IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo
-  cura normalmente  operazioni di  reimpiego di  capitali di  titoli
nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966,
n.  651, nonche'  operazioni di  investimenti di  capitali in  titoli
nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti
e  ritenuto  di utilizzare  gli  importi  di dette  operazioni  nella
sottoscrizione  di  apposita  quota  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di
conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel
contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 6
marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.398 miliardi;
  Visti i  propri decreti in data  11 novembre, 10 dicembre  1997, 13
gennaio, 11 febbraio 1998, con  i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime otto  tranches dei buoni del Tesoro poliennali  6,50% - 1
novembre 1997/2027;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  nona tranche  dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  nona tranche dei  buoni del
Tesoro  poliennali 6,50%  -  1 novembre  1997/2027, fino  all'importo
massimo  di  nominali   lire  4.000  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale dell'11  novembre 1997,  citato nelle  premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 11
novembre 1997, ed,  in particolare, quelle di cui  all'art. 1, quinto
comma,  e all'art.  17,  riguardanti le  operazioni  di reimpiego  di
titoli nominativi rimborsabili  o di investimenti di  capitali di cui
alle premesse, che avranno inizio il  19 marzo 1998 e termineranno il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.