Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata l'istanza presentata del Consorzio tutela vini "Collio", avverso il proprio parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 3 novembre 1989 e con decreti ministeriali 28 febbraio 1995 e 24 settembre 1997 - e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, a seguito di apposito supplemento di istruttoria; Ritenuto di accogliere l'istanza di cui trattasi relativa ai disposti: dell'art. 2, comma 2: cancellazione della parola "disgiuntamente" per quanto afferisce i vitigni "Cabernet franc" e "Cabernet sauvignon" utilizzati per la produzione del vino "Cabernet"; dell'art. 4, comma 5: aumento dal 10% al 20% dei limiti di supero delle rese, per ettaro, delle uve destinate alla produzione dei vini di che trattasi; dell'art. 5, comma 2: ridefinizione del disposto dell'articolo laddove vengono stabilite le condizioni necessarie per l'ottenimento di deroga per lo svolgimento delle operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini in questione nonche' all'invecchiamento obbligatorio per la tipologia "riserva", da effettuarsi fuori della zona di produzione; dell'art. 6, comma 1, punti 5) e 19): fissazione a 18 g/l della percentuale di estratto secco per la tipologia "Picolit"; definizione del colore della tipologia "Pinot nero" in "rubino piu' o meno intenso"; dell'art. 7, comma 1: cancellazione del riferimento ai commi 1) e 2) dell'art. 2; Ha proposto qui di seguito, in sostituzione del testo del disciplinare di produzione gia' proposto in allegato al sopra citato parere, il testo integrale, rielaborato in accoglimento della suddetta istanza, che deve intendersi sostitutivo del precedente.