Nella  GUCE L  25  del  31 gennaio  1998,  e'  stato pubblicato  il
regolamento della  Commissione n. 260/98  del 30 gennaio 1998  con il
quale a partire dal 1 febbraio 1998 sono state introdotte sostanziali
modifiche al  regime dei  titoli di  importazione, nel  settore delle
carni bovine, disciplinato dal regolamento 1445/95.
  Qui  di  seguito  vengono  evidenziate alcune  delle  modifiche  di
maggior   interesse  per   gli   operatori,   accompagnate  da   note
esplicative.
  1)  Gli importi  delle cauzioni  per la  richiesta dei  titoli sono
stati cosi' modificati:
  5 ECU/capo per i bovini vivi (precedente importo 3 ECU);
  12  ECU/100 kg  per  le  carni bovine  e  le relative  preparazioni
(precedente importo 2 ECU).
  2) Il nuovo articolo 6-quater del regolamento n. 1445/95 indica che
l'art. 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 3719/88
non e' d'applicazione. Di conseguenza viene soppressa la possibilita'
di non costituire cauzioni per la richiesta di titoli di importazione
se il loro valore e' uguale o inferiore a 120,75 ECU.
  L'operatore dovra' pertanto depositare la cauzione per la richiesta
di un titolo di importazione, qualsiasi sia il quantitativo di bovini
vivi, carni o prodotti in esso indicato. Resta inteso che la cauzione
non e' richiesta se il suo  importo totale per un titolo e' inferiore
o uguale  a 5 ECU  (cauzione dovuta  per un capo)  o se il  titolo e'
emesso a  nome di  un organismo d'intervento.  Cio' in  quanto rimane
valido  il  disposto dell'art.  14,  paragrafo  3, primo  comma,  del
regolamento CEE 1445/95.
  3) Con  l'art. 6-quinquies del  regolamento 1445/95 si  e' innovato
nel senso che "in deroga all'art.  33, paragrafo 3, lettera b), punto
ii), del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo per fornire
la prova  di importazione con  perdita parziale della cauzione  e' di
quattro  mesi a  decorrere dalla  data di  scadenza del  titolo e  la
percentuale di perdita parziale e' fissato al 50%".
  Pertanto  il  termine   di  24  mesi  ed  il   riferimento  al  15%
dell'importo dell'intera cauzione  che figuravano precedentemente nel
citato art.  33, paragrafo 3, lettera  b), punto ii), non  hanno piu'
validita'  per i  titoli di  importazione richiesti  a partire  dal 1
febbraio 1998. Nulla e' innovato per i titoli di esportazione.
  Trascorso, quindi,  il termine  di due mesi  dalla scadenza  per la
presentazione al  Mincomes del  titolo di importazione  utilizzato ai
fini  dello svincolo  totale della  cauzione, questa  Amministrazione
dovra' applicare immediatamente e fino al quarto mese dalla scadenza,
un incameramento  del 50% dell'importo dell'intera  cauzione; inoltre
dopo  il quarto  mese  si procedera'  all'incameramento totale  della
cauzione.
  4) E' stato,  inoltre previsto l'obbligo (nuovo  articolo 6-ter del
regolamento  1445/95) per  quanto  concerne  i contingenti  tariffari
aperti per piu' Paesi terzi  e per le importazioni non preferenziali,
di  far indicare,  sul retro  del titolo  o del  suo estratto  e piu'
precisamente nella  casella 31, il  Paese di origine delle  merci, al
momento  dell'imputazione del  titolo presso  la dogana  dove avviene
l'operazione di importazione.
  Al  riguardo   si  precisa   che,  essendo  il   regolamento  della
Commissione n. 260/98 applicabile ai titoli di importazione richiesti
a partire  dal 1 febbraio  1998, gli operatori restano  obbligati per
tutti i titoli richiesti prima  di tale data (ancorche' rilasciati in
data successiva) ad inviare al  Ministero del commercio con l'estero,
entro  tre  settimane  dall'avvenuta importazione  le  comunicazioni,
relative  al quantitativo  sdoganato ed  al relativo  Paese d'origine
qualora  le stesse  fossero  state obbligatorie  in  base ai  singoli
regolamenti  concernenti  particolari   contingenti.  Non  sono  piu'
richieste,  invece,  le  sopra  citate  comunicazioni  (e  quindi  le
relative  cauzioni) relative  ai titoli  di importazione  richiesti a
partire dal 1 febbraio 1998.
  5) Per il contingente di importazione  di 169.000 capi di bovini di
peso da zero  a 300 kg (regolamento n. 1376/97),  e' stata introdotta
la disposizione in  base alla quale i titoli  di importazione debbono
riportare un solo codice doganale in luogo dei tre codici (0102 9005,
0102 9029, 0102 9049) che  era precedentemente possibile indicare. La
triplice indicazione  dei codici, come noto,  consentiva di importare
per mezzo di un unico titolo, bovini di peso differente.
  Gli  operatori, di  conseguenza, dovranno  ora richiedere  i titoli
differenziati secondo le varie fasce di peso:
    0-80 kg (codice NC 0102 9005);
    81-l60 kg (codice NC 0102 9029);
    161-300 kg (codice NC 0102 9049).
  6) Da ultimo  si intende segnalare che il regolamento  n. 260/98 ha
modificato, per adattarli alle nuove disposizioni, tutta una serie di
regolamenti relativi ai contingenti di  importazione per il periodo 1
luglio 1997 - 30 giugno 1998 che qui di seguito si riportano:
  1. Reg. 1376/97 GUCE L 189 del 18 luglio 1997 - Contingente giovani
bovini maschi destinati all'ingrasso (gia' richiamato al punto 5);
  2. Reg. 589/96 GUCE L 84 del  3 aprile 1996 - Carni bovine da Paesi
ACP;
  3. Reg.  (CE) 935/97 GUCE  L 137 del 28  maggio 1997 -  GATT Bovini
vivi razze di montagna;
  4. Reg. 936/97 GUCE L 137/97 del 28 maggio 1997 - Hilton Beef;
  5.  Reg. 995/97  GUCE L  144/97 del  4 giugno  1997 -  Carni bovine
Estonia-Lituania-Lettonia;
  6.  Reg.  996/97  GUCE  L  144/97   del  4  giugno  1997  -  Hampes
(congelati);
  7  Reg. 1006/97  GUCE L  145/97 del  5 giugno  1997 -  Carni Bovine
congelate destinate alla trasformazione (prodotti A e B);
  8.  Reg. 1042/97  GUCE L  152/2 dell'11  giugno 1997  - GATT  Carne
bovina congelata;
  9. Reg.  1939/97 GUCE L  272/97 del 4  ottobre 1997 -  Carni bovine
Paesi PECO;
  10.  Reg. 1940/97  GUCE L  272/97  del 4  ottobre 1997  - Vacche  e
giovenche di razze di montagne originarie di determinati Paesi terzi.