LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario n.  127, alla Gazzetta Ufficiale n.  306 del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  9 luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 118 alla  Gazzetta Ufficiale del  15 luglio
1996,  n.  164,  nel   quale  le  specialita'  medicinali  denominate
"Immunine Stim  Plus" e "Immunate  Stim Plus" della  societa' Immuno,
con sede in Pisa, risultano  classificate in classe h), ossia impiego
limitato nell'ambito degli ospedali o delle strutture assimilate;
  Visto il  ricorso al  tribunale amministrativo regionale  del Lazio
notificato  il  29  ottobre  1996 proposto  dalla  Federazione  delle
associazioni degli emofilici contro  questo dicastero e nei confronti
delle  societa'  Bayer  S.p.a.,   Baxter  nonche'  Immuno  S.p.a.  di
impugnativa, con  richiesta di  sospensiva, del  citato provvedimento
del  9 luglio  1996  avverso l'impiego  delle specialita'  medicinali
occorrenti  agli emofilici  solo  in ambito  degli  ospedali o  delle
strutture assimilate mentre andrebbe assicurata la possibilita' della
duplice via  di distribuzione  da parte di  strutture pubbliche  e di
farmacie aperte al pubblico;
  Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sezione I-bis, n. 932/97 del 24
marzo 1997  che accoglie  la domanda  incidentale di  sospensione del
citato  provvedimento del  9 luglio  1996  al fine  di consentire  il
regime della doppia dispensazione dei farmaci in questione attraverso
gli ospedali e attraverso le farmacie convenzionate;
  Considerato che con propria  deliberazione assunta nella seduta del
10 febbraio  1997 i fattori  della coagulazione da plasma  umano gia'
classificati in  classe a), con  nota 37 vengono rapportati  al costo
"exfabbrica"  di  L. 570  per  unita'  internazionale (U.I.)  per  il
fattore VIII e di L. 600 per U.I. per il fattore IX, maggiorato della
quota per la distribuzione di cui al comma 40 dell'art. 1 della legge
23  dicembre 1996,  n. 662,  che,  sulla scorta  del procedimento  di
calcolo  determinato  dal  CIPE,  con delibera  dell'8  agosto  1996,
pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  del 17  agosto  1996, n.  192,
comporta  un  coefficiente  di  maggiorazione,  I.V.A.  compresa,  di
1,6504;
  Rilevato che, con propria deliberazione  assunta nella seduta del 9
giugno 1997, il termine di validita' della nota 37 e' stato prorogato
al 30 giugno 1998;
  Considerato che la societa' Immuno  ha comunicato, con propria nota
del  13 ottobre  1997,  di accettare  per  la specialita'  medicinale
appartenente al  fattore IX "Immunine  Stim Plus", per  le confezioni
indicate nel dispositivo del presente  provvedimento, il prezzo di L.
600 per unita' internazionale oltre al coefficiente di maggiorazione,
I.V.A. compresa, di 1,6504;
  Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 25 novembre
1997 di classificare la  specialita' medicinale "Immunine Stim Plus",
nelle confezioni indicate nel dispositivo del presente provvedimento,
in classe a) con nota 37;
  Rilevato, pertanto,  che la  specialita' medicinale  "Immunate Stim
Plus", appartenente  al fattore  VIII, nelle confezioni  indicate nel
dispositivo  del  presente  provvedimento, risulta  avere  un  prezzo
superiore a  L. 570  per U.I.  e che  va, conseguentemente,  posta in
classe  c),  come  da  deliberazione  assunta  nella  seduta  del  12
settembre 1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le specialita' medicinali della societa'  Immuno, con sede in Pisa,
vengono classificate, ai sensi dell'art.  8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, rispettivamente in  classe a) con nota 37 e in
classe c) come di seguito specificato:
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                                                       Prezzo
Specialita'    Societa'     Confezione     N. A.I.C.   I.V.A.  Classe
                                                       compresa
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IMMUNINE    Immuno S.p.a.  1 flac. 200 UI  029117013    198.000   A37
 STIM PLUS                  + set ricostru-
                            zione
IMMUNINE    Immuno S.p.a.  1 flac. 600 UI  029117025    594.100   A37
 STIM PLUS                  + set ricostru-
                            zione
IMMUNINE    Immuno S.p.a.  1 flac.1200 UI  029117037  1.188.300   A37
 STIM PLUS                  + set ricostru-
                            zione
IMMUNATE    Immuno S.p.a.  1 flac. 250 UI  029225012      -        C
 STIM PLUS                  + set ricostru-
                            zione
IMMUNATE    Immuno S.p.a.  1 flac. 500 UI  029225024      -        C
 STIM PLUS                  + set ricostru-
                            zione
IMMUNATE    Immuno S.p.a.  1 flac.1000 UI  029225036      -        C
 STIM PLUS                  + set ricostru-
                            zione