Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole ove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 28 novembre 1997, n. 56; Visto il decreto del dirigente responsabile del dipartimento politiche del territorio dei trasporti e delle infrastrutture della regione Toscana in data 13 gennaio 1998, n. 00009; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 20 dicembre 1997, n. 1415/2 sett; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 aprile 1998 al 15 settembre 1998 e' vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 27 luglio 1998 al 21 agosto 1998 e' altresi' vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.