IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche comunitarie  riguardanti l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e  l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti  normativi comunitari  e in  particolare,  gli articoli  2 e  3,
relativi   ai  compiti   del   Comitato   interministeriale  per   la
programmazione economica in  ordine all'armonizzazione della politica
economica nazionale  con le  politiche comunitarie, nonche'  l'art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge   n.  845  del  21  dicembre   1978  e  successive
modificazioni, che all'art.  25 prevede l'istituzione di  un Fondo di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria per il 1991);
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994); ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto l'art.  1, comma 72,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di
attuazione  delle misure  di cui  alla richiamata  legge 28  dicembre
1995, n. 549;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88 come  modificato dal regolamento  n. 2081 /993  relativo alle
missioni dei Fondi a finalita'  strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per
gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88  come  modificato  dal  regolamento n.  2082/93  relativo  al
coordinamento tra  gli interventi dei  vari fondi strutturali,  da un
lato, e  tra tali interventi  e quelli per  la Banca europea  per gli
investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88 come modificato dal regolamento  n. 2084/93 relativo al Fondo
sociale europeo;
  Visti i  documenti unici di programmazione  a titolarita' regionale
aprovati  con   apposite  decisioni  dalla   commissione  dell'Unione
europea,  contenenti  tra l'altro  gli  interventi  di Fondo  sociale
europeo per gli  anni 1997, 1998 e 1999 a  titolo dell'obiettivo 2 di
cui al regolamento CEE n. 2052/88;
  Vista altresi' la comunicazione  della Commissione europea D.G. XVI
del 29 luglio 1997, con cui e' stata comunicata l'approvazione in via
di  principio da  parte della  commissione dei  piani finanziari  dei
Docup  relativi alla  regione  Friuli-Venezia Giulia  e alla  regione
Lazio;
  Considerata   l'opportunita'   di  garantire   tempestivamente   il
cofinanziamento  nazionale di  tutti i  Docup delle  regioni italiane
concernenti l'obiettivo 2,  allo scopo di non  ritardare le procedure
attuative;
  Considerato che  a fronte  delle risorse  rese disponibili  in tale
contesto  dalla Commissione  europea,  ammontanti complessivamente  a
122,800 Mecu  per gli  anni 1997  e 1998 a  valere sul  Fondo sociale
europeo,  occorre  provvedere  ad assicurare  le  necessarie  risorse
nazionali ammontanti a Mecu 150,111 pari a lire 300,221 miliardi;
  Considerata la grave  calamita' naturale che ha  colpito le regioni
Marche ed  Umbria, per le quali  e' necessario assumere a  carico del
Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica;
  Visti  inoltre i  documenti unici  di programmazione  a titolarita'
regionale  approvati   dalla  commissione  dell'Unione   europea  con
decisioni  del  dicembre  1994  contenenti gli  interventi  di  Fondo
sociale  europeo,   per  gli  anni   1994,  1995  e  1996   a  titolo
dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CEE) 2052/88;
  Viste le decisioni  del dicembre 1996, con le  quali la commissione
dell'Unione  europea  ha  modificato   le  richiamate  decisioni  del
dicembre 1994;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione,   europea,   per   il   periodo   1994-1996   ammontanti
complessivamente a  123,928 Mecu a  valere sul Fondo  sociale europeo
occorre  ridefinire  il  quadro delle  necessarie  risorse  nazionali
valutate in lire 322,983 miliardi;
  Viste    le    precedenti    delibere   adottate    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica in data 18 dicembre
1996,  riguardanti  il  programma   degli  interventi  finanziari  da
effettuari negli  anni 1994, 1995  e 1996  con il concorso  del Fondo
sociale   europeo,  ed   in  particolare   gli  interventi   relativi
all'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88;
  Considerato  di  dover  far  ricorso  alle  risorse  del  Fondo  di
rotazione di  cui alla legge  n. 183/1987, per il  cofinanziamento di
parte nazionale pubblica  dei predetti Docup per  gli anni 1997-1998,
per importo  complessivo di lire 198,488  miliardi (comprensivo della
quota  relativa  alle  regioni  Marche ed  Umbria),  nonche'  per  il
riallineamento dei Docup riferiti agli anni 1994, 1995 e 1996, per un
importo di lire 180,966 miliardi;
  Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta
contribuzione  a carico  del  Fondo di  rotazione  in distinte  quote
annuali riferite agli anni 1994-1998;
  Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.
5267 del 28  novembre 1997, concernente la  definizione del programma
degli  interventi  finanziari  relativi  al  1997  e  al  1998  e  la
ridefinizione del  programma degli interventi finanziari  relativi al
1994, 1995 e  al 1996 per il cofinanziamento dei  programmi ammessi a
beneficiare  del  contributo  del  Fondo sociale  europeo,  a  titolo
dell'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istrutturi  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le  risorse finanziarie  per il cofinanziamento  nazionale delle
azioni  del Fondo  sociale europeo,  relative ai  documenti unici  di
programmazione dell'obiettivo  2, per  gli anni 1997  e 1998,  pari a
complessive  lire 300,221  miliardi, sono  assicurate: quanto  a lire
198,488 miliardi dalle  disponibilita' del fondo di  rotazione di cui
all'art. 5,  della legge n.  183/1987, comprensive del  contributo di
lire 4,252 miliardi a carico delle  regioni Marche e Umbria; quanto a
lire  44,041 miliardi  dai  bilanci regionali;  quanto  a lire  2,993
miliardi da altri interventi pubblici e quanto a lire 54,699 miliardi
da  contributi di  operatori privati,  come risultanti  dall'allegata
tabella A.
  2. Le  risorse finanziarie  per il cofinanziamento  nazionale delle
azioni del  Fondo sociale  europeo contenute  nei documenti  unici di
programmazione  dell'obiettivo 2,  per gli  anni 1994,  1995 e  1996,
rimodulate  a   seguito  delle  rideterminazioni   della  commissione
adottate  con decisioni  del dicembre  1996, ammontano  a complessive
lire  322,983 miliardi,  e  sono assicurate,  quanto  a lire  180,966
miliardi dalle disponibilita' del Fondo  di rotazione di cui all'art.
5, della legge n. 183/1987, quanto a lire 49,865 miliardi dai bilanci
regionali, quanto a lire 19,214 miliardi da altri interventi pubblici
e quanto a  lire 72,938 miliardi da contributi  di operatori privati,
come risultanti dall'allegata tabella B.
  3.  Ai fini  dell'attuazione  delle azioni,  il  predetto Fondo  di
rotazione provvede,  in conformita'  alle vigenti  disposizioni, alle
erogazioni  di competenza,  sulla  base di  apposite richieste  fatte
pervenire  al  fondo  medesimo  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale. La  richiesta relativa  al primo  anticipo viene
avanzata dallo  stesso Ministero a seguito  della pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
nazionali annuali stabilite dalla  presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  5. I  titolari dei  programmi verificano  che gli  operatori, nella
elaborazione  dei  progetti  formativi, inseriscano  fra  i  relativi
costi,  anche quelli  gravanti  sulla finanza  pubblica  a titolo  di
indennita' per cassa integrazione,  mobilita', sgravi contributivi ed
istituti similari, il  cui ammontare viene posto  in detrazione delle
quote a carico  del Fondo di rotazione e dei  bilanci regionali, come
determinate al  precedente comma  1. Le  risultanze di  tale verifica
sono comunicate  a cura dei  titolari dei programmi al  Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini
della   sottoposizione   al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  di apposita  delibera di  rimodulazione del
cofinanziamento nazionale pubblico.
  6. Il  Ministero del  lavoro e previdenza  sociale adotta  tutte le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze  previste i  finanziamenti comunitari  e nazionali  relativi
agli interventi in questione.
  7.  I  dati  relativi  alla  attuazione  degli  interventi  vengono
trasmessi   a   cura   dell'amministrazione  titolare,   al   Sistema
informativo della R.G.S, secondo le modalita' vigenti.
  8.  La  presente  delibera  annulla e  sostituisce,  per  la  parte
relativa   agli   interventi   previsti  dai   documenti   unici   di
programmazione  di  cui  all'obiettivo  2 del  regolamento  (CEE)  n.
2052/88, per gli anni 1994, 1995 e 1996, quelle adottate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica in data 18 dicembre
1996, riguardanti il finanziamento degli interventi realizzati con il
concorso  del Fondo  sociale europeo,  fatti salvi  gli effetti  gia'
prodotti.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 247