L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla  vita ed in particolare  l'art. 75, relativo
al trasferimento di portafoglio e  l'art. 65, relativo alla decadenza
dall'autorizzazione;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 novembre  1984 di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  in alcuni  rami danni  gia' rilasciate  alla societa'
Winterthur Assicurazioni  S.p.a., con sede in  Milano, piazza Missori
n. 2;
  Visto  il  decreto   ministeriale  in  data  8   febbraio  1994  di
autorizzazione ad  estendere l'esercizio  dell'attivita' assicurativa
nei  rami  assistenza,  tutela  giudiziaria  ed  in  tutti  i  rischi
rientranti  nei  rami credito  e  cauzione  rilasciata alla  societa'
Winterthur Assicurazioni S.p.a.;
  Visto  il  provvedimento ISVAP  n.  397  del  18 novembre  1996  di
autorizzazione ad  estendere l'esercizio  dell'attivita' assicurativa
e/o riassicurativa  a tutti  i rischi e  rami non  ancora autorizzati
rilasciata alla societa' Winterthur Assicurazioni S.p.a.;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  n.  133 del  16  gennaio  1996  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa    e
riassicurativa   nel  ramo   assistenza   e  in   altri  rami   danni
limitatamente ai rischi connessi  all'assistenza gia' rilasciata alla
societa' Aide Assistance S.p.a., con sede in Milano, via E. Muzio, n.
2;
  Vista  la  deliberazione  assunta  dall'assemblea  dei  soci  della
societa' Aide Assistance S.p.a. in data 23 dicembre 1997 in ordine al
trasferimento  totale del  portafoglio  assicurativo alla  Winterthur
Assicurazioni S.p.a.;
  Vista l'istanza presentata in data  14 gennaio 1998, con i relativi
allegati, con la  quale la societa' Aide Assistance  S.p.a., ai sensi
dell'art.  75 del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 175,  ha
chiesto  l'approvazione   delle  deliberazioni  e   delle  condizioni
relative  al  trasferimento  totale del  portafoglio  assicurativo  a
Winterthur Assicurazioni S.p.a., con effetto  dalle ore 24 del decimo
giorno  lavorativo  successivo   alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  presente  provvedimento   di  approvazione  da  parte
dell'ISVAP;
  Vista  la convenzione  di  trasferimento  del suddetto  portafoglio
sottoscritta  dalle  societa'  Aide Assistance  S.p.a.  e  Winterthur
Assicurazioni S.p.a. in data 4 dicembre 1997;
  Ritenuto che, per il trasferimento  di portafoglio di cui trattasi,
ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175;
  Considerato che ricorrono, altresi',  i presupposti di cui all'art.
65,  comma 1,  lettera f),  del citato  decreto legislativo  17 marzo
1995, n.  175, relativamente al trasferimento  totale del portafoglio
da parte di Aide Assistance S.p.a.;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'art. 75,  comma  2,  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995, n. 175, le deliberazioni  e le condizioni
riguardanti il  trasferimento totale del portafoglio  assicurativo di
Aide   Assistance  S.p.a.,   con   sede  in   Milano,  a   Winterthur
Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.