All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  AIMA
                                  Agli      assessorati     regionali
                                  dell'agricoltura
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla    Confederazione   produttori
                                  agricoli
                                  All'Associazione   interprovinciale
                                  semi oleosi - AISO
                                  All'Associazione           italiana
                                  dell'industria olearia - ASSITOL
  In conformita' a  quanto disposto dall'art. 5, par.  1, lettera a),
del regolamento  (CEE) n. 1765/92  del consiglio, la  Commissione CE,
sentito  il parere  del competente  Comitato di  gestione in  data 29
gennaio 1998, con  regolamento (CE), in corso  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della CE, ha  fissato, sulla base delle quotazioni
di  mercato comunicate  dagli Stati  membri, in  235,636 ECU/tonn  il
prezzo  medio   dei  semi   oleosi  riscontrato  nella   campagna  di
commercializzazione 1997/98.
  Tale prezzo, che supera del 19% quello previsionale determinato dal
Consiglio CE,  in 196,8 ECU/tonn,  comporta, al netto  della prevista
franchigia dell'8%, l'applicazione dellla penalita' contemplata dalla
sopracitata disposizione comunitaria, e cioe', nella fattispecie, una
riduzione della compensazione definitiva al reddito pari all'11%.
  E' stato constatato, altresi',  il superamento sia della superficie
massima garantita nazionale  per i semi oleosi di  cui al regolamento
n.  1765/92 nella  misura del  48%, sia  di quella  comunitaria nella
misura del 3%.
  Per effetto di quanto disposto alla lettera f) del precitato art. 5
del regolamento CEE n. 1765/92,  che preevede la ripartizione tra gli
Stati  membri   delle  superfici  eccedenti  la   superficie  massima
garantita comunitaria in modo  direttamente proporzionale al grado di
responsabilita'   di   ciascuno  di   essi,   per   la  campagna   di
commercializzazione 1997/98  in Italia le superfici  ammissibili alla
compensazione  al reddito  sono di  conseguenza ridotte  di ulteriori
10,23 punti percentuali.
  Pertanto, l'AIMA provvedera' a  corrispondere ai produttori di semi
oleosi aventi  diritto, rispettando i termini  previsti dalla vigente
normativa comunitaria,  gli importi  di riferimento  definitivi della
compensazione  al reddito  fissati  dalla  Commissione CE,  riportati
nell'allegato  alla presente  circolare, che  sono stati  determinati
riducendo l'importo di riferimento previsionale di cui al regolamento
CE n. 1394/97 dell'11% e  applicando al risultato di detta operazione
un'ulteriore diminuzione del 10,23%.
  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 56