IL MINISTRO DELLA DIFESA 
  Visto l'articolo 20, comma 8, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto  legislativo
18 novembre 1993, n. 470; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18  novembre  1965,
n. 1477, e 18 novembre 1965, n. 1478; 
  Vista la legge 8 marzo 1968, n. 200; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 499; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 3697/E.II.45 del 17 novembre 1997); 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il Ministro della difesa verifica per  i  dirigenti  militari  e
civili dell'area tecnicoamministrativa e dell'area  tecnicooperativa,
mediante valutazioni comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  la
realizzazione degli obiettivi,  la  corretta  ed  economica  gestione
delle  risorse  pubbliche,  l'imparzialita'  e  il   buon   andamento
dell'azione amministrativa. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, come  sostituito  dall'art.  6  del
          decreto legislativo 18 novembre 1993,  n.  470,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 
          1993, n. 276, supplemento ordinario, e' il seguente: 
            "8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dal
          Ministro per dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  per  i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del procedimento di verifica dei  risultati  da  parte  del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti rispettivamente con  regolamento  ministeriale  e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  novembre
          1965, n. 1477, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  del  15  gennaio  1966,  n.  11,  reca:
          "Ordinamento dello stato  maggiore  della  Difesa  e  degli
          stati    maggiori    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica, in tempo di pace". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  novembre
          1965, n. 1478, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  del  15  gennaio  1966,  n.  11,  reca:
          "Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della
          difesa". 
            - La  legge  8  marzo  1968,  n.  200,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1968, n. 78, reca: "Istituzione
          del comitato dei capi di stato  maggiore  e  varianti  alla
          legge 12 novembre 1955,  n.  1137,  sull'avanzamento  degli
          ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali  regolamenti  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.