IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                          di  concerto con
                       IL  MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto-legge 29  luglio 1981,  n. 402,  convertito nella
legge 26  settembre 1981, n.  537, recante norme per  il contenimento
della  spesa previdenziale  e l'adeguamento  delle contribuzioni,  il
quale  all'art.  13 dispone  che  l'interesse  di differimento  e  di
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi
ed accessori di  legge dovuti dai datori di lavoro  agli enti gestori
di forme  di previdenza ed  assistenza obbligatoria e' pari  al tasso
degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi
di piu' favorevole  trattamento, maggiorato di cinque  punti, e sara'
determinato con  decreto del Ministro  del tesoro di concerto  con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data
di emanazione del decreto stesso;
  Visto il  decreto-legge 9  ottobre 1989,  n. 338,  convertito nella
legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone
che la maggiorazione di cui al  sopramenzionato art. 13 e' elevata da
8,50 punti  a 12 punti, con  effetto dalla data di  pubblicazione del
relativo decreto ministeriale;
  Visto il  decreto-legge 14  giugno 1996,  n. 318,  convertito nella
legge  29  luglio  1996,  n.  402, il  quale  all'art.  3,  comma  4,
stabilisce che, a decorrere dal 1  luglio 1996, e' determinata in sei
punti la  maggiorazione di cui  al sopracitato art. 13,  primo comma,
del decreto-legge  n. 402/1981, convertito, con  modificazioni, nella
legge n. 537/1981;
  Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in
bianco  utilizzati   in  conto  corrente  e'   fissato  nella  misura
dell'8,375%;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n.  402, convertito  nella legge  26 settembre  1981, n.  537 e
dell'art.  3, comma  4, del  decreto-legge  14 giugno  1996, n.  318,
l'interesse di  differimento e  di dilazione per  la regolarizzazione
rateale dei debiti per i contributi  ed accessori di legge dovuti dai
datori  di  lavoro  agli  enti  gestori di  forme  di  previdenza  ed
assistenza obbligatoria e' fissato nella  misura di 14,375 per cento,
a  decorrere dalla  data  di pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto.
   Roma, 23 febbraio 1998
                                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                                 e  della  programmazione economica
                                              Ciampi
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
          Treu