IL  MINISTRO DEI  LAVORI PUBBLICI
                          di concerto  con
                 IL  MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Visto l'art.  15, comma 7,  lettera d), del decreto  del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Ritenuto  necessario provvedere  alla determinazione  del costo  di
produzione  per  l'anno  1996  al  fine  di  consentire  la  corretta
applicazione delle norme sopra richiamate;
  Ritenuto che il  costo base degli immobili  ultimati nell'anno 1996
risulta  diverso per  le  regioni centrosettentrionali  e per  quelle
meridionali;
  Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base,
si deve tener conto del  contributo di concessione per le costruzioni
assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  Sentito il  Consiglio dei Ministri  nella riunione del  19 dicembre
1997;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il  costo base di produzione  a metro quadrato per  gli immobili
ultimati  nell'anno  1996 per  le  regioni  Piemonte, Valle  d'Aosta,
Liguria,  Lombardia,  Trentino-Alto   Adige,  Friuli-Venezia  Giulia,
Veneto,  Emilia-Romagna,   Toscana,  Umbria,   Marche  e   Lazio,  e'
determinato come segue:
   1996: L. 1.422.000.
  2. Il  costo base di produzione  a metro quadrato per  gli immobili
ultimati  nell'anno 1996  per le  regioni Campania,  Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e' determinato come
segue:
   1996: L. 1.320.000.