IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art.  7, comma  8, della  legge 10  dicembre 1993,  n. 515,
recante: "Disciplina  delle campagne  elettorali per  l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";
  Visto l'art. 4, terzo comma, della  legge 18 novembre 1981, n. 659,
concernente: "Modifiche ed integrazioni alla  legge 2 maggio 1974, n.
195,  sul  contributo  dello   Stato  al  finanziamento  dei  partiti
politici";
  Visto il proprio decreto emanato in data 4 marzo 1996;
  Visto l'art.  7, commi  1, 4  e 6, della  citata legge  10 dicembre
1993, n. 515;
  Vista  la  comunicazione   dell'Istituto  nazionale  di  statistica
relativa agli indici dei prezzi  praticati dai grossisti per gli anni
1995-1997;
  Considerato che il coefficiente  di rivalutazione, relativamente al
periodo sopraindicate, e' pari a 1,0387;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La somma  indicata  all'art.  4, terzo  comma,  della legge  18
novembre  1981, n.  659, e'  ulteriormente rivalutata  all'anno 1997,
sulla base degli indici ISTAT  dei prezzi praticati dai grossisti, da
L. 11.653.427,500 a L. 12.104.415,144.