IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi  ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e   la  diffusione  nelterritorio   della  Repubblica
italiana degli organismi  nocivi ai vegetali o  ai prodotti vegetali,
modificato da ultimo con decreto ministeriale 27 novembre 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Vista la  decisione della Commissione  n. 98/109/CE del  2 febbraio
1998 che autorizza  gli Stati membri ad  adottare, relativamente alla
Thailandia,  misure di  emergenza contro  la propagazione  del Thrips
palmi Karny presente su fiori recisi di orchidacee;
  Considerato che e' giustificata  l'adozione di misure fitosanitarie
piu' rigorose  per tutelare il territorio  nazionale dall'accresciuto
rischio rappresentato dall'importazione di fiori recisi di orchidacee
originari  della  Thailandia,   infestati  dall'organismo  nocivo  da
quarantena Thrips palmi Karny;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Scopo generale
  I  fiori recisi  di orchidacee  originari della  Thailandia possono
essere  introdotti   nel  territorio  della  Repubblica   italiana  a
condizione che siano rispettate le  misure di emergenza stabilite nel
presente decreto.