IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991); Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081 /993 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo; Visti i documenti unici di programmazione a titolarita' regionale aprovati con apposite decisioni dalla commissione dell'Unione europea, contenenti tra l'altro gli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1997, 1998 e 1999 a titolo dell'obiettivo 2 di cui al regolamento CEE n. 2052/88; Vista altresi' la comunicazione della Commissione europea D.G. XVI del 29 luglio 1997, con cui e' stata comunicata l'approvazione in via di principio da parte della commissione dei piani finanziari dei Docup relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Lazio; Considerata l'opportunita' di garantire tempestivamente il cofinanziamento nazionale di tutti i Docup delle regioni italiane concernenti l'obiettivo 2, allo scopo di non ritardare le procedure attuative; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 122,800 Mecu per gli anni 1997 e 1998 a valere sul Fondo sociale europeo, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali ammontanti a Mecu 150,111 pari a lire 300,221 miliardi; Considerata la grave calamita' naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali e' necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica; Visti inoltre i documenti unici di programmazione a titolarita' regionale approvati dalla commissione dell'Unione europea con decisioni del dicembre 1994 contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per gli anni 1994, 1995 e 1996 a titolo dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CEE) 2052/88; Viste le decisioni del dicembre 1996, con le quali la commissione dell'Unione europea ha modificato le richiamate decisioni del dicembre 1994; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione, europea, per il periodo 1994-1996 ammontanti complessivamente a 123,928 Mecu a valere sul Fondo sociale europeo occorre ridefinire il quadro delle necessarie risorse nazionali valutate in lire 322,983 miliardi; Viste le precedenti delibere adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 18 dicembre 1996, riguardanti il programma degli interventi finanziari da effettuari negli anni 1994, 1995 e 1996 con il concorso del Fondo sociale europeo, ed in particolare gli interventi relativi all'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88; Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica dei predetti Docup per gli anni 1997-1998, per importo complessivo di lire 198,488 miliardi (comprensivo della quota relativa alle regioni Marche ed Umbria), nonche' per il riallineamento dei Docup riferiti agli anni 1994, 1995 e 1996, per un importo di lire 180,966 miliardi; Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1994-1998; Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 5267 del 28 novembre 1997, concernente la definizione del programma degli interventi finanziari relativi al 1997 e al 1998 e la ridefinizione del programma degli interventi finanziari relativi al 1994, 1995 e al 1996 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, a titolo dell'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88; Viste le risultanze dei lavori istrutturi svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, relative ai documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2, per gli anni 1997 e 1998, pari a complessive lire 300,221 miliardi, sono assicurate: quanto a lire 198,488 miliardi dalle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987, comprensive del contributo di lire 4,252 miliardi a carico delle regioni Marche e Umbria; quanto a lire 44,041 miliardi dai bilanci regionali; quanto a lire 2,993 miliardi da altri interventi pubblici e quanto a lire 54,699 miliardi da contributi di operatori privati, come risultanti dall'allegata tabella A. 2. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo contenute nei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2, per gli anni 1994, 1995 e 1996, rimodulate a seguito delle rideterminazioni della commissione adottate con decisioni del dicembre 1996, ammontano a complessive lire 322,983 miliardi, e sono assicurate, quanto a lire 180,966 miliardi dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987, quanto a lire 49,865 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 19,214 miliardi da altri interventi pubblici e quanto a lire 72,938 miliardi da contributi di operatori privati, come risultanti dall'allegata tabella B. 3. Ai fini dell'attuazione delle azioni, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformita' alle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La richiesta relativa al primo anticipo viene avanzata dallo stesso Ministero a seguito della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennita' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi ed istituti similari, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. Le risultanze di tale verifica sono comunicate a cura dei titolari dei programmi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico. 6. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. 7. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo della R.G.S, secondo le modalita' vigenti. 8. La presente delibera annulla e sostituisce, per la parte relativa agli interventi previsti dai documenti unici di programmazione di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per gli anni 1994, 1995 e 1996, quelle adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 18 dicembre 1996, riguardanti il finanziamento degli interventi realizzati con il concorso del Fondo sociale europeo, fatti salvi gli effetti gia' prodotti. Roma, 3 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 247