L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
   Nella riunione del 19 febbraio 1998;
  Premesso che il costo  unitario riconosciuto dei combustibili (Vt),
di cui all'art.  6, comma 6.8, della  deliberazione dell'Autorita' 26
giugno 1997,  n. 70/97, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70
/97), ha registrato una variazione maggiore del 2% rispetto al valore
preso a riferimento nella  deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il  gas (di seguito: l'Autorita')  di aggiornamento della
parte  B  della  tariffa  elettrica  23  dicembre  1997,  n.  136/97,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale, serie  generale, n. 301  del 29
dicembre 1997 (di seguito: deliberazione n. 136/97);
  Visto l'art. 7,  comma 7.1, della deliberazione n.  70/97 nel quale
si  stabilisce  che  "La  parte B  della  tariffa  verra'  aggiornata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun
bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori  del 2%  nel  costo unitario  riconosciuto dei  combustibili
(Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";
  Visto l'art. 8,  comma 8.3, della deliberazione n.  70/97 nel quale
si dispone, tra l'altro, che "Fino  a quando non verra' completato il
reintegro del  conto per l'onere termico,  relativamente ai disavanzi
registratisi  negli  anni  1994,  1995, 1996  e  nel  primo  semestre
dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della
tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e
contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare";
                              Delibera:
   A decorrere dal 1 marzo 1998:
  a)  il costo  unitario riconosciuto  dei combustibili  (Vt) di  cui
all'art.  6, comma  6.8,  della deliberazione  n. 70/97,  determinato
sulla base del  prezzo medio del paniere di  combustibili sui mercati
internazionali,  riferito al  periodo  ottobre  1997-gennaio 1998  e'
fissato pari a 23,828 L./Mcal;
  b) la parte  B della tariffa viene ridotta del  3,20% e le aliquote
relative alla parte  B della tariffa, di cui alla  tabella 1 allegata
alla deliberazione  n. 136/97,  sono proporzionalmente  diminuite per
ogni classe  di utenza  con arrotondamento al  primo decimale  con il
criterio commerciale;
  c) le aliquote  relative alla componente A1  vengono aumentate, per
ogni classe di utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione
dell'Autorita' 28  agosto 1997,  n. 92/97, pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  - serie  generale -  n. 204  del 2  settembre 1997,  di un
ammontare  uguale  alla  diminuzione  delle  corrispondenti  aliquote
relative alla parte B della tariffa;
  d) le  tabelle 1 e 3  della deliberazione n. 70/97  sono sostituite
dalle seguenti:
Tabella 1 - Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con
esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97
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Classi di utenza         Componenti    Parte B      Importo totale
                          inglobate                  inglobato in
                        della parte A                   tariffa
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BASSA TENSIONE
1) Fornitura per usi
domestici
a) fino a 3kW con           2O,4         19,7              4O,1
tariffa per utenti
residenti
e fino a 150 kWh di
consumo mensile
b) altre forniture per usi  32,2          84,2            116,4
domestici e consumi in
eccesso il punto a)
2) Forniture per usi        27,4          57,3             84,7
agricoli
3) Altri usi                29,3          61,4             9O,7
MEDIA TENSIONE
4) Tutti gli usi            22,5          41,7             64,2
ALTA TENSIONE
5) Tutti gli usi            19,9          39,8             59,7
escluso quanto previsto
per le classi di utenza
6) e 7).
6) Alluminio primario        6,7           6,5             13,2
7) Ferrovie dello Stato      4,9           3,8              8,7
(quantitativi di energia
elettrica per trazione in
eccesso dei limiti previsti
dall'art 4, comma 2, del
D.P.R. 22 maggio 1963,
n. 730)
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                                         Valori in L/kWh
Tabella 3 - Componenti tariffarie della parte A.
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    Classi di utenza         A1        A2        A3           A3bis
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BASSA TENSIONE
1) Fornitura per usi
domestici
a) fino a 3kW a tariffa      5,9       1,5       13,0           7,0
per utenti residenti e
fino a 150 kWh di consumo
mensile
b) altre forniture per usi  10,3       1,6       20,3           7,0
domestici e consumi in
eccesso il Punto a)
2) Forniture per usi         8,5       1,6       17,3           7,0
agricoli
3) Altri usi                 9,3       1,7       18,3           7,0
MEDIA TENSIONE
4) Tutti gli usi             7,0       1,4       14,1           6,5
ALTA TENSIONE
5) Tutti gli usi,            6,7       1,1       12,1           4,8
escluso quanto previsto
per le classi di utenza
6) e 7).
6) Alluminio primario        0,9       2,2        3,6            -
7) Ferrovie dello Stato      0,8       1,1        3,0            -
(quantitativi di energia
elettrica per nazione in
eccesso di quelli previsti
dall'art. 4, comma 2, del
D.P.R. 22 maggio 1963,
n. 730)
8) Ferrovie dello Stato,     0,0       0,0          -           2,3
Societ{ Terni e suoi aventi
causa (nei limiti dei
quantitativi previsti
rispettivamente dall'art. 4,
comma 2, del D.P.R. 22 maggio
1963, n. 730, e all'art. 6
del D.P.R. 21 agosto 1963,
n. 1165)
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                                         Valori in L/kWh
   Milano, 19 febbraio 1998
                                                 Il presidente: Ranci