Vista la circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del  9 gennaio 1997, contenente "Disposizioni
per la gestione  dei fondi relativi all'art. 9, comma  3, della legge
19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua";
  Vista la circolare n. 14 /97  del 29 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  n.   26   del  1   febbraio  1997,   contenente
erratacorrige  ed  integrazioni  alla  circolare  n.  174/96  del  23
dicembre 1996;
  Tenuto conto  delle difficolta' oggettive incontrate  dalle regioni
titolari  di  progetti  di  riqualificazione  e  riconversione  degli
operatori  degli enti  ex  legge  n. 40/1987  a  reperire nei  propri
bilanci i  fondi necessari  per avviare tali  progetti in  assenza di
anticipazioni da  parte del Ministero  del lavoro, si  dispone quanto
segue:
  il quarto comma del punto  4 della circolare ministeriale n. 174/96
viene sostituito dal seguente:
  "Il trasferimento delle quote di  finanziamento alle regioni di cui
al comma uno viene effettuato secondo le seguenti modalita':
  l'80% del costo preventivato viene erogato, quale anticipazione per
l'avvio delle attivita', alla presentazione del progetto esecutivo;
  il  restante  20%  sara'  saldato   dopo  che  le  regioni  avranno
presentato  una  relazione  valutativa e  contabile  sulle  attivita'
realizzate".
                                                    Il Ministro: Treu