IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745; Vista la legge 23 dicembre 1978, n, 833, ed in particolare l'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie; Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni; Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992 sull'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981; Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia in particolare con alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia; Attesa, quindi, la necessita' di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio evitando la diffusione della malattia; Decreta: Art. 1. 1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia e' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica. 2. Le competenti autorita' sanitarie delle regioni Lombardia e Veneto possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale. 3. Le competenti autorita' delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuato le zone, stabilendone l'ampiezza nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresi', l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in eta' di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.