IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie
                 delle risorse umane e tecnologiche
  Vista  l'istanza  presentata  dal direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera "S. Maria  della Misericordia" di Udine in  data 2 aprile
1997    intesa   ad    ottenere   il    rinnovo   dell'autorizzazione
all'espletamento delle attivita' di trapianto di cuore e cuorepolmone
da  cadavere a  scopo  terapeutico presso  l'azienda ospedaliera  "S.
Maria della Misericordia" di Udine;
  Vista la  relazione favorevole dell'Istituto superiore  di sanita',
in  data  8   gennaio  1998,  in  esito   agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che, in  base agli  atti istruttori,  nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera "S.  Maria della  Misericordia" di  Udine e'
autorizzata  ad   espletare  attivita'   di  trapianto  di   cuore  e
cuorepolmone da  cadavere a scopo  terapeutico prelevato in  Italia o
importato gratuitamente dall'estero.