A tutti i Ministeri -  Gabinetto  -
                                  Direzione gen. aa.gg. e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte di conti -  Segretariato
                                  generale
                                  All'   Avvocatura   generale  dello
                                  Stato - Segretariato generale
                                    Al    Consiglio         nazionale
                                  dell'economia    e  del  lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al Rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli Venezia-Giulia
                                    Al  presidente della  commissione
                                  di    coordinamento nella   regione
                                  Valle D'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                    Ai  prefetti   della   Repubblica
                                  (per   il   tramite  del  Ministero
                                  dell'interno)
                                    Alle      aziende   ed       alle
                                  amministrazioni    dello Stato   ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                    Ai presidenti degli enti pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                    Ai  presidenti degli   enti    di
                                  ricerca    e   sperimentazione (per
                                  il tramite dei Ministeri vigilanti)
                                    Ai rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                    Ai    presidenti   delle   giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei  rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                    Agli  istituti  di  ricovero e di
                                  cura a carattere  scientifico  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                    Agli  istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali    (per  il    tramite
                                  delle regioni)
                                    Alle     camere  di    commercio,
                                  industria,        artigianato    ed
                                  agricoltura    (per    il   tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli   istituti    autonomi    case
                                  popolari     (per     il    tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                    Alla  Conferenza  dei  presidenti
                                  delle   regioni   e delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                    Alle aziende ed agli enti di  cui
                                  all'art. 73, comma 5,  del  decreto
                                  legislativo  n.   29/1993 (A.S.I. -
                                  Unioncamere - E.N.E.A. -  R.A.I.  -
                                  I.C.E.  -  C.O.N.I.  -  Ente  Eur -
                                  Enti   autonomi   lirici   e  delle
                                  istituzioni concertistiche)
                                    Alla     Agenzia      per      la
                                  rappresentanza    negoziale   delle
                                  pubbliche amministrazioni (Aran)
                                    Alla     Presidenza     Consiglio
                                  Ministri  -  Segretariato  generale
                                  -    Ufficio    del   coordinamento
                                  amministrativo     -   Dipartimento
                                  degli  aa.gg.    e  del personale -
                                  Dipartimento   per    gli    affari
                                  giuridici   e  legislativi  e,  per
                                  conoscenza:
                                    Alla Presidenza  della Repubblica
                                  -  Segretariato    generale Palazzo
                                  del Quirinale
 Premessa.
  Come  evidenziato  nella direttiva  -  circolare  n. 2/1997  del  3
febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
1997, le  nuove disposizioni  in materia  di "aspettative  e permessi
sindacali" contenute nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993,
modificato  dall'art. 20  del decreto  legislativo n.  470/1993, sono
state richiamate  ed integrate  anche dalle ulteriori  norme previste
dall'art. 6,  commi 2 e 3,  del decreto del Presidente  del Consiglio
dei  Ministri 27  ottobre  1994, n.  770,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995.
  Tali  ulteriori disposizioni  specificano  che, le  amministrazioni
pubbliche   "utilizzando   modelli   di   rilevazione   e   procedure
informatizzate, anche  elettroniche ed a lettura  ottica, predisposti
dalla  Presidenza del  Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento  della
funzione pubblica",  "sono tenute a comunicare  al Dipartimento della
funzione pubblica  gli elenchi  nominativi suddivisi per  qualifica e
sindacato, del  personale che  ha fruito  di distacchi  e aspettative
sindacali  nell'anno  precedente".   Tale  obbligo  di  comunicazione
riguarda anche  il "personale dipendente  che ha fruito  dei permessi
sindacali   nell'anno  precedente   con  l'indicazione   per  ciascun
nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore".
  Le  suddette  disposizioni,  non  modificate  dai  C.C.N.L.  quadro
transitori  sottoscritti  il 26  e  27  maggio 1997,  pubblicati  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  151 del  1 luglio
1997,  citati   in  oggetto,   vengono  dai   medesimi  espressamente
confermate.
  I   dati  riepilogativi   delle   comunicazioni  effettuate   dalle
amministrazioni  pubbliche, come  da  espressa previsione  normativa,
devono essere  pubblicati -  a cura  del Dipartimento  della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della pubblica  amministrazione da presentare al  Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Per  quanto   concerne  il   "personale  dipendente   collocato  in
aspettativa, in  quanto chiamato a ricoprire  una funzione pubblica",
si ricorda che analoghe procedure di comunicazione e di pubblicazione
dei dati sono state previste dal citato art. 54, comma 6, del decreto
legislativo n. 29/1993.
 Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1997.
  Per  poter  assolvere  ai  richiamati  precisi  dettati  e  termini
legislativi e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento
si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla
Presidenza del  Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della funzione
pubblica, entro  e non  oltre il  31 maggio  1998 (come  disposto dal
citato art. 6  del decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri
n.  770/1994), gli  elenchi nominativi  del personale  dipendente che
nell'anno 1997:
  e'  stato   collocato  in  aspettativa  o   permesso  per  funzioni
pubbliche, con  l'indicazione, a fianco di  ciascun nominativo, della
qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa
o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche;
  e'   stato  collocato   in  distacco   sindacale  retribuito,   con
l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  della  qualifica
rivestita, del  numero complessivo  dei giorni in  distacco sindacale
retribuito  e   del  sindacato  di  appartenenza.   Per  i  distacchi
utilizzati in modo flessibile "con articolazione della prestazione di
servizio  ridotta"  (art.  3,   comma  2,  dei  contratti  collettivi
nazionali  quadro transitori  sottoscritti il  26 e  27 maggio  1997,
citati in  oggetto), il computo  del periodo di distacco  fruito deve
essere rapportato a giorni;
  ha fruito  di permessi sindacali retribuiti  per l'espletamento del
mandato,  con l'indicazione,  a fianco  di ciascun  nominativo, della
qualifica  rivestita, del  numero complessivo  delle ore  di permesso
sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione
alle assemblee sindacali) e del sindacato di appartenenza;
  ha  fruito  di  permessi   sindacali  retribuiti  per  riunioni  di
organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun
nominativo, della  qualifica rivestita, del numero  complessivo delle
ore di permesso  sindacale fruite (ad eccezione delle  ore fruite per
la  partecipazione  alle  assemblee  sindacali) e  del  sindacato  di
appartenenza. Si  fa presente che  tale istituto e'  stato introdotto
dall'art.  5 dei  contratti  collettivi  nazionali quadro  transitori
citati in oggetto;
  e'  stato collocato  in aspettativa  sindacale non  retribuita, con
l'indicazione  a  fianco  di   ciascun  nominativo,  della  qualifica
rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale
non retribuita e del sindacato di appartenenza;
  ha fruito di permessi  sindacali non retribuiti, con l'indicazione,
a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero
complessivo delle ore  di permesso sindacale non  retribuito fruite e
del sindacato di appartenenza.
  Si  ritiene necessario  mettere in  particolare evidenza  che -  ai
sensi  dell'art. 27  della legge  n. 93/1983,  della legge  23 agosto
1988, n. 400, dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n.
29/1993 e dei commi 2 e 3  dell'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri  n. 770/1994  - le  amministrazioni pubbliche
"sono tenute" a fornire annualmente  i dati richiesti alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 Rilevazione dati e loro trasmissione.
  Per  facilitare  la  lettura  e   la  memorizzazione  dei  dati  in
argomento, le amministrazioni pubbliche  sono invitate a compilare le
schede allegate distinte per:
  aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda A);
  distacchi sindacali retribuiti (scheda B);
  permessi  sindacali  retribuiti   per  l'espletamento  del  mandato
(scheda C);
  permessi  sindacali   retribuiti  per  le  riunioni   di  organismi
direttivi statutari (scheda C/1);
  aspettative sindacali non retribuite (scheda D);
  permessi sindacali non retribuiti (scheda E).
  Tali schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale
nelle suddette posizioni giuridiche, con l'annotazione "negativo".
  Tutte le  amministrazioni pubbliche  - escluse soltanto  quelle che
non  sono dotate  di alcun  sistema  informatizzato -  sono tenute  a
fornire i dati su supporto magnetico (dischetto), allegando anche una
stampa riepilogativa dei dati inseriti nel dischetto stesso.
  A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, per agevolare
le amministrazioni, ha predisposto  un apposito programma su supporto
magnetico distribuito  ai Ministeri, alle aziende  ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle provincie, ai
maggiori enti pubblici non economici,  ai maggiori enti e istituzioni
di ricerca  e sperimentazione con  l'invito a curarne essi  stessi la
diffusione  presso  le  proprie amministrazioni  periferiche  che  ne
facciano richiesta.
  Inoltre  il   predetto  supporto   magnetico  sara'   fornito  alle
prefetture,  in  modo  che   le  stesse  possano  corrispondere  alle
richieste sia delle amministrazioni  pubbliche periferiche, che delle
altre  amministrazioni pubbliche  e, in  particolare, dei  comuni, in
coordinamento, per questi ultimi, con le province.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita' delle  singole amministrazioni pubbliche,  si segnala
all'attenzione  dei  prefetti  della   Repubblica  la  necessita'  di
svolgere,  nella  loro  qualita'  anche di  presidenti  dei  comitati
metropolitani  e  provinciali  della  pubblica  amministrazione,  una
incisiva attivita'  ed azione di  coordinamento e di impulso  in modo
che  nell'ambito della  provincia  di  competenza le  amministrazioni
pubbliche provvedano a compilare le  allegate schede con le modalita'
in  precedenza indicate  ed  a trasmetterle,  unitamente ai  predetti
supporti  magnetici,  con  ogni  urgenza, e  comunque  non  oltre  il
predetto termine  del 31 maggio 1998  (normativamente previsto), alla
Presidenza del  Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della funzione
pubblica.
  Modalita' particolari di rilevazione e trasmissione dei dati.
   a) Ministeri:
  ciascun Ministero curera'  la raccolta dei dati relativi  a tutti i
propri uffici,  centrali e  periferici, e provvedera'  a trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico che sara' fornito;
   b) enti pubblici non economici:
  i seguenti enti:  ACI, CRI, ENASARCO, ENIT,  ENPALS, INAIL, INPDAI,
INPDAP,  INPS, cureranno  la raccolta  dei  dati relativi  a tutti  i
propri uffici, centrali e  periferici, e provvederanno a trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico.
  I  restanti enti  pubblici  non  economici di  cui  all'art. 4  del
decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri del  30 dicembre
1993, n.  593, nel caso che  non fossero in condizioni  di provvedere
anche con il predetto supporto  magnetico (quest'ultimo - si ripete -
potra'  essere  richiesto  presso le  prefetture),  provvederanno  ad
inviare i dati richiesti compilando soltanto le schede cartacee;
   c) regioniautonomie locali;
   c1) regioni:
   ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi:
    ai propri uffici;
    agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
  agli  istituti autonomi  per le  case popolari  (i dati  relativi a
questi  ultimi devono  essere  distinti da  quelli  degli altri  enti
pubblici non economici dipendenti dalla regione);
  ciascuna regione  provvedera', quindi, a  trasmetterli direttamente
al Dipartimento della funzione  pubblica anche sul supporto magnetico
che sara' fornito;
   c2) enti locali:
  ai sensi  dell'art. 14, comma 1,  lettera l), della legge  8 giugno
1990,    n.    142,     le    province    presteranno    l'assistenza
tecnicoamministrativa ai comuni, ai consorzi  tra comuni, alle IPAB e
alle comunita' montane  ai fini della raccolta dei dati,  oltre che a
collaborare  con  le  prefetture nella  distribuzione  del  programma
informatizzato.
  Gli  enti locali  potranno  chiedere copia  del supporto  magnetico
direttamente alla provincia o alla prefettura competente.
  Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta dei dati in
questione (anche di quelli  negativi), trasmettendoli al Dipartimento
della funzione pubblica;
  c3) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
  l'Unioncamere coordinera' la raccolta dei dati delle singole camere
di commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  e provvedera' a
trasmetterli  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico che sara' fornito;
  d) aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo:
  ciascuna azienda  ed amministrazione  autonoma curera'  la raccolta
dei dati relativi  a tutti i propri uffici, centrali  e periferici, e
provvedera'  a   trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento  della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito;
   e) Servizio sanitario nazionale:
  alla    distribuzione    del    programma    informatizzato    alle
amministrazioni  di cui  all'art. 7  del decreto  del Presidente  del
Consiglio  dei Ministri  30 dicembre  1993, n.  593, provvederanno  i
competenti assessorati regionali alla  sanita', a cui saranno inviati
i supporti magnetici.
  Ciascuno  dei  predetti  assessorati   curera'  poi  la  successiva
raccolta  dei   dati  relativi  alle  amministrazioni   in  questione
rientranti   nel   territorio   di  competenza,   trasmettendoli   al
Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico;
   f) istituzioni ed enti di ricerca:
  le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore di sanita' cureranno la  raccolta dei dati relativi a tutti
i   propri  uffici,   centrali  e   periferici,  e   provvederanno  a
trasmetterli  direttamente al  Dipartimento  della funzione  pubblica
anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
  Le restanti istituzioni  ed enti di cui all'art. 8  del decreto del
Presidente del Consiglio  dei Ministri 30 dicembre 1993,  n. 593, nel
caso in  cui non  fossero in  condizione di  provvedere anche  con il
predetto  supporto magnetico,  (quest'ultimo potra'  essere richiesto
alle prefetture) provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando
soltanto le schede cartacee;
   g) scuola:
  il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi a tutti  gli istituti, scuole ed  istituzioni scolastiche, e
provvedera'  a   trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento  della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito;
   h) universita':
  ciascuna universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 10
del decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  30 dicembre
1993,  n. 593,  curera'  la  raccolta dei  dati  relativi al  proprio
personale e  provvedera' a trasmetterli direttamente  al Dipartimento
della  funzione  pubblica  anche  sul supporto  magnetico  che  sara'
fornito;
   i) Forze di polizia ad ordinamento civile:
  ciascuna Forza di polizia ad  ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta  dei dati  relativi  al proprio  personale  e provvedera'  a
trasmetterli  direttamente al  Dipartimento  della funzione  pubblica
anche sul supporto magnetico che sara' fornito;
  l)  aziende ed  enti  di  cui all'art.  73,  comma  5, del  decreto
legislativo  n. 29/1993  (ASI, CONI,  ENEA, Ente  EUR, Enti  autonomi
lirici e delle istituzioni concertistiche, ICE, RAI, Unioncamere):
  ciascuna azienda ed  ente curera' la raccolta dei  dati relativi al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che
sara' fornito.
 Termine per la trasmissione dei dati.
  Si richiama l'attenzione  sul puntuale rispetto del  termine del 31
maggio  1998 (espressamente  disposto  - come  gia'  ricordato -  dal
citato art. 6, comma 2, del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994, n.  770), avvertendo che nell'allegato alla
relazione  annuale  al  Parlamento  sullo  stato  della  P.A.,  sara'
particolare  cura   della  Presidenza  del  Consiglio   dei  Ministri
segnalare -  per tutte le  conseguenze e  gli effetti che  ne possono
discendere  circa la  valutazione  generale  della corretta  gestione
della cosa pubblica -  anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche
inadempienti.
  Al riguardo, si  evidenzia anche - in maniera particolare  - che il
comma  4 dell'art.  6 del  decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri  n. 770/1994  prevede, nel  caso di  mancato adempimento  da
parte delle  amministrazioni pubbliche,  la possibilita'  di disporre
ispezioni da  parte del  Dipartimento della  funzione pubblica  e una
serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione
alla  modifica delle  piante  organiche, la  non autorizzazione  alla
assunzione  di  personale,  il  non trasferimento  di  personale  per
mobilita',  il  non  rilascio  di assensi  preventivi  per  distacchi
sindacali  retribuiti e  per aspettative  sindacali non  retribuite),
oltre che  la personale responsabilita' del  funzionario responsabile
del   procedimento    appositamente   nominato   dall'amministrazione
competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                                  *
                                 * *
  I  Ministri,  le amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e delle  province  autonome,  i
commissari di  Governo ed i  prefetti della Repubblica  sono pregati,
ciascuno nel loro ambito, di portare la presente direttivacircolare a
conoscenza degli enti e degli  organismi vigilati ed associati con la
urgenza che il caso richiede e  di attivarsi per il rigoroso rispetto
del termine del 31 maggio 1998  per la compilazione e la trasmissione
delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo le istruzioni
indicate nella presente direttivacircolare.
  Il  Ministro  per  la  funzione pubblica  e  gli  affari  regionali
Bassanini
 Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 113