IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;
  Considerato che  il 1 marzo  1998 verranno  a scadenza i  buoni del
Tesoro  poliennali 11,50%  -  1 marzo  1993/1998  emessi con  decreto
ministeriale  del   22  febbraio  1993,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1993;
  Visto il proprio  decreto in data 11 febbraio 1998,  con i quali e'
stata disposta  l'emissione delle  prime due  tranches dei  buoni del
Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una terza  tranche dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da  destinare a sottoscrizioni in  contanti e, per
quanto occorra,  al rinnovo  dei menzionati B.T.P.  11,50% -  1 marzo
1993/1998, nominativi;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione di  una terza tranche dei  buoni del
Tesoro  poliennali  5%  -  15 febbraio  1998/2003,  fino  all'importo
massimo  di  nominali   lire  3.000  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale dell'11  febbraio 1998,  citato nelle  premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  L. 1.387.200.000,  da  destinare  al rinnovo  dei
B.T.P. 11,50% di scadenza 1 marzo 1998, nominativi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 11
febbraio 1998, ed,  in particolare, quelle di cui  all'art. 1, quinto
comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili  o di  investimenti di  capitali di  cui alle
premesse, che avranno inizio il 3 marzo 1998 e termineranno il giorno
precedente la data  di iscrizione nel Gran libro  del debito pubblico
dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.