LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Vista la delibera Consob n. 10943/97; Visto in particolare l'art. 36 della delibera Consob n. 10943/97; Considerate le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria in ordine alla impossibilita' da parte degli intermediari di conformarsi compiutamente entro la data di scadenza del periodo transitorio a quanto disposto dagli articoli 7, 14, 29, comma 2, e 31, comma 2, primo periodo; Delibera: Dopo il comma 2 dell'art. 36 della delibera Consob n. 10943/97, sono aggiunti i seguenti commi: 3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, gli intermediari con riferimento ai rapporti gia' in essere: adeguano i contratti relativi ai servizi di investimento entro il 1 luglio 1998; adeguano gli schemi di rendiconto trimestrale relativi al servizio di gestione entro il 1 luglio 1998; provvedono, nei casi in cui non sia necessario il rinnovo del rapporto, a consegnare alla clientela il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari entro il 30 giugno 1998. 4. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, gli intermediari si adeguano alle disposizioni concernenti gli obblighi di registrazione degli ordini telefonici entro il 31 dicembre 1998. Nel corso di questo periodo, ove gli intermediari intendano dare esecuzione ad ordini pervenuti telefonicamente, si dotano di procedure che assicurino la comunicazione tempestiva alla clientela dell'attestazione degli ordini ricevuti telefonicamente. Roma, 25 febbraio 1998 Il presidente: Padoa-Schioppa