Ai   responsabili    dei  sistemi
                                  informativi   automatizzati   delle
                                  amministrazioni   destinatarie  del
                                  decreto legislativo   12   febbraio
                                  1993, n. 39
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica
                                  Al Consiglio di Stato
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alla Corte dei conti
 1 - Premessa.
  L'art. 13,  comma 2, del  decreto legislativo 12 febbraio  1993, n.
39,  prevede  il monitoraggio  sui  contratti  per la  progettazione,
realizzazione,  manutenzione,  gestione  e  conduzione  operativa  di
sistemi  informativi  automatizzati,  determinati come  contratti  di
grande rilievo ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 17, comma 2, del
citato  decreto  legislativo.  Il  medesimo  art.  13  consente  alle
amministrazioni  l'affidamento  del   monitoraggio  dei  contratti  a
societa'  specializzate, incluse  in un  apposito elenco  predisposto
dall'Autorita',  a  condizione che  non  risultino  collegate con  le
imprese  parti dei  contratti, ai  sensi dell'art.  7 della  legge 10
ottobre  1990,  n.  287.  Per   contratti  di  grande  rilievo  (rif.
deliberazione n.  13 dell'adunanza  del 30 settembre  1993, circolare
AIPA /CR/3 del 28 ottobre 1993) si intendono contratti il cui importo
complessivo risulti,  al netto  di IVA, superiore  ai 50  miliardi di
lire, ovvero, in caso di contratti a validita' pluriennale, superiore
a 10 miliardi di lire annui.
  I criteri di iscrizione  nell'elenco delle societa' di monitoraggio
- di  seguito indicati  come criteri di  qualificazione -  sono stati
inizialmente definiti con deliberazione n. 11 del 30 settembre 1993 e
successivamente resi noti con circolare AIPA  n. 5 del 5 agosto 1994,
in cui  sono indicate le  modalita' per l'impostazione  ed esecuzione
delle  attivita' di  monitoraggio.  Un'analisi dell'applicazione  dei
precedenti criteri, eseguita sulla  base dell'esperienza maturata nel
periodo 1993-1997,  ha evidenziato  l'esigenza di rivedere  i criteri
medesimi con l'obiettivo di:
  individuare criteri  che rafforzino i requisiti  della indipendenza
di giudizio ed accentuino il  livello professionale delle societa' di
monitoraggio;
  assicurare modalita' di svolgimento  del monitoraggio piu' aderenti
agli specifici contratti da  monitorare e maggiormente orientate alla
direzione dei lavori, intesa come project management;
  consentire  analisi della  indipendenza  di  giudizio, del  livello
professionale  e delle  capacita' tecniche  omogeneamente applicabili
sia a  monitori esterni  (societa' di monitoraggio)  sia a  gruppi di
monitoraggio interni alla stessa pubblica amministrazione.
  I  principi  ispiratori  della  nuova  metodologia  e  della  nuova
procedura  di  qualificazione  delle  societa'  aspiranti  ad  essere
incluse  nell'elenco  dei  monitori,  come  precisati  nella  recente
circolare AIPA/CR/16 del 12  febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1998, sono i seguenti:
  ridurre  a  due  i  criteri di  qualificazione,  rafforzandone  gli
aspetti deontologici e professionali;
  definire le modalita' di esecuzione dei processi di qualificazione,
rinnovo periodico e revoca, rendendoli  il piu' possibile oggettivi e
di piu' semplice attuazione.
  Per le finalita' perseguite  dalla circolare AIPA/CR/16, si ritiene
che i  principi individuati per  la qualificazione delle  societa' di
monitoraggio  possano essere  validamente estesi,  pur con  opportuni
aggiustamenti, alle ipotesi in cui il monitoraggio sia affidato ad un
gruppo  interno  alle  amministrazioni stesse,  come  previsto  dallo
stesso art. 13, comma 2, del citato decreto.
  La   presente  circolare,   in  coerenza   con  quella   richiamata
concernente le  societa' specializzate, descrive la  metodologia e la
procedura di qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alle
pubbliche  amministrazioni, esplicitando  i  criteri  da seguire  per
l'individuazione del personale destinato  ad operare quale componente
dei gruppi  di monitoraggio stessi e  le modalita' con le  quali tali
gruppi sono tenuti ad operare per conseguire i migliori risultati.
  E' appena il caso di precisare  che i principi di seguito enunciati
risultano  applicabili in  tutti  i casi  di monitoraggio  effettuati
direttamente dall'amministrazione,  in essi compresi  quelli relativi
ai contratti non definiti o non definibili "di grande rilievo", per i
quali  l'amministrazione stessa  ritenga  necessario o  semplicemente
opportuno procedere al monitoraggio.
 2 - La metodologia di qualificazione.
  I criteri di qualificazione sono i seguenti:
  a) Cause di incompatibilita'.
  E' richiesta  la massima  indipendenza di  giudizio del  "gruppo di
monitoraggio"  interno sia  rispetto  al responsabile  per i  sistemi
informativi automatizzati  sia rispetto alle  strutture organizzative
che  abbiano  avuto  parte  rilevante  nella  progettazione  o  nella
realizzazione dei  S.I.A. ovvero  ne costituiscano gli  utenti finali
(decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 10).
  A tal fine appare opportuno che le amministrazioni istituiscano una
unita' organizzativa con responsabilita'  autonoma per la funzione di
monitoraggio, che non sia posta in dipendenza gerarchica o funzionale
dal  responsabile dei  sistemi informativi  o dai  responsabili delle
unita' organizzative utenti dei servizi monitorati.
  b) Capacita' tecnica.
  E'  richiesta un'adeguata  capacita'  tecnica  complessiva, che  si
esplichi    in   termini    di:    approfondita   conoscenza    della
contrattualistica in materia informatica, del project management, del
quality  management,   del  software   engineering,  dell'information
technology.  Tale capacita'  tecnica  deve  essere comprovata:  dalla
specifica  competenza del  responsabile  del  gruppo di  monitoraggio
interno sui precedenti temi; dall'adozione di tecniche e metodiche di
monitoraggio, adeguatamente strutturate e rappresentate; da eventuali
esperienze nella  gestione di progetti  di monitoraggio da  parte dei
componenti del gruppo.
  Il  possesso dei  suddetti requisiti  dovra' essere  opportunamente
comprovato  attraverso   le  seguenti  fasi  di   verifica,  ciascuna
propedeutica all'altra:
  I. Verifica della completezza della documentazione richiesta.
  Condizione preliminare per l'attivazione  delle due fasi successive
e'  la produzione,  da parte  dell'amministrazione cui  appartiene il
gruppo di  monitoraggio interno aspirante alla  qualificazione, della
documentazione di cui  al successivo punto 2.1, atta  a comprovare il
possesso dei  requisiti richiesti  per l'esercizio  dell'attivita' di
monitoraggio.
  II. Verifica della insussistenza di cause di incompatibilita'.
  Condizione essenziale per l'esercizio  di attivita' di monitoraggio
e' il riconoscimento che nei confronti del "gruppo di monitoraggio" e
dei  singoli   componenti  dello  stesso  non   sussistono  cause  di
incompatibilita' per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio.
III. Verifica della capacita' tecnica.
  Soltanto dopo la  verifica con esito positivo del  requisito di cui
al  punto  II,   si  passera'  alla  successiva   fase  di  verifica,
concernente la capacita' tecnica alla quale si provvedera' applicando
le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3.
  In  sintonia  con  quanto sopra,  sara'  cura  dell'amministrazione
produrre all'Autorita'  la documentazione di  cui ai punti  I.A, I.B,
I.C e I.D del successivo paragrafo 2.1.
  L'Autorita', con le  modalita' di cui ai  successivi paragrafi 2.1,
2.2  e   2.3,  procedera'   alla  verifica   della  stessa   ed  alla
qualificazione del gruppo di monitoraggio.
2.1. - Completezza della documentazione richiesta.
  La   prima   fase  del   procedimento   tende   ad  accertare   che
l'amministrazione,   che  si   proponga   di  svolgere   direttamente
l'attivita' di monitoraggio avvalendosi  di "monitori interni", abbia
prodotto  all'Autorita' tutta  la  documentazione  necessaria per  le
verifiche successive.  La documentazione richiesta si  articola nelle
quattro sezioni, di seguito descritte:
  I.A. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita'.
  Con tale dichiarazione l'amministrazione deve attestare:
  la costituzione e la collocazione dell'unita' organizzativa "gruppo
di monitoraggio" all'interno dell'organigramma dell'amministrazione;
  l'attribuzione  dell'incarico   di  coordinatore  del   "gruppo  di
monitoraggio".
  I.B. Documentazione di presentazione del gruppo di monitoraggio.
  Dalla documentazione di presentazione prodotta dall'amministrazione
devono evincersi le seguenti informazioni:
  organizzazione del "gruppo di  monitoraggio" in termini di funzioni
attribuite alle varie figure  professionali componenti e le attivita'
loro affidate;
  consistenza  e  composizione  del  "gruppo  di  monitoraggio",  con
individuazione dei singoli nominativi,  della data di assegnazione al
gruppo, del dipartimento, ufficio o area di provenienza;
  eventuali consulenti esterni di supporto ad integrazione del gruppo
di monitoraggio;
  attribuzione   degli    incarichi   di   direttore    tecnico   per
l'effettuazione di specifici monitoraggi.
I.C. Curricula.
  Dovranno essere  indicati con  compiutezza i  profili di  tutti gli
elementi  che   compongono  il  "gruppo  di   monitoraggio"  interno,
specificando i titoli di studio e  gli anni di esperienza, nonche' il
possesso  di  specifiche  professionalita'  articolate  nei  seguenti
settori:
  contrattualistica    informatica,    conoscenza    degli    aspetti
organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, delle modalita'
di realizzazione di forniture di outsourcing, di contratti aventi per
oggetto l'information technology;
  project management,  in particolare capacita' di  segmentazione dei
progetti;   di   definizione   degli   obiettivi   contrattuali;   di
pianificazione  e controllo  di  tempi, costi,  risorse utilizzate  e
risultati ottenuti; di sintesi e di reporting;
  quality  management, conoscenza  del complesso  di norme  ISO 9001,
possibilmente  attestata da  diplomi riconosciuti  dall'EOQ (European
Organization for  Quality), esperienza  documentata di  esecuzione di
audit di  sistema ed  audit mirati,  partecipazione ad  esperienze di
benchmarking;
  software engineering,  conoscenza dei  cicli di vita  del software,
pratica  delle  metodologie e  strumenti  CASE  di analisi,  disegno,
codifica,  testing, esperienza  di collaudi  nei sistemi  informativi
automatizzati;
  information  technology, vasta  cultura di  architetture, prodotti,
metodologie, afferenti al settore delle tecnologie informatiche.
I.D. Documentazione tecnica.
  Si richiede  che vengano indicate  le metodologie e le  tecniche di
monitoraggio conosciute, nonche' le  regole che si intendono adottare
per la misura della produttivita' e della qualita' dei processi e dei
prodotti afferenti all'information technology. A titolo di esempio:
  executive summary,  overview o  getting starting  delle metodologie
adottate, siano esse  proprietarie o di terze  parti, descrizione dei
documenti emessi nel corso del monitoraggio;
  manuale di qualita' o  documentazione delle procedure, dei processi
e   degli  strumenti   afferenti  all'esecuzione   di  attivita'   di
monitoraggio o  in alternativa  di project  management, configuration
management, quality assurance di progetti di sviluppo ed esercizio di
sistemi   informativi,   benchmarking,   e   auditing   dei   sistemi
informativi; alla misura della produttivita' (Function Point, COCOMO,
Mac  Farland, ecc.)  e della  qualita'  dei processi  e dei  prodotti
afferenti all'information technology.
  Le dichiarazioni e  la documentazione di cui  sopra dovranno essere
redatte e sottoscritte dal coordinatore del "gruppo di monitoraggio",
ad esclusione della documentazione di costituzione del gruppo stesso.
La  mancanza  di uno  o  piu'  documenti tra  quelli  precedentemente
descritti non  comporta l'automatica  esclusione dal  procedimento di
qualificazione, ma l'Autorita'  potra' richiedere all'amministrazione
la  necessaria   integrazione  entro   un  termine   ragionevole.  La
qualificazione    rimarra'   nel    frattempo   sospesa.    Trascorso
infruttuosamente  il   termine  assegnato,   l'amministrazione  sara'
esclusa  dal   procedimento  di  qualificazione,   con  provvedimento
motivato dell'Autorita'.
  La  verifica della  completezza  della  documentazione si  effettua
sulla base del  modulo QMI/I (fornito in appendice)  che sintetizza i
documenti ed i loro contenuti,  permettendo di tracciarne la presenza
o meno al fine di richiedere le informazioni mancanti.
2.2. Insussistenza di cause di incompatibilita'.
  La  seconda  fase  della  metodologia riguarda  la  verifica  della
insussistenza  di  cause  di   incompatibilita'  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di monitoraggio.
  Il gruppo  non potra'  essere autorizzato  a svolgere  attivita' di
monitoraggio nei seguenti casi:
  a)   qualora  la   dichiarazione   resa  dall'amministrazione   sia
contraddetta da atti o fatti ufficialmente noti all'AIPA;
  b)  nel caso  in cui  la dichiarazione  resa da  un'amministrazione
evidenzi   una  dipendenza   anche  indiretta   tra  il   "gruppo  di
monitoraggio"   ed   il    responsabile   dei   sistemi   informativi
automatizzati, ovvero strutture organizzative che abbiano avuto parte
rilevante nella progettazione o realizzazione del Sistema informativo
automatizzato, ovvero ne costituiscano gli utenti finali;
  c) nel  caso in  cui la dichiarazione  resa da  una amministrazione
evidenzi che uno o piu' componenti del gruppo di monitoraggio interno
svolgono attivita'  estranee al monitoraggio, al  benchmarking, ed al
quality management.
  In particolare, qualora  cio' si verifichi nei  confronti di gruppi
di monitoraggio  interni gia'  qualificati, la  qualificazione verra'
revocata, salvo  che, nel  tempo assegnato dall'Autorita',  non venga
rimossa la causa di incompatibilita'.
  L'applicazione dei  criteri di esclusione per  incompatibilita' con
l'attivita'  di monitoraggio  si effettua  mediante il  Modulo QMI/II
(fornito in  appendice), che  esprime, sintetizzandoli,  i precedenti
criteri  sotto  forma  di   domande,  permettendo  di  tracciarne  la
soddisfazione o meno.
  In  caso  di esclusione  dalla  qualificazione  o di  revoca  della
medesima  per   applicazione  di   uno  dei  precedenti   criteri  di
esclusione, l'amministrazione non potra' presentare una nuova domanda
di  qualificazione  sino al  superamento  delle  cause che  ne  hanno
determinato l'esclusione per incompatibilita'.
2.3. Capacita' tecnica.
  La verifica della capacita' tecnica e' basata sui seguenti elementi
di valutazione:
  A. Organizzazione del gruppo di monitoraggio.
  L'organizzazione  del  "gruppo  di   monitoraggio"  e'  soggetta  a
verifica   nel   presupposto   che   un  insieme   di   pur   elevate
professionalita'  non  sempre  e'  in grado  di  offrire  servizi  di
qualita'  nel  monitoraggio  di   progetti,  senza  disporre  di  una
specifica cultura organizzativa che permei l'intero gruppo.
  B. Processo, metodologie, strumenti, tecnologie.
  L'esecuzione di un monitoraggio  richiede un approccio strutturato,
rappresentato  all'interno di  un quadro  metodologico unitario,  che
integri processi,  metodologie, strumenti e tecnologie,  definendo le
caratteristiche   del    servizio   e   descrivendone    gli   output
caratteristici.  Si  applica  il  principio  che  l'esperienza  e  la
conoscenza professionale  possano costituire un buon  presupposto per
la buona esecuzione di un monitoraggio.
  Un  "gruppo  di  monitoraggio" interno  candidato  deve  soddisfare
pienamente tutti e due i requisiti di valutazione sopra elencati. Per
questo, la verifica della capacita'  tecnica si attua utilizzando una
serie di domande, utili ad esplorare il possesso di tali requisiti. A
queste domande  si risponde  sulla base delle  informazioni contenute
nel materiale  documentale precedentemente descritto  (documenti I.B,
I.C,   I.D);  potrebbe   essere   altresi'  necessario   pianificare,
successivamente   all'analisi  della   documentazione  ricevuta,   un
incontro,  da   verbalizzare,  con  il  gruppo   di  monitoraggio  da
qualificare.
  Le domande sono organizzate in  due liste numerate (o checklist) in
corrispondenza degli argomenti A e B, sopra esposti. Una domanda puo'
riferirsi ad aspetti gia' trattati  dalla precedente ed essere quindi
condizionata  alla  risposta  fornita a  quest'ultima  domanda.  Puo'
quindi verificarsi il  caso di una domanda non  applicabile a seguito
della risposta  data alla  precedente; in tal  caso la  domanda viene
saltata.
  Le checklist sono esaustivamente descritte nell'appendice. Tutte le
domande ammettono solo due risposte:
   SI o NO;
  la soddisfazione di una diseguaglianza del tipo " geq X" o "5
  X",  dove X  e'  il valore  soglia  da soddisfare,  rispettivamente
indicata come OK o KO.
  Le risposte  alle domande  contenute nelle checklist  sono valutate
come segue:
  ad ogni risposta e' associato un  valore che puo' essere uguale a +
1, 0, - 1;
  se una  risposta descrive una caratteristica  ritenuta standard per
il monitore ideale, il punteggio sara' uguale a 0;
  se una risposta descrive  una condizione migliorativa rispetto allo
standard, il punteggio associato sara' uguale a + 1;
  se una risposta descrive  una manchevolezza rispetto allo standard,
il punteggio associato sara' uguale a - 1.
  L'insieme delle  domande e delle risposte  standard, valutate zero,
traccia l'identikit del monitore  ritenuto di piena soddisfazione per
l'affidamento  del monitoraggio.  Il  punteggio  ricevuto misura  per
questo  la  deviazione  della valutazione  effettuata  rispetto  allo
standard predefinito. Gli intervalli di  valori ammessi per i diversi
argomenti  non sono  simmetrici.  Gli  scostamenti verso  prestazioni
migliorative rispetto  allo standard adottato (valori  positivi) sono
minori degli analoghi scostamenti  (valori negativi) verso situazioni
peggiorative.  Questo risponde  alla decisione  di avere  scelto come
standard di riferimento un livello di capacita' tecniche elevato.
  La tabella  seguente descrive il  numero di domande ed  i punteggi,
massimo  e   minimo,  conseguibili   per  ciascuno   degli  argomenti
considerati.
_____________________________________________________________________
                              | N. di domande | Punteggio |Punteggio
                 Argomento    |               |  massimo  | minimo
______________________________|_______________|___________|__________
III.A. Organizzazione del     |               |           |
       gruppo di monitoraggio |      17       |   + 5     |  - 12
______________________________|_______________|___________|__________
III.B. Processo, metodologie, |               |           |
       strumenti, tecnologie  |      11       |   + 1     |  - 10
______________________________|_______________|___________|__________
  La  metodologia  di  verifica  delle  capacita'  tecniche  si  basa
sull'assunto che un  gruppo di monitoraggio e' adeguato  dal punto di
vista della capacita'  tecnica solo se non incorra in  un criterio di
non qualificazione. Per criteri  di non qualificazione per inadeguata
capacita'  tecnica  si  intendono  i limiti  inferiori  al  punteggio
realizzato nell'applicazione delle checklist, considerato accettabile
per i due aspetti considerati:
III.A. Organizzazione del gruppo di monitoraggio.
  Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della checklist III.A e'
5
  - 4 (inferiore a meno quattro), il "gruppo di monitoraggio" interno
non puo' essere qualificato.
III.B. Processo, metodologie, strumenti, tecnologie.
  Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della checklist III.B e'
5
  - 3 (inferiore a meno tre), il "gruppo di monitoraggio" interno non
puo' essere qualificato.
  Rispetto ai due  criteri di non qualificazione  esposti, si possono
verificare i seguenti casi:
  un "gruppo di monitoraggio" perfettamente aderente allo standard e'
valutato, sommando  i valori  di tutte le  risposte alle  domande per
ciascun aspetto considerato, uguale a zero (A  = 0, B = 0). Il gruppo
non  soddisfa   nessun  criterio  di  esclusione   e  sara'  pertanto
qualificato;
  un "gruppo di monitoraggio" superiore  allo standard (ad esempio: A
= 1, B  = 1) ovviamente non soddisfa nessun  criterio di esclusione e
sara' pertanto qualificato;
  un "gruppo di monitoraggio" leggermente insufficiente rispetto allo
standard, ma  nei limiti previsti  dai criteri di  non qualificazione
(ad esempio: A = 4, B = -3), e' ancora ritenuto adeguato dal punto di
vista della  capacita' tecnica, non soddisfacendo  nessun criterio di
non qualificazione e pertanto potra' essere qualificato;
  un "gruppo di monitoraggio" nettamente insufficiente rispetto anche
ad un solo aspetto  (ad esempio, A = + 4, B =  - 4) incorre in almeno
uno  dei  criteri  di   non  qualificazione  (nel  caso  dell'esempio
considerato,  il  criterio  B):  per   tale  motivo,  il  "gruppo  di
monitoraggio" non  potra' essere qualificato per  inadeguatezza della
capacita' tecnica, anche  se la somma algebrica complessiva di  A e B
e' uguale a zero.
  Sulla base dell'applicazione  delle liste di domande  e dei criteri
di  esclusione   per  capacita'  tecnica  inadeguata,   e'  possibile
compilare il  modulo QMI/III (fornito  in appendice) che  riassume le
risultanze della verifica delle capacita' tecniche.
  In  caso  di  esclusione   dalla  qualificazione,  o  revoca  della
medesima,  per   applicazione  di  uno  dei   precedenti  criteri  di
esclusione,  l'amministrazione  non   potra'  presentare  domanda  di
riqualificazione  sino  al  superamento delle  condizioni  che  hanno
portato all'esclusione  per inadeguata capacita' tecnica,  e comunque
prima che siano trascorsi almeno sei mesi.
 3. La procedura di qualificazione.
  La  qualificazione di  un  gruppo di  monitoraggio  interno ha  una
validita' temporale predefinita per un  triennio ed e' estensibile di
triennio  in triennio,  previa verifica  del permanere  dei requisiti
previsti dai criteri di qualificazione.
  La qualificazione puo' essere revocata, qualora emergano risultanze
oggettive legate al non soddisfacimento dei criteri di qualificazione
gia'  applicati. Per  tale  ragione la  procedura di  qualificazione,
coerente con  la metodologia presentata nel  paragrafo precedente, e'
compiutamente   descritta   da   tre  processi,   che   si   attivano
autonomamente uno dall'altro, come di seguito descritto:
  QLF.   Processo  di   qualificazione   di  un   nuovo  "gruppo   di
monitoraggio".
  Il  processo e'  attivato  autonomamente  dall'Autorita' a  seguito
della  costituzione di  un "gruppo  di monitoraggio"  in seno  ad una
amministrazione, o sulla  base di una specifica  richiesta formale da
parte   dell'amministrazione  interessata.   Il   processo  si   puo'
concludere:  a)  con   la  qualificazione  del  gruppo;   b)  con  la
dichiarazione di incompatibilita' del  gruppo ad effettuare attivita'
di monitoraggio; c) con la  sua non qualificazione per mancanza delle
necessarie capacita' tecniche.
  RNN.  Processo  di rinnovo  periodico  della  qualificazione di  un
"gruppo di monitoraggio" gia' qualificato.
  La  qualificazione  di  un  "gruppo di  monitoraggio"  deve  essere
confermata periodicamente ogni triennio.  Dopo tre anni dall'avvenuta
qualificazione  si  attiva, a  cura  dell'Autorita',  il processo  di
rinnovo   della  qualificazione   stessa.  Questo   processo  prevede
esclusivamente   la  verifica   della  insussistenza   di  cause   di
incompatibilita' del "gruppo di  monitoraggio" interno: si presuppone
infatti che la capacita' tecnica, ove precedentemente verificata, sia
mantenuta e  non debba essere  sottoposta a riesame,  salvo mutamenti
nella composizione del "gruppo di  monitoraggio". Il processo si puo'
concludere: a)  con il mantenimento  della qualificazione; b)  con la
revoca  della  stessa.  In quest'ultimo  caso  l'amministrazione  non
potra'  presentare domanda  di riqualificazione  sino al  superamento
delle condizioni che hanno portato  all'esclusione, e comunque per un
periodo non inferiore a sei mesi.
  RVC. Processo di  revoca della qualificazione nei con  fronti di un
"gruppo di monitoraggio" qualificato.
  Mentre il rinnovo della qualificazione e' un processo che si attiva
a  cadenza  temporale  prefissata,  indipendentemente  da  specifiche
circostanze,  particolari   condizioni  possono  indurre   l'AIPA  ad
attivare il processo di  revoca della qualificazione. All'attivazione
di detto  processo si potra'  procedere: sia in caso  di sopravvenuta
causa di  incompatibilita' a seguito di  mutati assetti organizzativi
all'interno   dell'amministrazione;   sia   in  caso   di   mutamenti
intervenuti nelle capacita' tecniche, da verificarsi sulla base delle
risultanze prodotte  dai monitoraggi  osservati. Il processo  si puo'
concludere: a)  con il mantenimento  della qualificazione; b)  con la
revoca  della stessa.  In  quest'ultimo  caso, l'amministrazione  non
potra'  presentare domanda  di riqualificazione  sino al  superamento
delle condizioni che hanno portato  all'esclusione, e comunque per un
periodo non inferiore a sei mesi.
  La  scelta  di supportare  la  qualificazione  con i  tre  processi
precedentemente delineati  comporta che  un "gruppo  di monitoraggio"
interno  deve  mantenere nel  tempo  i  requisiti di  qualificazione,
rispondendo  nel  tempo ai  codici  di  comportamento deontologico  e
tecnico  implicitamente   espressi  dai  criteri   di  qualificazione
esposti.  I processi  e  le attivita'  elementari  che li  compongono
costituiscono i  passi successivi di un'istruttoria  realizzata sotto
la responsabilita'  dell'area monitoraggio  e verifiche  dell'AIPA, e
sotto la supervisione di un relatore, nominato in seno all'Autorita'.
I momenti decisionali previsti  all'interno dei processi, da attuarsi
sulla  base  delle  risultanze  istruttorie,  avvengono  in  sede  di
riunione dell'organo collegiale. Ai sensi della legge 18 agosto 1990,
n.  241  (rif.  capo  I.2.2),  recante "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo e  di  diritto di  accesso ai  documenti
amministrativi",   tutti  i   processi  inerenti   la  procedura   di
qualificazione  hanno   termine  entro  sessanta   giorni  lavorativi
dall'inizio  d'ufficio del  procedimento  o dalla  data di  ricezione
della  domanda  di  qualificazione  (procedimento  ad  iniziativa  di
parte).
                                                   Il presidente: Rey