IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il testo  unico delle  leggi sanitarie  approvato con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto il Regolamento sanitario  internazionale adottato a Boston il
25 luglio 1969,  modificato dal regolamento addizionale  il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Viste  le  periodiche  comunicazioni  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo;
  Ritenuto di dovere modificare la  propria ordinanza emanata in data
24 luglio 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62
e  seguenti, saranno  applicate ai  viaggiatori internazionali,  alle
merci ed ai vettori provenienti  dai Paesi di cui all'elenco allegato
1,   incluse   nell'elenco  delle   zone   infette   per  il   colera
periodicamente aggiornato dall'O.M.S.