L'Accordo di Basilea sulla valutazione del patrimonio delle banche consente, tra l'altro, di computare nel patrimonio di vigilanza le plusvalenze implicite del portafoglio azionario, a condizione che il loro valore sia decurtato di un consistente margine di scarto cautelativo. Si ritiene ora opportuno recepire tale previsione nella normativa nazionale, tenuto conto che il processo di convergenza dell'economia italiana verso le condizioni prevalenti negli altri paesi industrializzati ha determinato un forte incremento dei corsi azionari e ha accresciuto lo scostamento tra valore di mercato e valore contabile delle attivita' detenute dalle banche. Con le presenti Istruzioni viene quindi modificata la composizione dell'aggregato patrimoniale allo scopo di ricomprendere una quota dell'incremento di valore delle azioni detenute a fini partecipativi nonch dell'eventuale decremento che dovesse verificarsi in caso di andamenti negativi dei mercati. Ci consente di pervenire ad una rappresentazione contabile del patrimonio di vigilanza piÑ vicina all'effettivo valore di mercato delle azioni medesime. In particolare, e' stato previsto che le plusvalenze nette implicite sulle partecipazioni in societa' non bancarie e non finanziarie, quotate in un mercato regolamentato, possano essere computate nel patrimonio supplementare di vigilanza per una quota pari al 35 per cento, inferiore a quella massima prevista dall'Accordo di Basilea (45 per cento). Le eventuali minusvalenze nette vengono dedotte dal patrimonio supplementare per una quota pari al 50 per cento, in linea con quanto gia' previsto per le minusvalenze nette su titoli. Inoltre, al fine di evitare un'eccessiva variabilita' del patrimonio di vigilanza rispetto all'andamento dei corsi azionari, e' stato previsto un limite alla computabilita' delle plusvalenze nette, pari al 30 per cento dell'ammontare del patrimonio di base. Per quanto riguarda gli aspetti segnaletici, si fa presente che l'eventuale plusvalenza netta sulle partecipazioni va convenzionalmente rilevata negli "altri elementi positivi" del patrimonio supplementare (sottovoce 4605.20 della matrice dei conti e sottovoce 34605.20 delle segnalazioni consolidate) ; l'eventuale minusvalenza netta su partecipazioni va rilevata negli "altri elementi negativi: altri" del patrimonio supplementare (sottovoce 4605.68 della matrice dei conti e sottovoce 34605.68 delle segnalazioni consolidate). Resta inteso che il calcolo del fondo rischi su crediti, computato nel patrimonio supplementare nel limite dell'1,25 per cento delle attivo a rischio, non tiene conto delle plus/minusvalenze su partecipazioni. Le presenti disposizioni modificano la parte prima del Capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) ; data la rilevanza della materia l'intero Capitolo sara' oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.