IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  230, di attuazione
delle  direttive Euratom  80/836,  84/466, 84/467,  89/618, 90/641  e
92/3, in materia di radiazioni ionizzanti;
  Visto in particolare  l'art. 108 del citato  decreto che stabilisce
che le esposizioni di persone  a scopo di ricerca scientifica clinica
possono essere effettuate solo nell'ambito di programmi approvati dal
Ministro della sanita', che puo' stabilire, in relazione ai programmi
stessi,  specifiche  procedure  e  vincoli di  dose  per  le  persone
esposte;
  Ritenuto di  dover definire le procedure  di applicazione dell'art.
108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  Visto il parere  del Consiglio superiore di  sanita' espresso nella
seduta del 26 giugno 1997;
                              Decreta:
  1. Le  richieste di  approvazione di  programmi di  ricerca clinica
comportanti  l'esposizione di  persone a  radiazioni inonizzanti,  ai
sensi  dell'art. 108  del decreto  legislativo n.  230/1995, dovranno
essere redatte in  carta semplice, rivolte al  Ministro della sanita'
ed   inviate  al   Ministero   della   sanita',  dipartimento   della
prevenzione, ufficio VII.
  2. Ogni  richiesta deve  contenere l'indicazione  delle generalita'
del responsabile della  ricerca, lo scopo della ricerca e  la sede in
cui verra' svolta.
  3.  La  richiesta  dovra'   essere  corredata  della  relazione  di
presentazione del programma di ricerca,  redatta secondo lo schema di
cui all'allegato A.
  4. Alla  richiesta dovranno essere allegati  documenti comprovanti,
se del caso, il possesso, da parte della o delle strutture utilizzate
per l'esecuzione della ricerca, delle autorizzazioni e dei nulla osta
previsti dalla  legislazione vigente per le  attivita' comportanti la
detenzione, l'utilizzazione, la  manipolazione di materie radioattive
o di  prodotti e apparecchiature  in genere contenenti  dette materie
ovvero  l'utilizzazione   di  apparecchi  generatori   di  radiazioni
ionizzanti.
  5.  L'istanza   dovra'  altresi'   essere  munita  del   parere  di
conformita' del comitato etico.
  6.  L'ufficio   accertata  la  completezza   dell'istanza,  inoltra
richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita', che si esprime
nella prima  seduta utile, indicando anche  eventuali prescrizioni di
specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte.
  7. Sentito il Consiglio superiore  di sanita', l'ufficio propone al
Ministro il provvedimento di approvazione del programma.
  8.  Qualora  il   parere  del  comitato  etico   attesti  anche  la
conformita'  ai   dettagli  dell'ICRP  62   (International  committee
radiation protection), il provvedimento di approvazione del programma
puo' essere proposto d'ufficio.
   Roma, 21 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 23