LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Vista  la  legge 23  dicembre  1996,  n.  648, di  conversione  del
decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  536, relativo alle misure  per il
contenimento della  spesa farmaceutica e la  determinazione del tetto
di spesa per l'anno 1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il
recepimento  delle direttive  della  Comunita'  economica europea  in
materia   di  specialita'   medicinali,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139, del 15 giugno 1991;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione
della  direttiva  93/39/CEE,  che modifica  le  direttive  65/65/CEE,
75/318/CEE  e 75/319/CEE  relative  ai  medicinali, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997;
  Visto  il proprio  provvedimento in  data 17  gennaio 1997,  con il
quale, ai  sensi dell'art. 1,  comma 4, del decreto-legge  21 ottobre
1996, n.  536, convertito dalla  legge 23  dicembre 1996, n.  648, e'
stato   istituito  l'elenco   dei   medicinali   innovativi  la   cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in   altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a  sperimentazione clinica  e dei medicinali  da impiegare
per  un'indicazione terapeutica  diversa  da  quella autorizzata,  da
erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a
soggetti  che  per  la  loro   patologia  non  dispongono  di  valida
alternativa terapeutica,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 24
del 30 gennaio 1997;
  Visti i  propri provvedimenti in data  17 gennaio 1997 e  21 maggio
1997 relativi all'inserimento nel  predetto elenco, delle specialita'
medicinali Betantrone,  Frone, Serobif, del medicinale  Deferiprone e
della  specialita' medicinale  Betron  R, pubblicati  rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale  n. 24 del 30  gennaio 1997 e n.  175 del 29
luglio 1997;
  Atteso che  per taluni soggetti  affetti da sclerosi  sistemica non
esistono  valide  alternative  terapeutiche per  il  trattamento  del
fenomeno di Raynaud;
  Ritenuto  opportuno consentire  a tali  soggetti la  prescrizione a
totale  carico  del  Servizio   sanitario  nazionale  di  specialita'
medicinali  a  base di  Iloprost  che,  pur  non autorizzate  per  il
trattamento del  fenomeno di  Raynaud, possono costituire  una valida
opportunita' terapeutica;
  Ritenuto  necessario   dettare  le  condizioni  alle   quali  dette
specialita' medicinali vengono inserite  nell'elenco di cui al citato
provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Viste le  proprie deliberazioni assunte in  data 5 agosto 1997  e 8
ottobre 1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  seguenti   specialita'  medicinali  sono  inserite,   ai  sensi
dell'art.  1,  comma  4,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,
nell'elenco istituito con il provvedimento citato in premessa:
   1) ENDOPROST (Iloprost) - Italfarmaco;
   2) ILOMEDIN (Iloprost) - Schering.