IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; Visto l'art. 15, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del costo di produzione per l'anno 1996 al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate; Ritenuto che il costo base degli immobili ultimati nell'anno 1996 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali; Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base, si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, e' determinato come segue: 1996: L. 1.422.000. 2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e' determinato come segue: 1996: L. 1.320.000.