LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la   legge  7   giugno  1974,  n.   216,  e   le  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Vista la delibera Consob n. 10943/97;
  Visto in particolare l'art. 36 della delibera Consob n. 10943/97;
  Considerate  le   osservazioni  formulate  dalle   associazioni  di
categoria in  ordine alla impossibilita' da  parte degli intermediari
di conformarsi  compiutamente entro la  data di scadenza  del periodo
transitorio a  quanto disposto dagli articoli  7, 14, 29, comma  2, e
31, comma 2, primo periodo;
                              Delibera:
  Dopo il  comma 2  dell'art. 36 della  delibera Consob  n. 10943/97,
sono aggiunti i seguenti commi:
  3.  In  deroga  a  quanto  stabilito al  precedente  comma  2,  gli
intermediari con riferimento ai rapporti gia' in essere:
  adeguano i contratti relativi ai servizi di investimento entro il 1
luglio 1998;
  adeguano gli schemi di  rendiconto trimestrale relativi al servizio
di gestione entro il 1 luglio 1998;
  provvedono,  nei casi  in cui  non  sia necessario  il rinnovo  del
rapporto,  a  consegnare  alla  clientela  il  documento  sui  rischi
generali  degli  investimenti in  strumenti  finanziari  entro il  30
giugno 1998.
  4.  In  deroga  a  quanto  stabilito al  precedente  comma  2,  gli
intermediari si  adeguano alle disposizioni concernenti  gli obblighi
di registrazione degli  ordini telefonici entro il  31 dicembre 1998.
Nel  corso di  questo periodo,  ove gli  intermediari intendano  dare
esecuzione  ad   ordini  pervenuti  telefonicamente,  si   dotano  di
procedure che  assicurino la comunicazione tempestiva  alla clientela
dell'attestazione degli ordini ricevuti telefonicamente.
   Roma, 25 febbraio 1998
                                        Il presidente: Padoa-Schioppa