IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo; Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 24 luglio 1997; Ordina: Art. 1. Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco delle zone infette per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.