IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE 
 
  Visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre
1986 che prevede tra l'altro  la  concessione  di  premi  di  arresto
definitivo dell'attivita' delle navi da pesca; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del  20  luglio
1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento  (CEE)  n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno  1988,  per  quanto  riguarda  lo
strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); 
  Visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21  dicembre
1993 che  definisce  i  criteri  e  le  condizioni  degli  interventi
comunitari  a  finalita'  strutturale  nel   settore   della   pesca,
dell'acquicoltura e della trasformazione  e  commercializzazione  dei
relativi prodotti; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e 1'adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi
comunitari; 
  Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n.  226,  "Regolamento
recante norme di attuazione dei regolamenti (CEE)  n.  4028/86  e  n.
3944/86 in materia di arresto definitivo dell'attivita' di pesca"; 
  Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, "Regolamento
recante norme  in  materia  di  fermo  definitivo  dell'attivita'  di
pesca", che abroga,  con  decorrenza  4  novembre  1994,  il  decreto
ministeriale 7 giugno 1991, n. 226; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuto  necessario  emanare  nuove  norme  di  applicazione   dei
regolamenti comunitari sopracitati in materia di  arresto  definitivo
dall'attivita'  di  pesca  allo  scopo  di  perseguire  obiettivi  di
maggiore semplificazione e speditezza dell'attivita' amministrativa e
rendere la stessa piu' aderente alla disciplina della legge 7  agosto
1990, n. 241; 
  Ritenuto inoltre necessario garantire che gli interventi dello SFOP
realizzino in massimo grado gli  obiettivi  assegnati  alla  politica
strutturale,  di  competenza  della  Comunita',  e  segnatamente  una
corretta riduzione dello sforzo di  pesca  mediante  eliminazione  di
segmenti di  flotta  eccedentari  rispetto  alle  risorse  alieutiche
disponibili; 
  Considerato    che    alla    copertura    dell'onere     derivante
dall'applicazione della misura dell'arresto  definitivo  di  navi  da
pesca si provvede in base alla legge 16 aprile 1987, n. 183,  con  il
fondo di rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,
istituito con la suddetta legge; 
  Visto il parere favorevole del comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Sentito il comitato finanziamenti previsto dall'articolo  23  della
legge 17 febbraio 1982, n 41, che nell'adunanza del 23 dicembre  1996
ha espresso parere favorevole; 
  Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed
il Comitato nazionale  per  la  conservazione  e  la  gestione  delle
risorse biologiche del mare, che nell'adunanza del 10  febbraio  1997
hanno espresso parere favorevole; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 128/1997  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre
1997; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
(nota n. 60938 del 27 ottobre 1997); 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste  dai  regolamenti
(CEE) del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993 e n. 3699/93 del 21
dicembre 1993 ai proprietari di navi adibite alla pesca marittima  e'
concesso il premio per l'arresto definitivo dall'attivita'  di  pesca
conseguente a: 
    a) demolizione; 
    b) destinazione definitiva ad attivita' diversa dalla pesca; 
    c) trasferimento definitivo (dismissione di bandiera) in un Paese
non appartenente all'Unione europea, purche' tale  trasferimento  non
sia  in  contrasto  con  il  diritto  internazionale  e  non  arrechi
pregiudizio alla gestione delle risorse ittiche. 
  2. Il  trasferimento  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  non  e'
consentito nei Paesi non comunitari del  Mediterraneo,  le  cui  navi
insistono sulle stesse risorse ittiche oggetto di attivita' di  pesca
da parte della flotta italiana. 
  3. L'arresto definitivo puo' riguardare solo navi  di  oltre  dieci
anni di eta', armate per almeno settantacinque  giorni  all'anno  nei
due periodi di dodici  mesi  precedenti  la  data  della  domanda  di
ammissione al premio. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a  25
tonnellate  di  stazza  lorda  (TSL)  (o  27  gross  tonnage  -   GT)
costituisce operazione di arresto definitivo, ai sensi  del  presente
regolamento, esclusivamente la demolizione. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
          Note alle premesse: 
            - Il regolamento CEE)  n.  4028/86  e'  stato  pubblicato
          nella  G.U.C.E.  del  31  dicembre  1986,  n.  L   376,   e
          successivamente  modificato  dal   regolamento   (CEE)   n.
          3944/90, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1983, n. L
          380. 
            - Il regolamento (CEE) n.  2080/93  e'  stato  pubblicato
          nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193. 
            - Il regolamento (CE)  n.  3699/93  e'  stato  pubblicato
          nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1993, n. L 346. 
            - La legge 16 aprile 1987, n. 183,  e'  stata  pubblicata
          sul supplemento ordinario n.  51  alla  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana - serie generale - n. 109 del  13
          maggio 1987. 
            - Il D.M. 7 giugno 1991,  n.  226,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  serie
          generale - n. 177 del 30 luglio 1991. 
            - Il D.M. 14 ottobre 1994, n. 611,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - s erie
          generale - n. 257 del 3 novembre 1994. 
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
            - La legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana -  serie
          generale - n. 192 del 18 agosto 1990. 
            - La legge 17 febbraio  1982,  n.  41,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -   serie
          generale - n. 53 del 24 febbraio 1982, e' stata  modificata
          dalla legge 10 febbraio  1992,  n.  165,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -   serie
          generale - n. 48 del 27 febbraio 1992; il  testo  dell'art.
          23 e' il seguente: 
            "Art. 23. - La concessione dei contributi a fondo perduto
          e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   della   marina
          mercantile, sentito  il  parere  di  un  apposito  comitato
          composto da: 
            a)  il  direttore  generale  della  pesca  marittima  del
          Ministero, che lo presiede; 
            b) il vice direttore generale  della  direzione  generale
          della pesca marittima del Ministero,  che  lo  presiede  in
          caso di assenza o impedimento del presidente; 
            c) due funzionari della direzione  generale  della  pesca
          marittima del Ministero; 
            d) un funzionario del Ministero del tesoro; 
            e) quattro  esperti  in  ricerche  applicate  alla  pesca
          marittima ed all'acquacoltura, designati  dal  comitato  di
          cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca scientifica  e  tecnologica  applicata  alla  pesca
          marittima; 
            f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali  delle
          cooperative  della  pesca  designati   dalle   associazioni
          stesse; 
            g) due rappresentanti degli armatori delle navi da  pesca
          designati dalle associazioni nazionali di categoria; 
            h)  quattro  rappresentati  dei  lavoratori  della  pesca
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  presenti  nella
          commissione consultiva centrale per la pesca marittima; 
            i) un rappresentante delle industrie conserviere; 
            l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e
          salmastre. 
            Il  comitato  valuta  la  compatibilita   delle   singole
          iniziative con il piano di cui  all'art.  1,  nel  rispetto
          delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati  dal
          piano stesso".