Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni all'afflusso  ed alla  circolazione stradale
nelle piccole isole  ove si trovano comuni dichiarati  di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai sensi del  predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici,  sentite le regioni ed i  comuni interessati, la
facolta' di  vietare nei  mesi di  piu' intenso  movimento turistico,
l'afflusso e  la circolazione di  veicoli appartenenti a  persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la delibera  del  consiglio comunale  dell'isola del  Giglio
(Grosseto) in data 28 novembre 1997, n. 56;
  Visto  il  decreto  del  dirigente  responsabile  del  dipartimento
politiche del  territorio dei trasporti e  delle infrastrutture della
regione Toscana in data 13 gennaio 1998, n. 00009;
  Vista  la nota  della prefettura  di Grosseto  in data  20 dicembre
1997, n. 1415/2 sett;
  Ritenuto opportuno  adottare i richiesti  provvedimenti restrittivi
della  circolazione stradale  per le  ragioni espresse  nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal 1 aprile  1998 al 15 settembre 1998 e'  vietato l'afflusso e la
circolazione  nell'isola del  Giglio  degli  autobus appartenenti  ad
imprese  non  aventi  la  sede legale  ed  amministrativa  nell'isola
stessa. Dal  27 luglio  1998 al  21 agosto  1998 e'  altresi' vietato
l'afflusso e  la circolazione di  veicoli appartenenti a  persone non
stabilmente residenti nell'isola del Giglio.