IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
                     del Ministero delle finanze
                           di concerto con
                       IL  DIRETTORE GENERALE
              della  Direzione generale  affari civili
                        e libere professioni
                 del Ministero di grazia e giustizia
  Vista la legge 27 febbraio 1985,  n. 52, recante modifiche al libro
sesto  del  codice   civile  e  norme  di   servizio  ipotecario,  in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle  conservatorie dei  registri  immobiliari,  e, in  particolare,
l'art. 16;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il  regolamento degli  uffici e  del personale  del Ministero
delle finanze, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e,  in
particolare, gli articoli 3, 14 e 16;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di grazia  e giustizia,  30 luglio  1985, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5  agosto 1985, con il quale sono state
stabilite  le  procedure,   i  sistemi  ed  i   tempi  di  attuazione
dell'automazione del servizio ipotecario;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di  grazia e  giustizia,  9  gennaio 1990,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 26 alla  Gazzetta Ufficiale del  1 febbraio
1990, recante  procedura e  specifiche tecniche per  la presentazione
alle  conservatorie dei  registri  immobiliari  meccanizzate di  note
redatte su supporto informatico;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di grazia  e giustizia,  17 luglio  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  176 del 29 luglio  1993, recante modificazione
al  citato decreto  ministeriale  30 luglio  1985 relativamente  alla
installazione  di  elaboratori  elettronici nelle  conservatorie  dei
registri  immobiliari  e  nelle  sedi  di  altri  servizi  o  reparti
dell'ufficio  del  territorio  situati   nello  stesso  capoluogo  di
provincia;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia, 10  marzo  1995,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  40 alla  Gazzetta  Ufficiale n.  79 del  4
aprile  1995, recante  approvazione  della  nuova automazione,  delle
nuove   procedure,  dei   nuovi  modelli   concernenti  la   nota  di
trascrizione, di  iscrizione e la  domanda di annotazione e  le nuove
specifiche tecniche per la redazione  di note su supporto informatico
e per la trasmissione di note via telematica;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di grazia  e giustizia,  29 aprile  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 111  del 15 maggio  1997, che  introduce nuove
modalita' di presentazione su  supporto informatico e di trasmissione
per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli
uffici  del  territorio  delle  note di  trascrizione,  iscrizione  e
domande di annotazione;
  Visto  il  decreto  del  direttore generale  del  Dipartimento  del
territorio, del  12 maggio 1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n.  111 del  5  maggio 1997,  con  il quale  sono  stati attivati,  a
decorrere  dal 2  giugno 1997  gli uffici  del territorio  di Torino,
Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia;
  Visto  il  decreto  20  maggio  1997  del  direttore  generale  del
Dipartimento del  territorio, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto
dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;
  Considerato che,  ai sensi degli  articoli 3,  14 e 16  del decreto
legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,   i   decreti   relativi
all'attivazione della  nuova automazione  e all'accettazione  di note
redatte  su supporto  informatico  nelle  conservatorie dei  registri
immobiliari  devono essere  emanati dagli  organi amministrativi  dei
dicasteri interessati,  con decreti interdirigenziali,  come chiarito
dall'ufficio  legislativo del  Ministero delle  finanze, su  concorde
avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero
di grazia e giustizia;
  Considerato che per le  conservatorie dei registri immobiliari gia'
meccanizzate  al  31 dicembre  1994  la  nuova meccanizzazione  e  le
relative nuove  procedure sono  attivate, per ciascun  ufficio, dalla
data stabilita con il predetto decreto interdirigenziale;
  Considerato che presso la sezione  staccata di Ivrea il servizio di
conservazione  dei  registri  immobiliari, gia'  meccanizzato  al  31
dicembre  1994,  deve  essere  sostituito con  la  nuova  automazione
approvata  con  il citato  decreto  del  Ministro delle  finanze,  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il nuovo  servizio meccanizzato  di conservazione  dei registri
immobiliari e la  nuova procedura di accettazione di  note redatte su
supporto   informatico,  presso   la  sezione   staccata  di   Ivrea,
nell'ambito  dell'ufficio  del  territorio   di  Torino,  entrano  in
funzione  quindici  giorni  dopo   la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
   Roma, 21 luglio 1997
        Il direttore generale del Dipartimento del territorio
                     del Ministero delle finanze
                               Vaccari
    Il direttore generale della Direzione generale affari civili
      e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia
                            Hinna Danesi