L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 febbraio 1998; Premesso che il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70 /97), ha registrato una variazione maggiore del 2% rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997 (di seguito: deliberazione n. 136/97); Visto l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento"; Visto l'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che "Fino a quando non verra' completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare"; Delibera: A decorrere dal 1 marzo 1998: a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, riferito al periodo ottobre 1997-gennaio 1998 e' fissato pari a 23,828 L./Mcal; b) la parte B della tariffa viene ridotta del 3,20% e le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 136/97, sono proporzionalmente diminuite per ogni classe di utenza con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale; c) le aliquote relative alla componente A1 vengono aumentate, per ogni classe di utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione dell'Autorita' 28 agosto 1997, n. 92/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1997, di un ammontare uguale alla diminuzione delle corrispondenti aliquote relative alla parte B della tariffa; d) le tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti: Tabella 1 - Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97 _____________________________________________________________________ Classi di utenza Componenti Parte B Importo totale inglobate inglobato in della parte A tariffa _____________________________________________________________________ BASSA TENSIONE 1) Fornitura per usi domestici a) fino a 3kW con 2O,4 19,7 4O,1 tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile b) altre forniture per usi 32,2 84,2 116,4 domestici e consumi in eccesso il punto a) 2) Forniture per usi 27,4 57,3 84,7 agricoli 3) Altri usi 29,3 61,4 9O,7 MEDIA TENSIONE 4) Tutti gli usi 22,5 41,7 64,2 ALTA TENSIONE 5) Tutti gli usi 19,9 39,8 59,7 escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7). 6) Alluminio primario 6,7 6,5 13,2 7) Ferrovie dello Stato 4,9 3,8 8,7 (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730) _____________________________________________________________________ Valori in L/kWh Tabella 3 - Componenti tariffarie della parte A. _____________________________________________________________________ Classi di utenza A1 A2 A3 A3bis _____________________________________________________________________ BASSA TENSIONE 1) Fornitura per usi domestici a) fino a 3kW a tariffa 5,9 1,5 13,0 7,0 per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile b) altre forniture per usi 10,3 1,6 20,3 7,0 domestici e consumi in eccesso il Punto a) 2) Forniture per usi 8,5 1,6 17,3 7,0 agricoli 3) Altri usi 9,3 1,7 18,3 7,0 MEDIA TENSIONE 4) Tutti gli usi 7,0 1,4 14,1 6,5 ALTA TENSIONE 5) Tutti gli usi, 6,7 1,1 12,1 4,8 escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7). 6) Alluminio primario 0,9 2,2 3,6 - 7) Ferrovie dello Stato 0,8 1,1 3,0 - (quantitativi di energia elettrica per nazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730) 8) Ferrovie dello Stato, 0,0 0,0 - 2,3 Societ{ Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165) _____________________________________________________________________ Valori in L/kWh Milano, 19 febbraio 1998 Il presidente: Ranci