IL MINISTRO DEL LAVORO 
             E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                                  e 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del  sistema
pensionistico obbligatorio  e  complementare",  che  all'articolo  3,
comma 14, prevede l'emanazione di norme regolamentari in  materia  di
pensioni in  regime  internazionale  che  fissino  "le  modalita'  di
accertamento delle variazioni degli importi pensionistici  esteri  ed
il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire  italiane
di tali importi"; 
  Vista la decisione n. 105 della  Commissione  amministrativa  delle
Comunita' europee per la sicurezza sociale  dei  lavoratori  migranti
del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del
regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa le modalita' di  accertamento
delle variazioni degli  importi  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea; 
  Visto l'articolo 107 del regolamento CEE n. 574/72 che determina il
tasso di conversione  delle  monete  per  l'applicazione  del  citato
articolo 50 del regolamento CEE n. 1408/71; 
  Viste le determinazioni adottate in  data  2  dicembre  1996  dalla
conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 17 aprile 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 
(nota n. 12270/PGIi133 del 22 maggio 1997); 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
    Modalita' di accertamento degli importi pensionistici esteri 
  1. Al fine di permettere il ricalcolo annuale delle integrazioni al
trattamento minimo delle pensioni in regime  internazionale,  di  cui
all'articolo 3, comma 14, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  le
competenti istituzioni  italiane,  nell'ambito  della  collaborazione
amministrativa prevista dalla normativa comunitaria e  internazionale
di sicurezza sociale, acquisiscono, ove possibile in via  telematica,
dalle istituzioni competenti straniere gli importi delle  prestazioni
da esse dovute, ivi incluse le variazioni intervenute, al  1  gennaio
di ogni anno. 
  2. Nel caso di difficolta' di  attuazione  di  tali  procedure,  le
istituzioni  competenti  italiane   acquisiscono   direttamente   dai
pensionati apposite dichiarazioni di responsabilita', fatte salve  le
verifiche che si ritenessero necessarie da  parte  delle  istituzioni
medesime. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - L'art.  3, comma 14, della  legge 8 agosto  1995,    n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico obbligatatorio e
          complementare), recita:
            "14. Il terzo comma dell'art. 8  della  legge  30  aprile
          1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
            ''Ai   fini  dell'integrazione  ai  suddetti  trattamenti
          minimi  si  tiene   conto   dell'eventuale      trattamento
          pensionistico   corrisposto      a   carico   di  organismi
          assicuratori di Paesi   legati all'Italia, da    accordi  o
          convenzioni  internazionali    di  sicurezza    sociale;  a
          decorrere  dal 1 gennaio  1996 detta   integrazione   viene
          annualmente ricalcolata  in funzione  delle  variazioni  di
          importo   dei   predetti  trattamenti pensionistici  esteri
          intervenute  al  1 gennaio  di  ciascun   anno; qualora  le
          operazioni  di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
          comportato il  pagamento di   somme eccedenti   il  dovuto,
          il  relativo  recupero  sara'  effettuato    in conformita'
          all'art. 11   della  legge  23  aprile  1981,  n.  155.  Le
          integrazioni  al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996,
          risultino  eecedenti  l'importo  effettivamente  dovuto per
          effetto    delle    disposizioni    di    cui  al     comma
          precedente,   restano confermate nella misura erogata al 31
          dicembre 1995 fino a quando  il  relativo    importo    non
          venga     assorbito   dalle   perequazioni   della pensione
          base.   Le modalita'   di accertamento  delle    variazioni
          degli  importi  pensionistici esteri ed il  tasso di cambio
          da utilizzare per la conversione in lire italiane  di  tali
          importi  saranno  stabiliti con decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza   sociale   di concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri e del tesoro''".
            -      La  decisione     n.     105  della    Commissione
          amministrativa per  la sicurezza  sociale   dei  lavoratori
          migranti      del      19   dicembre     1975,  concernente
          l'applicazione  dell'art.  50  del   regolamento   CEE   n.
          1408/71 recita:
                               "DECISIONE n. 105
           del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'art.
                                      50
                       del regolamento (CEE) n. 1408/71
            La    commissione    amministrativa    delle    Comunita'
          europee  per  la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
            Visto  l'art. 81,   lettera a), del regolamento (CEE)  n.
          1408/71 del Consiglio,   a  norma    del  quale    essa  e'
          incaricata  di    trattare  ogni questione   amministrativa
          derivante    dalle   disposizioni   di   detto  regolamento
          (CEE) n. 574/72 del Consiglio;
            Considerando   che   in  una    rigida  applicazione  del
          combinato disposto degli   articoli    50   e     51    del
          regolamento  (CEE)   n.  1408/71, l'istituzione  che  versa
          un    complemento    in   virtu'   dell'art.   50 precitato
          dovrebbe  ricalcolare   tale  complemento     ogniqualvolta
          intervenga   una  rivalutazione di  una  delle  prestazioni
          dovute  ai beneficiari,  a  motivo  dell'aumento  del costo
          della  vita,  della variazione del livello dei salari o  di
          altre cause di adeguamento;
            Considerando  che    e'  materialmente  impossibile  alle
          istituzioni di assicurazione  pensioni    di  taluni  Stati
          membri  di  procedere    con  una  tale  frequenza  a detti
          calcoli;
            Considerando che i nuovi calcoli non  possono  che  avere
          l'effetto di ridurre il complemento;
            Considerando  che,  se  da  un    lato  si  ottenesse una
          diminuzione  della  quota    a  carico    dell'istituzione,
          dall'altro      vi   sarebbe      un  aumento  delle  spese
          amministrative;
            Considerando che un unico nuovo    calcolo  per  anno  e'
          nell'interesse  sia  del  beneficiario  del complemento sia
          dell'istituzione debitrice;
                                    Decide:
            1.   L'istituzione  competente   di  uno   Stato   membro
          che,    in applicazione dell'art. 50 del regolamento  (CEE)
          n. 1408/71, versa un complemento, e' tenuta  ad  informarne
          l'istituzione  competente  di  ogni altro Stato membro   in
          virtu'  della  cui     legislazione  il   beneficiario   ha
          parimenti  diritto    a    prestazioni,  in    applicazione
          dell'art.  46 dello stesso regolamento.
            2. Le istituzioni  competenti degli altri Stati    membri
          che  erogano  prestazioni  in  virtu'    dell'art.  46  del
          regolamento   (CEE) n. 1408/71  comunicano,    una    volta
          all'anno,     nel     corso     del  mese    di    gennaio,
          all'istituzione che versa il complemento,  l'importo  della
          prestazione  di  cui   esse sono debitrici alla  data del 1
          gennaio.    Tuttavia,  allo  scopo    di    procedere    ad
          adeguamenti  piu'   frequenti,  le  autorita' competenti di
          due Stati membri   possono di  comune    accordo  apportare
          deroghe a detta norma.
            3.  La  presente    decisione  e'  applicabile  dal primo
          giorno del mese successivo  alla sua  pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale  delle Comunita' europee".
             - L'art. 50 del regolamento CEE n. 1408/71 recita:
            "Art.    50 (Attribuzione   di un  complemento quando  la
          somma     delle  prestazioni   dovute   in   virtu'   delle
          legislazioni  dei  vari  Stati  membri non   raggiunge   il
          minimo  previsto  dalla  legislazione dello   Stato  membro
          nel   cui   territorio   risiede  il  beneficiario).  -  Il
          beneficiario di prestazioni al  quale e' stato applicato il
          presente  capitolo  non  puo',    nello   Stato   nel   cui
          territorio  egli  risiede  e  se  una prestazione   gli  e'
          dovuta  secondo   la legislazione  di tale  Stato, ricevere
          un   importo  di  prestazioni  inferiore   a  quello  della
          prestazione minima   fissata dalla legislazione    di  tale
          Stato    per  un periodo di   assicurazione o di  residenza
          pari al totale  dei periodi presi  in considerazione    per
          la   liquidazione della  sua prestazione conformemente agli
          articoli precedenti.  L'istituzione    competente  di  tale
          Stato    gli  versa  eventualmente,    per tutto il periodo
          della sua residenza  nel territorio   di tale    Stato,  un
          complemento  pari   alla differenza   tra  la  somma  delle
          prestazioni  dovute  ai   sensi   del presente  capitolo  e
          l'importo della prestazione minima".
             - L'art. 107 del regolamento CEE n. 574/72 recita:
            "Art.   107   (Conversione   delle   monete).  -  1.  Per
          l'applicazione delle seguenti disposizioni:
            a) disposizioni del regolamento: art. 12,  paragrafi 2, 3
          e 4; art.  14 quinquies, paragrafo  1; art.  19,  paragrafo
          1,    lettera  b), ultima frase;   art. 22,   paragrafo  1,
          punto ii),  ultima  frase; art.  25, paragrafo  1,  lettera
          b),  penultima frase;  art.  41, paragrafo  1, lettere c) e
          d);  art.  46,  paragrafo 4; art. 46-bis, paragrafo 3; art.
          50; art.  52, lettera b), ultima  frase; art. 55, paragrafo
          1, punto ii),   ultima frase;   art.   70,    paragrafo  1,
          primo   comma; art.  71, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
          e lettera b), punto ii), penultima frase;
            b) disposizioni del regolamento di applicazione: art. 34,
          paragrafi 1, 4 e 5.
            Il tasso  di  conversione  in  una  moneta  nazionale  di
          importi  espressi in un'altra moneta nazionale e'  il tasso
          calcolato dalla Commissione delle   Comunita'  europee    e
          basato    sulla  media    mensile,  durante   il periodo di
          riferimento  definito al paragrafo 2, dei  corsi di  cambio
          di  tali    monete,  i    quali  le  sono    comunicati per
          l'applicazione del Sistema monetario europeo.
             2. Il periodo di riferimento e':
            il  mese di  gennaio per   i tassi   di conversione    da
          applicarsi  a decorrere dal 1 aprile successivo;
            il    mese di   aprile   per i  tassi di  conversione  da
          applicarsi  a decorrere dal 1 luglio successivo;
            il  mese di  luglio  per i   tassi di   conversione    da
          applicarsi  a decorrere dal 1 ottobre successivo;
            il    mese di   ottobre per   i tassi  di conversione  da
          applicarsi  a decorrere dal 1 gennaio successivo.
            3. I corsi di cambio da utilizzare per l'applicazione del
          paragrafo 1 sono  quelli comunicati  alla Commissione delle
          Comunita' europee,  allo  stesso    momento,  dalle  banche
          centrali  per il  calcolo dell'ECU nel contesto del Sistema
          monetario europeo.
            4.  Su  proposta  della    commissione  dei   conti,   la
          commissione  amministrativa   fissa   la  data  da prendere
          in  considerazione  per determinare i tassi  di conversione
          da applicarsi nei casi  di cui al paragrafo 1.
            5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al
          paragrafo  1  sono    pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale
          delle   Comunita' europee  nel  corso  del  penultimo  mese
          precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere
          applicati.
            6.    Nei  casi   non contemplati   nel paragrafo   1, la
          conversione si effettua al corso  ufficiale di  cambio  del
          giorno    del  pagamento,  sia  in caso di versamento delle
          prestazioni sia in caso di riborso".
            - L'art. 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  cosi'
          recita:
            "Art.   14.  -   1.  Qualora  sia  opportuno   effettuare
          un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti
          in  un  procedimento  amministrativo,     l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.    La    conferenza   stessa    puo'   essere  indetta
          anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba
          acquisire      intese,    concerti,  nullaosta    o assensi
          comunque  denominati  di altre  amministrazioni  pubbliche.
          In  tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
          sostituiscono a tutti gli effetti  i concerti, le intese, i
          nullaosta e gli assensi richiesti.
            2-bis.  Nella  prima  riunione    della   conferenza   di
          servizi       le   amministrazioni   che   vi   partecipano
          stabiliscono il termine entro cui  e'  possibile  pervenire
          ad  una  decisione. In caso  di inutile decorso del termine
          l'amministrazione indicente  procede ai sensi    dei  commi
          3-bis e 4.
            2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'  del    privato   sia
          subordinata ad  atti di consenso, comunque  denominati,  di
          competenza    di   amministrazioni   pubbliche diverse.  In
          questo  caso,  la conferenza   e'   convocata,   anche   su
          richiesta  dell'interessato,  dall'amministrazione preposta
          alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente convocata,  non abbia    partecipato
          alla   conferenza      o  vi  abbia  partecipato    tramite
          rappresentanti    privi  della    competenza  ad  esprimere
          definitivamente  la volonta', salvo che  essa non comunichi
          all'amministrazione    procedente  il    proprio   motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni   adottate, qualora  queste ultime   abbiano
          contenuto     sostanzialmente   diverso      da      quelle
          originariamente previste.
            3-bis.  Nel    caso  in  cui    una amministrazione abbia
          espresso, anche nel    corso   della     conferenza,     il
          proprio  motivato   dissenso, l'amministrazione  procedente
          puo'    assumere    la    determinazione    di  conclusione
          positiva  del    procedimento  dandone   comunicazione   al
          Presidente      del   Consiglio     dei   Ministri,     ove
          l'amministrazione procedente   o quella   dissenziente  sia
          una   amministrazione      statale;  negli  altri  casi  la
          comunicazione e' data al presidente della regione  ed    ai
          sindaci.    Il   Presidente del   Consiglio   dei Ministri,
          previa delibera del  Consiglio medesimo, o   il  presidente
          della  regione    o  i  sindaci,    previa   delibera   del
          consiglio  regionale  dei  consigli comunali, entro  trenta
          giorni   dalla  ricezione    della  comunicazione,  possono
          disporre      la    sospensione    della     determinazione
          inviata;  trascorso  tale   termine,   in      assenza   di
          sospensione, la determinazione e' esecutiva.
            4.  Qualora    il motivato dissenso alla  conclusione del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggisticoterritoriale,   del
          patrimonio storicoartistico  o   alla tutela  della  salute
          dei      cittadini,   l'amministrazione   procedente   puo'
          richiedere, purche'   non vi  sia    stata  una  precedente
          valutazione  di  impatto ambientale  negativa in  base alle
          norme  tecniche di   cui al decreto  del  Presidente    del
          Consiglio dei Ministri  27 dicembre 1988, pubblicato  nella
          Gazzetta    Ufficiale  n.    4  del   5 gennaio   1989, una
          determinazione   di conclusione   del    procedimento    al
          Presidente     del  Consiglio    dei    Ministri,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri.
            4-bis. La  conferenza di  servizi puo'  essere  convocata
          anche per l'esame  contestuale  di  interessi coinvolti  in
          piu'    procedimenti  amministrativi  connessi, riguardanti
          medesimi attivita' o risultati.  In tal caso, la conferenza
          e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa   informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico      prevalente      ovvero   dall'amministrazione
          competente       a  concludere   il      procedimento   che
          cronologicamente   deve    precedere  gli  altri  connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
            -  I  commi    2 e 3 dell'art.   17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, cosi' recitano:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art.  3,  comma 14, della legge 8
          agosto 1995, n.  335, vedi nelle note alle premesse.