IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la direttiva  del Consiglio n. 68/193/CEE del  9 aprile 1968,
concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite e la vendita degli  stessi ad imprenditori vivaistici e ad
agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea;
  Visto il  decreto del  Presidente della Repubblica  n. 1164  del 24
dicembre  1969   e  le   successive  modificazioni   ed  integrazioni
intervenute  con decreto  del Presidente  della Repubblica  29 luglio
1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,
n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;
  Visto il  decreto ministeriale  3l gennaio  1996 recante  misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana  di organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti
vegetali e sue successive modifiche;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24   giugno   1997,   relativo
all'abolizione della categoria  standard per le varieta'  di vite per
portinnesto  e, in  particolare, l'articolo  4 di  detto decreto  che
prevede la  possibilita' di utilizzare tecniche  di micropropagazione
per i materiali da portinnesto da premoltiplicare da parte dei nuclei
di premoltiplicazione viticola;
  Ritenuto opportuno stabilire le  norme tecniche per l'attuazione di
tale disposizioni, cosi' da renderne omogenea l'applicazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Norme generali
  L'utilizzo  della  tecnica  della   micropropagazione  al  fine  di
predisporre  materiali di  moltiplicazione della  vite e'  consentito
solamente per la produzione di  materiali di categoria "base" ed alle
condizioni previste dal presente provvedimento.