L'Accordo di Basilea sulla valutazione del patrimonio delle  banche
consente,  tra  l'altro,  di computare nel patrimonio di vigilanza le
plusvalenze implicite del portafoglio azionario, a condizione che  il
loro  valore  sia  decurtato  di  un  consistente  margine  di scarto
cautelativo.
  Si ritiene ora opportuno recepire tale previsione  nella  normativa
nazionale,  tenuto conto che il processo di convergenza dell'economia
italiana  verso  le   condizioni   prevalenti   negli   altri   paesi
industrializzati   ha  determinato  un  forte  incremento  dei  corsi
azionari e ha accresciuto lo scostamento  tra  valore  di  mercato  e
valore contabile delle attivita' detenute dalle banche.
  Con  le presenti Istruzioni viene quindi modificata la composizione
dell'aggregato patrimoniale allo scopo  di  ricomprendere  una  quota
dell'incremento  di valore delle azioni detenute a fini partecipativi
nonch dell'eventuale decremento che dovesse verificarsi in  caso  di
andamenti  negativi  dei  mercati.  CiŸ  consente di pervenire ad una
rappresentazione contabile del patrimonio  di  vigilanza  piÑ  vicina
all'effettivo valore di mercato delle azioni medesime.
  In   particolare,  e'  stato  previsto  che  le  plusvalenze  nette
implicite  sulle  partecipazioni  in  societa'  non  bancarie  e  non
finanziarie,  quotate  in  un  mercato  regolamentato, possano essere
computate nel patrimonio supplementare di  vigilanza  per  una  quota
pari   al   35   per  cento,  inferiore  a  quella  massima  prevista
dall'Accordo di Basilea (45 per  cento).  Le  eventuali  minusvalenze
nette vengono dedotte dal patrimonio supplementare per una quota pari
al   50  per  cento,  in  linea  con  quanto  gia'  previsto  per  le
minusvalenze nette su titoli.
  Inoltre,  al  fine  di  evitare   un'eccessiva   variabilita'   del
patrimonio di vigilanza rispetto all'andamento dei corsi azionari, e'
stato previsto un limite alla computabilita' delle plusvalenze nette,
pari al 30 per cento dell'ammontare del patrimonio di base.
  Per  quanto  riguarda  gli  aspetti segnaletici, si fa presente che
l'eventuale    plusvalenza    netta    sulle    partecipazioni     va
convenzionalmente   rilevata  negli  "altri  elementi  positivi"  del
patrimonio supplementare (sottovoce 4605.20 della matrice dei conti e
sottovoce 34605.20  delle  segnalazioni  consolidate)  ;  l'eventuale
minusvalenza   netta  su  partecipazioni  va  rilevata  negli  "altri
elementi negativi: altri"  del  patrimonio  supplementare  (sottovoce
4605.68   della   matrice   dei  conti  e  sottovoce  34605.68  delle
segnalazioni consolidate). Resta inteso  che  il  calcolo  del  fondo
rischi  su crediti, computato nel patrimonio supplementare nel limite
dell'1,25 per cento delle attivo a rischio,  non  tiene  conto  delle
plus/minusvalenze su partecipazioni.
  Le presenti disposizioni modificano la parte prima del Capitolo XII
delle Istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) ;
data  la  rilevanza  della materia l'intero Capitolo sara' oggetto di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.