IL DIRETTORE  GENERALE
                     della Motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  Visto  l'art. 5  della  legge  8 agosto  1991,  n. 264  "Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto", ed in  specie il comma 1 del medesimo  art. 5 che prevede
il rilascio  dell'attestato di idoneita'  professionale all'esercizio
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto,  da parte  della Direzione  generale della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, previo superamento di un esame
di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni regionali;
  Visto il decreto del direttore generale della motorizzazione civile
e  dei trasporti  in  concessione  2 luglio  1996,  recante norme  in
materia  di  modalita'  di  rilascio degli  "Attestati  di  idoneita'
professionale  all'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  per  la
circolazione  dei mezzi  di trasporto",  ed  in specie  l'art. 1  del
medesimo decreto, il quale prevede che le domande rivolte al rilascio
dell'attestato     di    idoneita'     professionale    all'esercizio
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto,  conseguito   a  seguito  di  superamento   dell'esame  di
idoneita' previsto  dal citato art. 5,  comma 1, della legge  n. 264,
del  1991, debbono  essere  inoltrate  all'ufficio provinciale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che ha sede del
capoluogo di regione,  ad opera della commissione di  cui al medesimo
art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991;
  Ritenuto   opportuno  provvedere   ad  una   semplificazione  delle
modalita' di rilascio  degli attestati in premessa, anche  al fine di
rendere  piu'   agevole  l'esercizio   dei  compiti   riservati  alle
commissioni di esame  disciplinate dal citato art. 5,  comma 1, della
legge n. 264 del 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1, comma 1, del decreto 2 luglio 1996, le parole da "ed
inoltrata" fino alle parole "l'esame di idoneita'" sono soppresse.
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto 2 luglio 1996 le parole: "oltre
alla  richiesta  dell'interessato,  cosi'   come  previsto  al  comma
precedente" sono soppresse.