IL DIRETTORE GENERALE
                    del Dipartimento delle dogane
                      e delle imposte indirette
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424, concernente  il riordinamento  delle dogane della  Repubblica, i
punti della linea doganale da  attraversare, le vie da percorrere tra
ciascuno dei  punti predetti e  la competente dogana per  l'entrata e
l'uscita delle merci;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972  e  successive
modificazioni,  che ha  stabilito la  delimitazione della  competenza
territoriale  dei  compartimenti   doganali  e  delle  circoscrizioni
doganali, le dogane, le sezioni doganali,  i posti doganali e i posti
di osservazione dipendenti da  ciascuna dogana, nonche' la competenza
per materia delle dogane di seconda e terza categoria;
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
doganale, approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
  Visto  il  decreto legislativo  26  aprile  1990,  n. 105,  che  in
attuazione  della legge  10 ottobre  1989,  n. 349,  ha provveduto  a
disciplinare      l'organizzazione     centrale      e     periferica
dell'Amministrazione  delle  dogane  e   delle  imposte  indirette  e
l'ordinamento del relativo personale;
  Visto  l'art. 3  del decreto  legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,
concernente    la   "Razionalizzazione    dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione  della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
  Visto  il  decreto ministeriale  13  novembre  1994 concernente  il
riordinamento  del   Dipartimento  delle   dogane  e   delle  imposte
indirette;
  Considerato che occorre  apportare alcune modifiche all'ordinamento
degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette;
  Udito  il parere  del comitato  di gestione  espresso nella  seduta
dell'11 settembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  sezione doganale  di  Porto Palo,  dipendente  dalla dogana  di
Siracusa,  diviene   posto  doganale,  dipendente  dalla   dogana  di
Siracusa;