IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto legislativo  3 aprile 1993,  n. 96,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
nella legge 7 aprile 1995, n.  104, che detta disposizioni in materia
di prosecuzione  e completamento degli interventi  compresi nei piani
triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;
  Vista la convenzione n. 858/87,  stipulata in data 9 novembre 1989,
fra l'Agenzia per  la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno e la
comunita' montana  Alta Irpinia,  regolante il finanziamento  di lire
200 milioni  per assicurare  la realizzazione  del piano  di sviluppo
socioeconomico della comunita' montana;
  Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 858/87
che prevede la  possibilita' di revoca del finanziamento  nel caso in
cui il  comportamento dell'ente  attuatore comprometta  la tempestiva
esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;
  Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota n. 5237/ bis
del 28 febbraio 1997 ha  evidenziato che l'ente attuatore, nonostante
precedenti   solleciti,   non   ha  provveduto   a   trasmettere   la
documentazione  attestante il  completamento dell'intervento  oggetto
della convenzione entro i termini stabiliti;
  Considerato altresi' che in data 21 aprile 1997 e' stato comunicato
all'ente attuatore ed alla regione  l'avvio della procedura di revoca
del  finanziamento   secondo  quanto  previsto  dall'art.   12  della
convenzione in esame;
  Considerato  che il  nucleo ispettivo  ha espresso  parere negativo
alla concessione  di una proroga dei  termini convenzionali richiesta
dall'ente attuatore in data 14 aprile 1997;
  Ritenuto  pertanto che  non  sia stato  completato l'oggetto  della
convenzione;
  Su  proposta  del  Ministro  del bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  E' revocato  il finanziamento  regolato con  la convenzione  n.
858/87   concernente  la   realizzazione   del   piano  di   sviluppo
socioeconomico della comunita' montana Alta Irpinia.
  2.  Ai  sensi dell'art.  12  della  convenzione, il  Ministero  del
bilancio  procedera'  in  contraddittorio con  l'ente  convenzionato,
all'accertamento  dell'utilizzabilita'   della  parte   di  elaborati
eseguiti,   decidendo  in   ordine  al   recupero  delle   somme  non
legittimamente spese.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 244