IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma  4,  lettera  c),  della
citata legge  n.  59  del  1997,  il  quale  prevede  che  sia  anche
riordinata la disciplina delle attivita' economiche  ed  industriali,
in particolare per quanto riguarda il sostegno e  lo  sviluppo  delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione,  al  fine  di
promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale  e  la
razionalizzazione  della  rete  commerciale,   anche   in   relazione
all'obiettivo del contenimento dei  prezzi  e  dell'efficienza  della
distribuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1997; 
  Visto il parere della commissione parlamentare istituita  ai  sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; 
  Visto il parere della commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; 
  Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato l'accordo interprofessionale fra  le  associazioni  dei
gestori  e  le  associazioni  dei  concessionari  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri  dei  lavori  pubblici,  dell'interno,  delle
finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
       Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti 
 
  1. L'installazione e l'esercizio di impianti di  distribuzione  dei
carburanti,  di  seguito  denominati   "impianti",   sono   attivita'
liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma
2 e con le modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime  di
concessione di cui all'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  provvedono  a  quanto  disposto  dal
presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del
sindaco del comune in cui essa  e'  esercitata.  L'autorizzazione  e'
subordinata  esclusivamente  alla  verifica  della  conformita'  alle
disposizioni del piano regolatore,  alle  prescrizioni  fiscali  e  a
quelle concernenti la sicurezza  sanitaria,  ambientale  e  stradale,
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici  nonche'
alle  norme  di  indirizzo  programmatico  delle   regioni.   Insieme
all'autorizzazione  il  comune  rilascia  le   concessioni   edilizie
necessarie ai sensi dell'articolo 2. 
  3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla  domanda  di
autorizzazione,  un'analitica  autocertificazione   corredata   della
documentazione prescritta dalla  legge  e  di  una  perizia  giurata,
redatta  da  un  ingegnere  o  altro  tecnico   competente   per   la
sottoscrizione del progetto presentato,  iscritto  al  relativo  albo
professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al
comma 2 e dei criteri di  cui  all'articolo  2,  comma  1.  Trascorsi
novanta giorni dal ricevimento degli atti, la  domanda  si  considera
accolta se non e' comunicato al richiedente il diniego.  Il  sindaco,
sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo'  annullare  l'assenso
illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare
i vizi entro il termine fissato dal comune stesso. 
  4. In caso di trasferimento della titolarita' di  un  impianto,  le
parti ne danno comunicazione al comune, alla  regione  e  all'ufficio
tecnico erariale entro quindici giorni. 
  5.  Le  concessioni  di  cui  all'articolo   16,   comma   1,   del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto  in
autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 2, i soggetti gia'  titolari  di  concessione,
senza necessita' di alcun  atto  amministrativo,  possono  proseguire
l'attivita', dandone comunicazione  al  comune,  alla  regione  e  al
competente ufficio tecnico di finanza.  Le  verifiche  sull'idoneita'
tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale
sono effettuate al momento del collaudo e  non  oltre  quindici  anni
dalla precedente verifica. Gli impianti in  esercizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  legislativo  sono  sottoposti
dal  comune   a   verifica,   comprendente   anche   i   profili   di
incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il
30  giugno  1998.  Le  risultanze  concernenti  tali  verifiche  sono
comunicate all'interessato e trasmesse alla  regione,  al  competente
ufficio  tecnico  di  finanza,  al  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche  ai
fini di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  2.  Restano  esclusi
dalle verifiche di cui al presente comma gli  impianti  inseriti  dal
titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di
rischio sanitario o  ambientale.  Il  controllo,  la  verifica  e  la
certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria  per  le
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo   sono   effettuati
dall'azienda sanitaria locale competente  per  territorio,  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  6. La gestione degli impianti puo'  essere  affidata  dal  titolare
dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori,
mediante contratti di durata non inferiore  a  sei  anni  aventi  per
oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature  fisse
e mobili finalizzate alla distribuzione  di  carburanti  per  uso  di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni  di  categoria  piu'
rappresentantive, a livello nazionale, dei  gestori  e  dei  titolari
dell'autorizzazione. Gli altri  aspetti  contrattuali  e  commerciali
sono   regolati   in   conformita'    con    i    predetti    accordi
interprofessionali.  I   medesimi   accordi   interprofessionali   si
applicano ai titolari di  autorizzazione  e  ai  gestori;  essi  sono
depositati  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  che  ne  assicura  la  pubblicita'.   Gli   accordi
interprofessionali di cui al presente comma  prevedono  un  tentativo
obbligatorio  di  conciliazione   delle   controversie   contrattuali
individuali secondo  le  modalita'  e  i  termini  ivi  definiti.  Il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
richiesta di una delle parti, esperisce un  tentativo  di  mediazione
delle vertenze collettive. 
  7. I contratti di affidamento in uso gratuito di  cui  all'articolo
16 del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre   1970,   n.   1034,   tra
concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  legislativo  restano  in  vigore  fino  alla  loro
scadenza, anche  in  caso  di  trasferimento  della  titolarita'  del
relativo impianto. A tali contratti si applicano le  norme  contenute
nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie. 
  8.  Gli  aspetti  relativi  agli   acquisti   in   esclusiva   sono
disciplinati in conformita' alle  disposizioni  adottate  dall'Unione
europea. 
  9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati,  previa
comunicazione al comune, alle condizioni previste  dai  contratti  di
cui al comma  6  e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia
sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo  quanto  previsto  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore di cui agli  articoli  1,  comma  2,
secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio  1992,  n.  122,  possono
essere effettuati dai gestori degli impianti. 
  10. Ogni pattuizione contraria al presente  articolo  e'  nulla  di
diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono  di  diritto
inserite nel contratto  di  gestione,  anche  in  sostituzione  delle
clausole difformi apposte dalle parti. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo  1997  -  supplemento
          ordinario n. 56/L. 
            -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202  del  30
          agosto 1997. 
          Note all'art. 1: 
            - Il decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,  n.  1034,
          recante:  "Provvedimenti  straordinari   per   la   ripresa
          economica"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   26
          ottobre 1970, n. 272. Il testo dell'art. 16, comma 1, e' il
          seguente: 
            "1.   L'attivita'   inerente   alla   installazione    ed
          all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di
          carburanti  per  uso  di  autotrazione,  eccettuati  quelli
          utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta'  di
          amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed
          e' soggetta a concessione.  Resta  immutata  la  disciplina
          relativa  ai  depositi  di  distribuzione  dei   carburanti
          agevolati secondo le leggi vigenti". 
            -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, supplemento ordinario.  Il  testo  dell'art.  7,  come
          sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo  7  dicembre
          1993, n. 293, e' il seguente: 
            "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). -  1.  Le  regioni
          istituiscono presso ciascuna  unita'  sanitaria  locale  un
          dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni
          attualmente  svolte  dai  servizi  delle  unita'  sanitarie
          locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno
          nei seguenti servizi: 
               a) igiene e sanita' pubblica; 
               b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
              (Omissis)". 
            - Si riporta il testo dei commi  ottavo,  nono  e  decimo
          dell'art. 16 del decreto-legge 26  ottobre  1970,  n.  745,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034: 
            "I  titolari  delle  concessioni  previste  dal  presente
          articolo  possono  affidare  a  terzi  la  gestione   degli
          impianti di  distribuzione  di  carburanti,  con  contratti
          aventi ad  oggetto  la  cessione  gratuita  dell'uso  degli
          apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia  fisse
          che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si
          risolveranno in caso di mancato rinnovo della  concessione.
          In detti  contratti  dovranno  prevedersi  il  diritto  del
          gestore a sospendere per ferie  l'esercizio  dell'attivita'
          per un periodo non superiore a  due  settimane  consecutive
          ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto
          d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione,  i  casi  in
          cui il contratto si risolve di diritto ai  sensi  dell'art.
          1456 del codice  civile  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          consentita la continuazione del rapporto instaurato con  il
          gestore o con i familiari del  medesimo,  in  caso  di  suo
          decesso o interdizione. 
            Lo stesso contratto dovra' prevedere la continuita' della
          gestione nel  caso  di  cessione  della  concessione  e  la
          preferenza nella gestione del nuovo impianto  nel  caso  di
          revoca per pubblico interesse  della  concessione  relativa
          all'impianto  in  precedenza   gestito.   La   licenza   di
          esercizio, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5  maggio
          1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge  2
          luglio 1957,  n.  474,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere intestata al titolare della gestione  dell'impianto,
          al quale incombe l'obbligo della  tenuta  del  registro  di
          carico e scarico.  Il  titolare  della  concessione  ed  il
          titolare della gestione dell'impianto  sono,  agli  effetti
          fiscali, solidalmente responsabili per gli 
          obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
            La  concessione  puo'  essere  trasferita  a  terzi  solo
          unitamente alla proprieta' del  relativo  impianto,  previa
          autorizzazione  dell'autorita'   che   ha   rilasciato   la
          concessione stessa. Per la cessione  delle  concessioni  da
          parte  di  chi  sia  proprietario  di  piu'   impianti   di
          distribuzione di carburanti, situati in  province  diverse,
          la   autorizzazione   e'   accordata   dal   Ministro   per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  sentito  il
          Ministro per le finanze". 
            - La legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante  "Disposizioni
          in materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e
          disciplina dell'attivita' di autoriparazione" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992,  n.  41.  Si
          riporta il testo degli articoli 1 e 6. 
            "Art. 1 (Attivita' di autoriparazione). - 1. Al  fine  di
          raggiungere  un  piu'  elevato  grado  di  sicurezza  nella
          circolazione stradale e  per  qualificare  i  servizi  resi
          dalle  imprese  di  autoriparazione,  la   presente   legge
          disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei
          veicoli e dei complessi di veicoli a motore,  ivi  compresi
          ciclomotori,  macchine  agricole,  rimorchi   e   carrelli,
          adibiti al trasporto su strada di persone  e  di  cose,  di
          seguito denominata "attivita' di autoriparazione". 
          2. Rientrano nell'attivita' di  autoriparazione  tutti  gli
          interventi di sostituzione, modificazione e  ripristino  di
          qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e  dei
          complessi di veicoli a motore di cui al  comma  1,  nonche'
          l'installazione,  sugli  stessi  veicoli  e  complessi   di
          veicoli a motore,  di  impianti  e  componenti  fissi.  Non
          rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
          lavaggio, di rifornimento di  carburante,  di  sostituzione
          del  filtro  dell'aria,  del  filtro  dell'olio,  dell'olio
          lubrificante   di   altri   liquidi   lubrificanti   o   di
          raffreddamento, che devono in ogni caso  essere  effettuate
          nel rispetto delle  norme  vigenti  in  materia  di  tutela
          dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
                 nonche' l'attivita' di commercio di veicoli. 
            3.  Ai  fini  della   presente   legge   l'attivita'   di
          autoriparazione si distingue nelle attivita' di: 
               a) meccanica e motoristica; 
               b) carrozzeria; 
               c) elettrauto; 
               d) gommista". 
            "Art.  6  (Obblighi  del  proprietario  o  possessore  di
          veicoli o di complessi  di  veicoli  a  motore).  -  1.  Il
          proprietario o possessore dei veicoli o  dei  complessi  di
          veicoli a motore  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1  deve
          avvalersi,  per  la  manutenzione  e  la  riparazione   dei
          medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui  all'art.
          2, salvo quanto previsto dal secondo periodo  del  comma  2
          dell'art. 1 e fatta eccezione per gli interventi 
          di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione".