Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo
nella regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della
commissione di coordinamento
nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia
di finanza
Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto
delle armi comuni da sparo. E' stato chiesto, in particolare, se al
titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia
consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle
utilizzate per detta attivita' sportiva.
Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il
trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non
suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilita'
che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco
su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i
seguenti chiarimenti.
a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (porto di arma corta
per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe
da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per
difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle
armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero
massimo (tre) previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge n.
110/1975, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio
1990, n. 36.
b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna
ad anima liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono:
portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3
della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono
trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte
classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del
regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario piu'
breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni)
del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi comuni da
sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma
dell'art. 32 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1
del decreto ministeriale 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare
d'importanza storica).
f) I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza possono trasportare dall'armeria al luogo
di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O., o, nel caso
di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi
luoghi di detenzione. Di cio' i signori questori faranno apposita
menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia,
una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il
trasporto.
g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro
Stato della CE possono:
1) qualora interessati all'esercizio dell'attivita' venatoria in
Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:
introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e
riesportare ("ritrasferire") entro un anno le armi lunghe da fuoco,
iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art.
13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (tre armi e
mille cartucce per dette);
portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia e' permessa sul
territorio nazionale, le armi suddette - osservato il disposto
dell'art. 12/8 della legge n. 157/1992 (polizza assicurativa per
responsabilita' civile verso terzi) e 12/12 (tesserino rilasciato
dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attivita' venatoria) - e
gli strumenti di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge citata
(utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);
2) qualora interessati all'esercizio di attivita' sportiva:
trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire
entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta,
classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo
consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il
disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978
(dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana tiro a segno o della
federazione italiana tiro a volo in merito alle gare, alle armi ed
alle munizioni prescritte), cosi' come modificato dal decreto
ministeriale n. 635/1996, art. 6, punto 1, lettera b);
portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attivita'
sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale
5 giugno 1978 e citata modificazione;
3) qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi
da quelli sopra indicati:
trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire
entro un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero
massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi
corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto
di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 527
(concessione dell'accordo preventivo da parte del questore e
trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal
capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza);
portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del capo
della polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal
richiedente ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635
(contenuto della domanda e requisiti).
h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di
armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio
dell'attivita' venatoria o sportiva, ai sensi del decreto
ministeriale 5 giugno 1978, possono:
importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi
lunghe da fuoco, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13
della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (due armi e
duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove
intendono svolgere l'attivita' venatoria;
importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi da
sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito
elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel
numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito
dell'attivita' sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia
e' permessa sul territorio nazionale.
Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere
effettuato previo avviso al questore, a mente del secondo comma
dell'art. 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
osservate le modalita' di cui all'art. 18 della legge n. 110/1975 e
le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del regolamento al
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni
trasportabili per singola movimentazione non puo' essere superiore a
6 (sei).
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Si resta in attesa di cortese assicurazione.
Il capo della Polizia: Masone