IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  dal quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza, anche  attraverso  l'emissione dei  buoni del  tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si
e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e'
determinata ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato, per l'anno  finanziario 1998, ed
in particolare il  comma 5 dell'art. 3, con il  quale si e' stabilito
il  limite massimo  di emissione  dei titoli  pubblici per  l'anno in
corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;
  Visto  il Trattato  istitutivo della  Comunita' economica  europea,
ratificato  con  legge  14  ottobre   1957,  n.  1203,  come  risulta
modificato dal  Trattato sull'Unione europea, ratificato  con legge 3
novembre 1992, n. 454;
  Visto  il regolamento  del  Consiglio della  comunita' europea,  n.
3320/94  del 22  dicembre 1994,  con il  quale e'  stata definita  la
composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;
  Visto in  particolare l'art. 109  G del suddetto Trattato  il quale
stabilisce  che la  composizione valutaria  del paniere  dell'ECU non
sara'  modificata,  e   che  dall'avvio  della  terza   fase  per  la
realizzazione dell'Unione  economica e  monetaria il  valore dell'ECU
sara'  fissato   irrevocabilmente  conformemente   alle  disposizioni
dell'art. 109 L, paragrafo 4;
  Visto l'art. 109 J paragrafo 4  del Trattato suddetto, che fissa la
data di avvio della terza fase;
  Visto altresi'  l'art. 109 L  paragrafo 4 del medesimo  Trattato il
quale prevede che alla data di  inizio della terza fase il Consiglio,
deliberando all'unanimita' degli Stati  membri senza deroga, adotta i
tassi   di   conversione  ai   quali   le   rispettive  monete   sono
irrevocabilmente  vincolate e  il tasso  irrevocabilmente fissato  al
quale  l'ECU viene  a sostituirsi  a  queste valute,  e quindi  sara'
valuta a pieno diritto;
  Viste le conclusioni del Consiglio  europeo tenutosi a Madrid il 15
e 16  dicembre 1995 che  hanno fissato la denominazione  della moneta
unica in euro ed  il rapporto di conversione di uno a  uno tra ECU ed
euro, da recepirsi con apposito regolamento;
  Visto il  decreto-legge 19 settembre  1986, n. 556,  convertito con
modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche
al regime delle  esenzioni dalle imposte sul  reddito degli interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il  decreto-legge 9  settembre 1992,  n. 372,  convertito con
modificazioni nella legge  5 novembre 1992, n.  429, concernente, fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Vista  la  proposta della  direzione  generale  del Tesoro  del  27
gennaio 1998;
  Attesa l'opportunita' di reperire sui mercati internazionali, fondi
denominati  in euro,  mediante  l'offerta di  titoli  con opzione  di
fungibilita' con i buoni del Tesoro poliennali 5% 1 maggio 1998/2008,
di futura emissione;
  Considerato che l'offerta della Swiss Bank Corporation, JP Morgan e
Banque Paribas in  qualita' di banche coordinatrici  del consorzio di
collocamento,  e' risultata  la  piu' conveniente  per  il Tesoro  in
termini di  riduzione dei costi derivanti  dall'accensione e gestione
di tale prestito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art.  43, primo comma, della legge 7  agosto 1982, n.
526,  e' disposta  un'emissione sui  mercati internazionali  di buoni
poliennali del Tesoro denominati in  euro, alle condizioni di seguito
descritte:
   importo: 4.000 milioni di euro;
   decorrenza: 26 febbraio 1998;
   durata: 10 anni;
   prezzo di emissione: 98.047%;
  tasso  di   interesse:  5%   annuo  pagabile  in   rate  semestrali
posticipate  a  partire  dal  1  maggio 1998;  la  prima  rata  sara'
calcolata sul periodo dal 26 febbraio 1998 al 1 maggio 1998;
  commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 0,325%;
   rimborso alla pari: 1 maggio 2008;
   netto ricavo: 3.908.880.000 ECU.
  Ai fini della presente emissione  il pagamento degli importi dovuti
dal Tesoro o  ad esso dovuti, saranno regolati in  ECU fino all'avvio
della  terza  fase  dell'unione  monetaria:  da  tale  data  tutti  i
pagamenti  dovuti dal  Tesoro o  ad esso  dovuti saranno  regolati in
euro, applicando il tasso di conversione di un ECU per un euro.