IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, di istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2 -bis, n. 231 /98 depositata il 19 febbraio 1998 e notificata al Ministero dell'ambiente il 20 febbraio 1998, con cui e' stato disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 "limitatamente alla parte riguardante le statuizioni sulla perimetrazione definitiva"; Considerato che l'effetto conformativo nascente dalla sentenza citata consiste nel rinnovo del procedimento di esame, valutazione e motivato accoglimento o non accoglimento delle richieste di perimetrazione e di zonazione - presentate dalla regione Puglia con la deliberazione di giunta n. 1687 in data 12 giugno 1995 e con le deliberazioni di giunta n. 5413/1994 e n. 6457/1994 ivi richiamate -, e nella conseguente proposta al Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica integrativo del decreto 5 giugno 1995, annullato in parte qua; Considerato che il Ministero dell'ambiente ha gia' avviato tale procedimento, mediante nota del direttore del servizio conservazione della natura prot. n. 2603 in data 23 febbraio 1998, che affida alla segreteria tecnica delle aree naturali protette, tramite la 1 divisione del servizio, l'esame preliminare della documentazione presentata dalla regione Puglia e l'acquisizione - anche mediante consultazione con gli enti interessati - di elementi informativi aggiornati riguardo alla valenza naturalistica delle aree in questione, nonche' alla presenza in loco di insediamenti ed attivita' produttivi, ed assegna il termine inderogabile del 15 marzo 1998 per presentare una proposta da sottoporre alle valutazioni del Ministero dell'ambiente; Ritenuto assolutamente necessario, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonazione del territorio del parco del Gargano, assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali nei territori della previgente perimetrazione, esposti al pericolo di attivita', comportamenti, situazioni, interventi ed atti tali da causare manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili; Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Ordina: Nei territori inclusi nella perimetrazione del parco nazionale del Gargano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995, sono comunque vietate, fino al 30 aprile 1998 le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; b) l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di nuove infrastrutture di qualsiasi genere, ove non autorizzata dall'Ente parco alla data attuale; c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave e nuove miniere, nonche' la coltivazione di nuovi giacimenti di idrocarburi e gas naturale, ove non autorizzati dall'Ente parco alla data attuale. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 1998 Il Ministro: Ronchi