LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  l992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata  "Relipain", della  societa' Ethypharm  S.r., con  sede in
Houdan (Francia),  rappresentata in  Italia dalla  societa' Pharmacia
S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 16 capsule dosate 10 mg,
A.I.C. n. 028103012; 16 capsule dosate 30 mg, A.I.C. n. 028103024; 16
capsule dosate 60 mg, A.I.C. n.  028103036; 16 capsule dosate 100 mg,
A.I.C. n. 028103048, risulta classificata in classe c);
  Vista  la domanda  del 27  giugno 1997,  con la  quale la  societa'
Ethypharm  S.r.,  chiede  la  riclassificazione in  classe  a)  della
specialita' medicinale denominata "Relipain", per le confezioni sopra
citate,  riallineandosi  al  farmaco di  riferimento  denominato  "MS
Contin", della societa' Asta medica S.p.a., con sede in Milano;
  Visto  il  provvedimento  A.I.C.  n.   346/97  del  7  aprile  1997
dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio delle specialita'
medicinali   del   Ministero  della   sanita',   con   il  quale   la
rappresentanza  di vendita  in  Italia  della specialita'  medicinale
sopra citata  viene trasferita  dalla societa' Pharmacia  S.p.a., con
sede in Milano, alla societa' Upsamedica S.p.a., con sede in Milano;
  Visto  il  provvedimento  A.I.C.  n.  379/97  dell'11  aprile  1997
dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio delle specialita'
medicinali del Ministero della sanita', pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale  n. 113  del 17  maggio 1997,  con il  quale viene
autorizzata la modifica di denominazione della specialita' medicinale
in questione da "Relipain" a "Skenan";
  Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute dell'8 ottobre
1997,  22 ottobre  1997 e  14  gennaio 1998,  con le  quali e'  stato
approvato  l'inserimento in  classe a)  della specialita'  medicinale
denominata "Skenan", della  societa' Ethypharm S.r., al  prezzo di L.
7.800, IVA compresa, per la confezione 16 capsule retard 10 mg, di L.
16.300, IVA compresa,  per la confezione 16 capsule retard  30 mg, di
L. 28.900, IVA  compresa, per la confezione 16 capsule  retard 60 mg,
di L. 44.200,  IVA compresa, per la confezione 16  capsule retard 100
mg;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale  denominata  "Skenan",  della  societa'
Ethypharm  S.r., rappresentata  in Italia  dalla societa'  Upsamedica
S.p.a., con  sede in Milano, e'  classificata in classe a),  ai sensi
dell'art.  8, comma  10, della  legge 24  dicembre 1993,  n. 537,  al
prezzo di L. 7.800, IVA compresa, per la confezione 16 capsule retard
10 mg, A.I.C. n. 028103012, al prezzo di L. 16.300, IVA compresa, per
la confezione 16 capsule retard 30 mg, A.I.C. n. 028103024, al prezzo
di L.  28.900 per la  confezione 16 capsule  retard 60 mg,  A.I.C. n.
028103036, al prezzo di L. 44.200 per la confezione 16 capsule retard
100 mg, A.I.C. n. 028103048.