Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata l'istanza presentata del  Consorzio tutela vini "Collio",
avverso il  proprio parere  relativo alla  richiesta di  modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Collio Goriziano" o "Collio" - approvato con decreto del
Presidente  della   Repubblica  24  maggio  1968   e  successivamente
modificato  con decreti  del Presidente  della Repubblica  10 gennaio
1979 e 3 novembre 1989 e  con decreti ministeriali 28 febbraio 1995 e
24  settembre  1997 -  e  la  relativa  proposta di  disciplinare  di
produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre
1997, a seguito di apposito supplemento di istruttoria;
  Ritenuto  di  accogliere  l'istanza  di cui  trattasi  relativa  ai
disposti:
  dell'art. 2,  comma 2: cancellazione della  parola "disgiuntamente"
per  quanto   afferisce  i  vitigni  "Cabernet   franc"  e  "Cabernet
sauvignon" utilizzati per la produzione del vino "Cabernet";
  dell'art. 4, comma  5: aumento dal 10% al 20%  dei limiti di supero
delle rese, per ettaro, delle  uve destinate alla produzione dei vini
di che trattasi;
  dell'art.  5, comma  2:  ridefinizione  del disposto  dell'articolo
laddove vengono stabilite le  condizioni necessarie per l'ottenimento
di deroga per lo svolgimento  delle operazioni di vinificazione delle
uve  destinate   alla  produzione  dei  vini   in  questione  nonche'
all'invecchiamento  obbligatorio  per   la  tipologia  "riserva",  da
effettuarsi fuori della zona di produzione;
  dell'art. 6,  comma 1, punti  5) e 19):  fissazione a 18  g/l della
percentuale di estratto secco per la tipologia "Picolit"; definizione
del  colore della  tipologia  "Pinot  nero" in  "rubino  piu' o  meno
intenso";
  dell'art. 7, comma  1: cancellazione del riferimento ai  commi 1) e
2) dell'art. 2;
  Ha  proposto  qui  di  seguito,   in  sostituzione  del  testo  del
disciplinare di produzione gia' proposto  in allegato al sopra citato
parere,  il  testo  integrale,   rielaborato  in  accoglimento  della
suddetta istanza, che deve intendersi sostitutivo del precedente.