IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290; Visto il decreto ministeriale 3l gennaio 1996 recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, relativo all'abolizione della categoria standard per le varieta' di vite per portinnesto e, in particolare, l'articolo 4 di detto decreto che prevede la possibilita' di utilizzare tecniche di micropropagazione per i materiali da portinnesto da premoltiplicare da parte dei nuclei di premoltiplicazione viticola; Ritenuto opportuno stabilire le norme tecniche per l'attuazione di tale disposizioni, cosi' da renderne omogenea l'applicazione; Decreta: Art. 1. Norme generali L'utilizzo della tecnica della micropropagazione al fine di predisporre materiali di moltiplicazione della vite e' consentito solamente per la produzione di materiali di categoria "base" ed alle condizioni previste dal presente provvedimento.