IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 che prevede tra l'altro la concessione di premi di arresto definitivo dell'attivita' delle navi da pesca; Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e 1'adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, "Regolamento recante norme di attuazione dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e n. 3944/86 in materia di arresto definitivo dell'attivita' di pesca"; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, "Regolamento recante norme in materia di fermo definitivo dell'attivita' di pesca", che abroga, con decorrenza 4 novembre 1994, il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dall'attivita' di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attivita' amministrativa e rendere la stessa piu' aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuto inoltre necessario garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale, di competenza della Comunita', e segnatamente una corretta riduzione dello sforzo di pesca mediante eliminazione di segmenti di flotta eccedentari rispetto alle risorse alieutiche disponibili; Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede in base alla legge 16 aprile 1987, n. 183, con il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge; Visto il parere favorevole del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Sentito il comitato finanziamenti previsto dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n 41, che nell'adunanza del 23 dicembre 1996 ha espresso parere favorevole; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nell'adunanza del 10 febbraio 1997 hanno espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 128/1997 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 60938 del 27 ottobre 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste dai regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993 e n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 ai proprietari di navi adibite alla pesca marittima e' concesso il premio per l'arresto definitivo dall'attivita' di pesca conseguente a: a) demolizione; b) destinazione definitiva ad attivita' diversa dalla pesca; c) trasferimento definitivo (dismissione di bandiera) in un Paese non appartenente all'Unione europea, purche' tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla gestione delle risorse ittiche. 2. Il trasferimento di cui al comma 1, lettera c), non e' consentito nei Paesi non comunitari del Mediterraneo, le cui navi insistono sulle stesse risorse ittiche oggetto di attivita' di pesca da parte della flotta italiana. 3. L'arresto definitivo puo' riguardare solo navi di oltre dieci anni di eta', armate per almeno settantacinque giorni all'anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data della domanda di ammissione al premio. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) (o 27 gross tonnage - GT) costituisce operazione di arresto definitivo, ai sensi del presente regolamento, esclusivamente la demolizione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Note alle premesse: - Il regolamento CEE) n. 4028/86 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1986, n. L 376, e successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1983, n. L 380. - Il regolamento (CEE) n. 2080/93 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193. - Il regolamento (CE) n. 3699/93 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1993, n. L 346. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987. - Il D.M. 7 giugno 1991, n. 226, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1991. - Il D.M. 14 ottobre 1994, n. 611, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - s erie generale - n. 257 del 3 novembre 1994. - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990. - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 53 del 24 febbraio 1982, e' stata modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1992; il testo dell'art. 23 e' il seguente: "Art. 23. - La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato composto da: a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero, che lo presiede; b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente; c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero; d) un funzionario del Ministero del tesoro; e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse; g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria; h) quattro rappresentati dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima; i) un rappresentante delle industrie conserviere; l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre. Il comitato valuta la compatibilita delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso".