Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e, per conoscenza: Al Dipartimento della funzione pubblica Al Consiglio di Stato All'Avvocatura generale dello Stato Alla Ragioneria generale dello Stato Alla Corte dei conti 1 - Premessa. L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede il monitoraggio sui contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 17, comma 2, del citato decreto legislativo. Il medesimo art. 13 consente alle amministrazioni l'affidamento del monitoraggio dei contratti a societa' specializzate, incluse in un apposito elenco predisposto dall'Autorita', a condizione che non risultino collegate con le imprese parti dei contratti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per contratti di grande rilievo (rif. deliberazione n. 13 dell'adunanza del 30 settembre 1993, circolare AIPA /CR/3 del 28 ottobre 1993) si intendono contratti il cui importo complessivo risulti, al netto di IVA, superiore ai 50 miliardi di lire, ovvero, in caso di contratti a validita' pluriennale, superiore a 10 miliardi di lire annui. I criteri di iscrizione nell'elenco delle societa' di monitoraggio - di seguito indicati come criteri di qualificazione - sono stati inizialmente definiti con deliberazione n. 11 del 30 settembre 1993 e successivamente resi noti con circolare AIPA n. 5 del 5 agosto 1994, in cui sono indicate le modalita' per l'impostazione ed esecuzione delle attivita' di monitoraggio. Un'analisi dell'applicazione dei precedenti criteri, eseguita sulla base dell'esperienza maturata nel periodo 1993-1997, ha evidenziato l'esigenza di rivedere i criteri medesimi con l'obiettivo di: individuare criteri che rafforzino i requisiti della indipendenza di giudizio ed accentuino il livello professionale delle societa' di monitoraggio; assicurare modalita' di svolgimento del monitoraggio piu' aderenti agli specifici contratti da monitorare e maggiormente orientate alla direzione dei lavori, intesa come project management; consentire analisi della indipendenza di giudizio, del livello professionale e delle capacita' tecniche omogeneamente applicabili sia a monitori esterni (societa' di monitoraggio) sia a gruppi di monitoraggio interni alla stessa pubblica amministrazione. I principi ispiratori della nuova metodologia e della nuova procedura di qualificazione delle societa' aspiranti ad essere incluse nell'elenco dei monitori, come precisati nella recente circolare AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1998, sono i seguenti: ridurre a due i criteri di qualificazione, rafforzandone gli aspetti deontologici e professionali; definire le modalita' di esecuzione dei processi di qualificazione, rinnovo periodico e revoca, rendendoli il piu' possibile oggettivi e di piu' semplice attuazione. Per le finalita' perseguite dalla circolare AIPA/CR/16, si ritiene che i principi individuati per la qualificazione delle societa' di monitoraggio possano essere validamente estesi, pur con opportuni aggiustamenti, alle ipotesi in cui il monitoraggio sia affidato ad un gruppo interno alle amministrazioni stesse, come previsto dallo stesso art. 13, comma 2, del citato decreto. La presente circolare, in coerenza con quella richiamata concernente le societa' specializzate, descrive la metodologia e la procedura di qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alle pubbliche amministrazioni, esplicitando i criteri da seguire per l'individuazione del personale destinato ad operare quale componente dei gruppi di monitoraggio stessi e le modalita' con le quali tali gruppi sono tenuti ad operare per conseguire i migliori risultati. E' appena il caso di precisare che i principi di seguito enunciati risultano applicabili in tutti i casi di monitoraggio effettuati direttamente dall'amministrazione, in essi compresi quelli relativi ai contratti non definiti o non definibili "di grande rilievo", per i quali l'amministrazione stessa ritenga necessario o semplicemente opportuno procedere al monitoraggio. 2 - La metodologia di qualificazione. I criteri di qualificazione sono i seguenti: a) Cause di incompatibilita'. E' richiesta la massima indipendenza di giudizio del "gruppo di monitoraggio" interno sia rispetto al responsabile per i sistemi informativi automatizzati sia rispetto alle strutture organizzative che abbiano avuto parte rilevante nella progettazione o nella realizzazione dei S.I.A. ovvero ne costituiscano gli utenti finali (decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 10). A tal fine appare opportuno che le amministrazioni istituiscano una unita' organizzativa con responsabilita' autonoma per la funzione di monitoraggio, che non sia posta in dipendenza gerarchica o funzionale dal responsabile dei sistemi informativi o dai responsabili delle unita' organizzative utenti dei servizi monitorati. b) Capacita' tecnica. E' richiesta un'adeguata capacita' tecnica complessiva, che si esplichi in termini di: approfondita conoscenza della contrattualistica in materia informatica, del project management, del quality management, del software engineering, dell'information technology. Tale capacita' tecnica deve essere comprovata: dalla specifica competenza del responsabile del gruppo di monitoraggio interno sui precedenti temi; dall'adozione di tecniche e metodiche di monitoraggio, adeguatamente strutturate e rappresentate; da eventuali esperienze nella gestione di progetti di monitoraggio da parte dei componenti del gruppo. Il possesso dei suddetti requisiti dovra' essere opportunamente comprovato attraverso le seguenti fasi di verifica, ciascuna propedeutica all'altra: I. Verifica della completezza della documentazione richiesta. Condizione preliminare per l'attivazione delle due fasi successive e' la produzione, da parte dell'amministrazione cui appartiene il gruppo di monitoraggio interno aspirante alla qualificazione, della documentazione di cui al successivo punto 2.1, atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di monitoraggio. II. Verifica della insussistenza di cause di incompatibilita'. Condizione essenziale per l'esercizio di attivita' di monitoraggio e' il riconoscimento che nei confronti del "gruppo di monitoraggio" e dei singoli componenti dello stesso non sussistono cause di incompatibilita' per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio. III. Verifica della capacita' tecnica. Soltanto dopo la verifica con esito positivo del requisito di cui al punto II, si passera' alla successiva fase di verifica, concernente la capacita' tecnica alla quale si provvedera' applicando le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3. In sintonia con quanto sopra, sara' cura dell'amministrazione produrre all'Autorita' la documentazione di cui ai punti I.A, I.B, I.C e I.D del successivo paragrafo 2.1. L'Autorita', con le modalita' di cui ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, procedera' alla verifica della stessa ed alla qualificazione del gruppo di monitoraggio. 2.1. - Completezza della documentazione richiesta. La prima fase del procedimento tende ad accertare che l'amministrazione, che si proponga di svolgere direttamente l'attivita' di monitoraggio avvalendosi di "monitori interni", abbia prodotto all'Autorita' tutta la documentazione necessaria per le verifiche successive. La documentazione richiesta si articola nelle quattro sezioni, di seguito descritte: I.A. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita'. Con tale dichiarazione l'amministrazione deve attestare: la costituzione e la collocazione dell'unita' organizzativa "gruppo di monitoraggio" all'interno dell'organigramma dell'amministrazione; l'attribuzione dell'incarico di coordinatore del "gruppo di monitoraggio". I.B. Documentazione di presentazione del gruppo di monitoraggio. Dalla documentazione di presentazione prodotta dall'amministrazione devono evincersi le seguenti informazioni: organizzazione del "gruppo di monitoraggio" in termini di funzioni attribuite alle varie figure professionali componenti e le attivita' loro affidate; consistenza e composizione del "gruppo di monitoraggio", con individuazione dei singoli nominativi, della data di assegnazione al gruppo, del dipartimento, ufficio o area di provenienza; eventuali consulenti esterni di supporto ad integrazione del gruppo di monitoraggio; attribuzione degli incarichi di direttore tecnico per l'effettuazione di specifici monitoraggi. I.C. Curricula. Dovranno essere indicati con compiutezza i profili di tutti gli elementi che compongono il "gruppo di monitoraggio" interno, specificando i titoli di studio e gli anni di esperienza, nonche' il possesso di specifiche professionalita' articolate nei seguenti settori: contrattualistica informatica, conoscenza degli aspetti organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, delle modalita' di realizzazione di forniture di outsourcing, di contratti aventi per oggetto l'information technology; project management, in particolare capacita' di segmentazione dei progetti; di definizione degli obiettivi contrattuali; di pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse utilizzate e risultati ottenuti; di sintesi e di reporting; quality management, conoscenza del complesso di norme ISO 9001, possibilmente attestata da diplomi riconosciuti dall'EOQ (European Organization for Quality), esperienza documentata di esecuzione di audit di sistema ed audit mirati, partecipazione ad esperienze di benchmarking; software engineering, conoscenza dei cicli di vita del software, pratica delle metodologie e strumenti CASE di analisi, disegno, codifica, testing, esperienza di collaudi nei sistemi informativi automatizzati; information technology, vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie, afferenti al settore delle tecnologie informatiche. I.D. Documentazione tecnica. Si richiede che vengano indicate le metodologie e le tecniche di monitoraggio conosciute, nonche' le regole che si intendono adottare per la misura della produttivita' e della qualita' dei processi e dei prodotti afferenti all'information technology. A titolo di esempio: executive summary, overview o getting starting delle metodologie adottate, siano esse proprietarie o di terze parti, descrizione dei documenti emessi nel corso del monitoraggio; manuale di qualita' o documentazione delle procedure, dei processi e degli strumenti afferenti all'esecuzione di attivita' di monitoraggio o in alternativa di project management, configuration management, quality assurance di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, benchmarking, e auditing dei sistemi informativi; alla misura della produttivita' (Function Point, COCOMO, Mac Farland, ecc.) e della qualita' dei processi e dei prodotti afferenti all'information technology. Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra dovranno essere redatte e sottoscritte dal coordinatore del "gruppo di monitoraggio", ad esclusione della documentazione di costituzione del gruppo stesso. La mancanza di uno o piu' documenti tra quelli precedentemente descritti non comporta l'automatica esclusione dal procedimento di qualificazione, ma l'Autorita' potra' richiedere all'amministrazione la necessaria integrazione entro un termine ragionevole. La qualificazione rimarra' nel frattempo sospesa. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, l'amministrazione sara' esclusa dal procedimento di qualificazione, con provvedimento motivato dell'Autorita'. La verifica della completezza della documentazione si effettua sulla base del modulo QMI/I (fornito in appendice) che sintetizza i documenti ed i loro contenuti, permettendo di tracciarne la presenza o meno al fine di richiedere le informazioni mancanti. 2.2. Insussistenza di cause di incompatibilita'. La seconda fase della metodologia riguarda la verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio. Il gruppo non potra' essere autorizzato a svolgere attivita' di monitoraggio nei seguenti casi: a) qualora la dichiarazione resa dall'amministrazione sia contraddetta da atti o fatti ufficialmente noti all'AIPA; b) nel caso in cui la dichiarazione resa da un'amministrazione evidenzi una dipendenza anche indiretta tra il "gruppo di monitoraggio" ed il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ovvero strutture organizzative che abbiano avuto parte rilevante nella progettazione o realizzazione del Sistema informativo automatizzato, ovvero ne costituiscano gli utenti finali; c) nel caso in cui la dichiarazione resa da una amministrazione evidenzi che uno o piu' componenti del gruppo di monitoraggio interno svolgono attivita' estranee al monitoraggio, al benchmarking, ed al quality management. In particolare, qualora cio' si verifichi nei confronti di gruppi di monitoraggio interni gia' qualificati, la qualificazione verra' revocata, salvo che, nel tempo assegnato dall'Autorita', non venga rimossa la causa di incompatibilita'. L'applicazione dei criteri di esclusione per incompatibilita' con l'attivita' di monitoraggio si effettua mediante il Modulo QMI/II (fornito in appendice), che esprime, sintetizzandoli, i precedenti criteri sotto forma di domande, permettendo di tracciarne la soddisfazione o meno. In caso di esclusione dalla qualificazione o di revoca della medesima per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, l'amministrazione non potra' presentare una nuova domanda di qualificazione sino al superamento delle cause che ne hanno determinato l'esclusione per incompatibilita'. 2.3. Capacita' tecnica. La verifica della capacita' tecnica e' basata sui seguenti elementi di valutazione: A. Organizzazione del gruppo di monitoraggio. L'organizzazione del "gruppo di monitoraggio" e' soggetta a verifica nel presupposto che un insieme di pur elevate professionalita' non sempre e' in grado di offrire servizi di qualita' nel monitoraggio di progetti, senza disporre di una specifica cultura organizzativa che permei l'intero gruppo. B. Processo, metodologie, strumenti, tecnologie. L'esecuzione di un monitoraggio richiede un approccio strutturato, rappresentato all'interno di un quadro metodologico unitario, che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli output caratteristici. Si applica il principio che l'esperienza e la conoscenza professionale possano costituire un buon presupposto per la buona esecuzione di un monitoraggio. Un "gruppo di monitoraggio" interno candidato deve soddisfare pienamente tutti e due i requisiti di valutazione sopra elencati. Per questo, la verifica della capacita' tecnica si attua utilizzando una serie di domande, utili ad esplorare il possesso di tali requisiti. A queste domande si risponde sulla base delle informazioni contenute nel materiale documentale precedentemente descritto (documenti I.B, I.C, I.D); potrebbe essere altresi' necessario pianificare, successivamente all'analisi della documentazione ricevuta, un incontro, da verbalizzare, con il gruppo di monitoraggio da qualificare. Le domande sono organizzate in due liste numerate (o checklist) in corrispondenza degli argomenti A e B, sopra esposti. Una domanda puo' riferirsi ad aspetti gia' trattati dalla precedente ed essere quindi condizionata alla risposta fornita a quest'ultima domanda. Puo' quindi verificarsi il caso di una domanda non applicabile a seguito della risposta data alla precedente; in tal caso la domanda viene saltata. Le checklist sono esaustivamente descritte nell'appendice. Tutte le domande ammettono solo due risposte: SI o NO; la soddisfazione di una diseguaglianza del tipo " geq X" o "5 X", dove X e' il valore soglia da soddisfare, rispettivamente indicata come OK o KO. Le risposte alle domande contenute nelle checklist sono valutate come segue: ad ogni risposta e' associato un valore che puo' essere uguale a + 1, 0, - 1; se una risposta descrive una caratteristica ritenuta standard per il monitore ideale, il punteggio sara' uguale a 0; se una risposta descrive una condizione migliorativa rispetto allo standard, il punteggio associato sara' uguale a + 1; se una risposta descrive una manchevolezza rispetto allo standard, il punteggio associato sara' uguale a - 1. L'insieme delle domande e delle risposte standard, valutate zero, traccia l'identikit del monitore ritenuto di piena soddisfazione per l'affidamento del monitoraggio. Il punteggio ricevuto misura per questo la deviazione della valutazione effettuata rispetto allo standard predefinito. Gli intervalli di valori ammessi per i diversi argomenti non sono simmetrici. Gli scostamenti verso prestazioni migliorative rispetto allo standard adottato (valori positivi) sono minori degli analoghi scostamenti (valori negativi) verso situazioni peggiorative. Questo risponde alla decisione di avere scelto come standard di riferimento un livello di capacita' tecniche elevato. La tabella seguente descrive il numero di domande ed i punteggi, massimo e minimo, conseguibili per ciascuno degli argomenti considerati. _____________________________________________________________________ | N. di domande | Punteggio |Punteggio Argomento | | massimo | minimo ______________________________|_______________|___________|__________ III.A. Organizzazione del | | | gruppo di monitoraggio | 17 | + 5 | - 12 ______________________________|_______________|___________|__________ III.B. Processo, metodologie, | | | strumenti, tecnologie | 11 | + 1 | - 10 ______________________________|_______________|___________|__________ La metodologia di verifica delle capacita' tecniche si basa sull'assunto che un gruppo di monitoraggio e' adeguato dal punto di vista della capacita' tecnica solo se non incorra in un criterio di non qualificazione. Per criteri di non qualificazione per inadeguata capacita' tecnica si intendono i limiti inferiori al punteggio realizzato nell'applicazione delle checklist, considerato accettabile per i due aspetti considerati: III.A. Organizzazione del gruppo di monitoraggio. Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della checklist III.A e' 5 - 4 (inferiore a meno quattro), il "gruppo di monitoraggio" interno non puo' essere qualificato. III.B. Processo, metodologie, strumenti, tecnologie. Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della checklist III.B e' 5 - 3 (inferiore a meno tre), il "gruppo di monitoraggio" interno non puo' essere qualificato. Rispetto ai due criteri di non qualificazione esposti, si possono verificare i seguenti casi: un "gruppo di monitoraggio" perfettamente aderente allo standard e' valutato, sommando i valori di tutte le risposte alle domande per ciascun aspetto considerato, uguale a zero (A = 0, B = 0). Il gruppo non soddisfa nessun criterio di esclusione e sara' pertanto qualificato; un "gruppo di monitoraggio" superiore allo standard (ad esempio: A = 1, B = 1) ovviamente non soddisfa nessun criterio di esclusione e sara' pertanto qualificato; un "gruppo di monitoraggio" leggermente insufficiente rispetto allo standard, ma nei limiti previsti dai criteri di non qualificazione (ad esempio: A = 4, B = -3), e' ancora ritenuto adeguato dal punto di vista della capacita' tecnica, non soddisfacendo nessun criterio di non qualificazione e pertanto potra' essere qualificato; un "gruppo di monitoraggio" nettamente insufficiente rispetto anche ad un solo aspetto (ad esempio, A = + 4, B = - 4) incorre in almeno uno dei criteri di non qualificazione (nel caso dell'esempio considerato, il criterio B): per tale motivo, il "gruppo di monitoraggio" non potra' essere qualificato per inadeguatezza della capacita' tecnica, anche se la somma algebrica complessiva di A e B e' uguale a zero. Sulla base dell'applicazione delle liste di domande e dei criteri di esclusione per capacita' tecnica inadeguata, e' possibile compilare il modulo QMI/III (fornito in appendice) che riassume le risultanze della verifica delle capacita' tecniche. In caso di esclusione dalla qualificazione, o revoca della medesima, per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, l'amministrazione non potra' presentare domanda di riqualificazione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione per inadeguata capacita' tecnica, e comunque prima che siano trascorsi almeno sei mesi. 3. La procedura di qualificazione. La qualificazione di un gruppo di monitoraggio interno ha una validita' temporale predefinita per un triennio ed e' estensibile di triennio in triennio, previa verifica del permanere dei requisiti previsti dai criteri di qualificazione. La qualificazione puo' essere revocata, qualora emergano risultanze oggettive legate al non soddisfacimento dei criteri di qualificazione gia' applicati. Per tale ragione la procedura di qualificazione, coerente con la metodologia presentata nel paragrafo precedente, e' compiutamente descritta da tre processi, che si attivano autonomamente uno dall'altro, come di seguito descritto: QLF. Processo di qualificazione di un nuovo "gruppo di monitoraggio". Il processo e' attivato autonomamente dall'Autorita' a seguito della costituzione di un "gruppo di monitoraggio" in seno ad una amministrazione, o sulla base di una specifica richiesta formale da parte dell'amministrazione interessata. Il processo si puo' concludere: a) con la qualificazione del gruppo; b) con la dichiarazione di incompatibilita' del gruppo ad effettuare attivita' di monitoraggio; c) con la sua non qualificazione per mancanza delle necessarie capacita' tecniche. RNN. Processo di rinnovo periodico della qualificazione di un "gruppo di monitoraggio" gia' qualificato. La qualificazione di un "gruppo di monitoraggio" deve essere confermata periodicamente ogni triennio. Dopo tre anni dall'avvenuta qualificazione si attiva, a cura dell'Autorita', il processo di rinnovo della qualificazione stessa. Questo processo prevede esclusivamente la verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' del "gruppo di monitoraggio" interno: si presuppone infatti che la capacita' tecnica, ove precedentemente verificata, sia mantenuta e non debba essere sottoposta a riesame, salvo mutamenti nella composizione del "gruppo di monitoraggio". Il processo si puo' concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa. In quest'ultimo caso l'amministrazione non potra' presentare domanda di riqualificazione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. RVC. Processo di revoca della qualificazione nei con fronti di un "gruppo di monitoraggio" qualificato. Mentre il rinnovo della qualificazione e' un processo che si attiva a cadenza temporale prefissata, indipendentemente da specifiche circostanze, particolari condizioni possono indurre l'AIPA ad attivare il processo di revoca della qualificazione. All'attivazione di detto processo si potra' procedere: sia in caso di sopravvenuta causa di incompatibilita' a seguito di mutati assetti organizzativi all'interno dell'amministrazione; sia in caso di mutamenti intervenuti nelle capacita' tecniche, da verificarsi sulla base delle risultanze prodotte dai monitoraggi osservati. Il processo si puo' concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa. In quest'ultimo caso, l'amministrazione non potra' presentare domanda di riqualificazione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. La scelta di supportare la qualificazione con i tre processi precedentemente delineati comporta che un "gruppo di monitoraggio" interno deve mantenere nel tempo i requisiti di qualificazione, rispondendo nel tempo ai codici di comportamento deontologico e tecnico implicitamente espressi dai criteri di qualificazione esposti. I processi e le attivita' elementari che li compongono costituiscono i passi successivi di un'istruttoria realizzata sotto la responsabilita' dell'area monitoraggio e verifiche dell'AIPA, e sotto la supervisione di un relatore, nominato in seno all'Autorita'. I momenti decisionali previsti all'interno dei processi, da attuarsi sulla base delle risultanze istruttorie, avvengono in sede di riunione dell'organo collegiale. Ai sensi della legge 18 agosto 1990, n. 241 (rif. capo I.2.2), recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", tutti i processi inerenti la procedura di qualificazione hanno termine entro sessanta giorni lavorativi dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla data di ricezione della domanda di qualificazione (procedimento ad iniziativa di parte). Il presidente: Rey