Come e'  noto, il decreto  ministeriale in oggetto, ha  innovato la
regolamentazione  dei  prodotti   in  confezione  aerosol  contenenti
componenti infiammabili,  avendo anche  previsto che  il responsabile
della immissione sul mercato,  sotto la propria responsabilita', puo'
omettere  di  indicare  sulla  etichetta le  precauzioni  di  impiego
previste  per  i prodotti  infiammabili,  nel  caso che  disponga  di
elementi giustificativi basati  su risultati di prove  e analisi tali
da  dimostrare che  tali  generatori,  sebbene contengano  componenti
infiammabili, non presentano tale rischio nelle normali condizioni di
impiego.
  Per questi  ultimi, tra  i quali rientrano  la quasi  totalita' dei
generatori  aerosol,  la nuova  normativa  ha  eliminato la  clausola
precedentemente in vigore per la quale erano considerati infiammabili
i soli prodotti  aerosol contenenti piu' del 45% in  peso di sostanze
infiammabili ed  esteso ai prodotti  stessi le regole  applicabili ai
preparati   pericolosi  (direttiva   88/379,  recepite   con  decreto
ministeriale 28 gennaio 1992).
  Pertanto, dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, i prodotti
aerosol  contenenti  in  qualsiasi  quantita'  sostanze  classificate
infiammabili, facilmente infiammabili  o estremamente infiammabili ai
sensi della  vigente normativa  sulle sostanze  pericolose (direttiva
67/548 e successive modifiche, recepite  nel nostro Paese con decreto
legislativo   n.    52/1997)   devono    essere   corrispondentemente
classificati nello stesso modo.
  Precisato quanto sopra in ordine  alle regole di classificazione ai
fini  del rischio  infiammabilita', si  ritiene opportuno  richiamare
l'attenzione, nei punti  che seguono, sui riflessi  delle nuove norme
per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti aerosol.
  1. Tutti i  preparati in confezione aerosol, quale che  sia il loro
contenuto e quindi anche quelli non contenenti sostanze infiammabili,
facilmente o estremamente infiammabili  (ad es. prodotti alimentari a
base di panna, taluni preparati  per elettronica) devono recare sulle
confezioni obbligatoriamente:
  a) le  avvertenze "Recipiente  sotto pressione. Proteggere  conto i
raggi solari e  non esporre ad una temperatura superiore  a 50 C. Non
perforare ne' bruciare neppure dopo l'uso", nonche',
  b) "le ulteriori precauzioni di impiego che informano i consumatori
sui  pericoli  specifici  del   prodotto".  La  redazione  di  questa
informazione e' demandata al responsabile dell'immissione sul mercato
del prodotto  in relazione ai  rischi determinati dalla sua  natura e
dalle modalita' di  impiego tenendo conto di usi  erronei o scorretti
ragionevolmente prevedibili.
  2.  Nel  caso  che  il preparato  in  confezione  aerosol  contenga
sostanze,   compreso  il   propellente,  classificate   infiammabili,
facilmente  infiammabili  o  estremamente  infiammabili,  l'etichetta
dovra' recare,  oltre alle  avvertenze indicate al  punto precedente,
anche obbligatoriamente:
  l'indicazione del  pericolo di  infiammabilita' e  relativo simbolo
(scritta infiammabile  nel caso di  presenza di sostanze  o preparati
infiammabili;  simbolo della  fiamma  in nero  su  fondo arancione  e
scritta "facilmente infiammabile" o "estremamente infiammabile" sotto
il simbolo, nel caso di  sostanze cosi' classificate) e le avvertenze
ulteriori:
  "non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente";
  "conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione";
    "non fumare";
    "conservare fuori dalla portata dei bambini".
  3. Nel caso invece che  il responsabile dell'immissione sul mercato
di   un  preparato   in   confezione   aerosol  contenente   sostanze
infiammabili disponga di elementi  giustificativi basati su risultati
di prove e analisi, che dimostrino  che non si presenta alcun rischio
di  infiammabilita'   nelle  condizioni  normali   o  ragionevolmente
prevedibili  di impiego,  la direttiva  94/1 ed  il decreto  8 maggio
1997,  n.  208, prevede  che,  come  ricordato  in premessa,  che  e'
possibile  non  applicare,  sotto   la  propria  responsabilita',  le
disposizioni relative all'etichettatura dei preparati infiammabili di
cui al punto  precedente. In questo caso, il  preparato dovra' recare
in etichetta la seguente dicitura:
    "contiene x% in massa di componenti infiammabili".
  4. In tutti i casi considerati ai  precedenti punti 1, 2 e 3, oltre
alle avvertenze in ciasuno citate  devono essere riportate, quando la
composizione del  preparato lo renda  necessario (ad es.  presenza di
sostanze   tossiche,  caustiche,   irritanti,  ecc.),   anche  quelle
prescritte dalla  sopra ricordata  regolamentazione sulle  sostanze e
preparati pericolosi.
  Peraltro e' da tener presente che la regolamentazione sui preparati
non si  applica a  quelli, ivi  compresi quelli  aerosol, costituenti
farmaci, alimenti  o cosmetici salvo  per questi ultimi  l'obbligo di
rispettare le prescrizioni  del decreto in esame in  caso di presenza
di sostanze infiammabili.
  5.  E'  da  ricordare  ancora   che,  per  l'espresso  rinvio  alle
disposizioni  recate  dalla  direttiva  sulle  sostanze  e  preparati
pericolosi; le etichette recanti  le avvertenze obbligatorie indicate
in precedenza  devono avere  un formato di  almento 52 X  72 mm  ed i
simboli devono  occupare ciascuno  almeno un decimo  della superficie
dell'etichetta e  misurare almeno un centimetro  quadrato, dimensione
minima valida quanto un decimo dell'area dell'etichetta sia inferiore
a tale valore.
  L'etichetta deve intendersi costituita dal complesso delle diciture
ed avvertenze obbligatorie ai sensi  delle direttive sulle sostanze e
preparati  pericolosi,  in  cui  e' prescritto  che  le  spese  siano
riportate  in  modo  da  consentire  la  lettura  orizzontale  quando
l'imballaggio si trova in posizione normale.
  Si ritiene di dover aggiungere  ai chiarimenti sopra riportati, che
la direttiva 94/1  avrebbe dovuto essere recepita entro  il 1 ottobre
1994  ed attuata  entro  il  successivo 1  aprile  1995; pertanto  il
decreto non  ha previsto  la concessione  di termini  dall'entrata in
vigore,  ne'  per   l'adeguamento  alle  nuove  norme,   ne'  per  lo
smaltimento  dei  prodotti  gia'  immessi sul  mercato  ad  esse  non
conformi.
  Conseguentemente i preparati in confezione aerosol non conformi per
etichettatura  -   aspetto  questo  che   ovviamente  responsabilizza
direttamente anche  i distributori  per l'infrazione -  devono essere
ritirati dal commercio.
  E'  ammessa la  restituzione  al  responsabile dell'immissione  sul
mercato  per  l'eventuale  regolarizzazione   delle  etichette  o  la
distruzione, con le dovute cautele, del prodotto.
  In base  a quanto disposto  dall'art. 8 del decreto  del Presidente
della   Repubblica  n.   741/1982   le  infrazioni   alle  norme   di
etichettatura sono  soggette alla sanzione  pecuniaria amministrativa
da  lire  cinquantamila  a  lire  un  milione  per  ciascun  prodotto
riscontrato non regolare.
   Roma, 17 febbraio 1998
                                 Il direttore generale dello sviluppo
                                     produttivo  e competitivita'
                                                Visconti