IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2, comma 1, del  decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
stabilisce i  criteri di determinazione  dei redditi di  cui all'art.
81, comma 1, lettere  c) e cbis ), del testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 2, comma 5,  del citato decreto-legge 28 gennaio 1991,
n. 27,  nel testo modificato  dall'art. 2,  comma 1, lettera  a), del
decreto-legge 23 maggio 1994,  n. 308, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art.
81, comma 1, lettere c) e  cbis) del citato testo unico delle imposte
sui redditi,  il costo fiscalmente riconosciuto  delle partecipazioni
sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del
patrimonio   e  di   altre  partecipazioni   analoghe,  nonche'   dei
certificati   rappresentativi   di    partecipazioni   in   societa',
associazioni,  enti  ed  altri  organismi  nazionali  ed  esteri,  di
obbligazioni convertibili,  diritti di opzione e  ogni altro diritto,
che non abbia natura di  interesse, connesso ai predetti rapporti, e'
adeguato sulla  base di un  coefficiente pari al tasso  di variazione
della media dei valori dell'indice  mensile dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di  impiegati rilevati nell'anno in cui si e'
verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati
nell'anno in cui  si e' verificata la cessione rispetto  a quella dei
medesimi  valori rilevati  nell'anno in  cui e'  avvenuto l'acquisto,
sempreche' tra la cessione e  l'acquisto siano intercorsi non meno di
dodici mesi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del  citato
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende
noti,  con   proprio  decreto,  i  coefficienti   di  adeguamento  da
utilizzare  ai   fini  della   determinazione  delle   plusvalenze  o
minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;
  Vista la comunicazione con la quate l'ISTAT - Istituto nazionale di
statistica ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di
cui all'art. 2 del decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato
dall'art. 2, comma  1, lettera a), del decreto-legge  23 maggio 1994,
n. 458, conseguite nel periodo  di imposta 1997, il costo fiscalmente
riconosciuto e'  adeguato sulla base dei  coefficienti indicati nella
tabella allegata al presente decreto.
  2. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Visco