Si   richiama  l'attenzione   di  tutti   i  soggetti   interessati
sull'avvenuto    espletamento    delle     procedure    di    rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio previste dall'art. 8
del  decreto   legislativo  n.  66/1993  relative   alle  specialita'
medicinali veterinarie ad azione immunologica registrate prima del 19
febbraio  1993,  data  di  entrata in  vigore  del  suddetto  decreto
legislativo.
  Si rammenta a tal proposito che con  la circolare n. 6 del 1 aprile
1994, il Ministero della sanita' aveva diramato tutte le informazioni
ed  i  chiarimenti  necessari  al fine  di  consentire  alle  aziende
interessate di inoltrare le domande di rinnovo ed i relativi dossiers
entro  i  termini  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalle  normative
nazionale e comunitaria. Si sottolinea, infatti, che la revisione dei
medicinali  veterinari  ad  azione   immunologica  e  stata  condotta
contemporaneamente a  livello nazionale ed a  livello comunitario con
tempi  parzialmente  sovrapponibili   secondo  quanto  stabilito  nel
calendario definito dal Comitato  dei medicinali veterinari (CVMP) ed
allegato alla suddetta circolare.  I Paesi membri dell'Unione europea
hanno  individuato  il  1  aprile   1998  come  data  limite  per  la
conclusione  armonizzata del  processo  di  revisione dei  medicinali
veterinari immunologici.
  Il  Dipartimento  degli  alimenti  e  nutrizione  e  della  sanita'
pubblica veterinaria,  avvalendosi della collaborazione  di carattere
tecnicoscientifico  della Commissione  consultiva per  l'accertamento
dei  requisiti  tecnici del  farmaco  veterinario,  ha provveduto  ad
esaminare  le domande  di  rinnovo e  le  relative documentazioni  di
tecnica  farmaceutica,  di  sicurezza  e  di  efficacia  dei  singoli
prodotti, presentate  dalle aziende interessate. Tale  esame e' stato
completato entro  dicembre 1997, secondo quanto  previsto dalla norma
nazionale,  con   l'espressione  di   diverse  tipologie   di  pareri
(favorevole, favorevole condizionato e sospensivo).
  Pertanto,   nelle  more   della  predisposizione   e  pubblicazione
dell'elenco di medicinali veterinari  immunologici che hanno superato
la  procedura di  rinnovo con  esito favorevole,  si forniscono  alle
aziende interessate le seguenti indicazioni di carattere generale.
  1. Tutte  le specialita' medicinali  ad azione immunologica  per le
quali non e' stata presentata domanda di rinnovo entro la data del 31
dicembre 1995,  termine stabilito  dall'art. 8,  comma 2  del decreto
legislativo  n. 66/1993,  ovvero tutte  le specialita'  medicinali ad
azione immunologica  per le  quali sono  state presentate  domande di
rinnovo entro il  31 dicembre 1995, ma non e  stato poi inviato alcun
dossier di revisione entro i termini previsti dal calendario allegato
alla  circolare n.  6 del  1  aprile 1994,  saranno considerate  come
rinunciate e come tali non possono piu' essere mantenute in commercio
a partire dal 1 gennaio 1998.
  2. Tutte  le specialita' medicinali  ad azione immunologica  per le
quali  e'  stata  presentata  domanda  di  rinnovo,  corredata  dalla
relativa  documentazione di  tecnicafarmaceutica, di  sicurezza e  di
efficacia,  entro  i termini  stabiliti  dal  decreto legislativo  n.
66/1993 e per  le quali la Commissione  consultiva per l'accertamento
dei requisiti tecnici del farmaco  veterinario ha espresso parere non
favorevole   al   rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, non possono  piu' essere mantenute in  commercio a partire
dal 1 gennaio 1998.
  3. Tutte  le specialita' medicinali  ad azione immunologica  per le
quali e stata presentata domanda di rinnovo, corredata dalla relativa
documentazione di  tecnicafarmaceutica, di sicurezza e  di efficacia,
entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 66/1993 e per le
quali  la Commissione  consultiva  per  l'accertamento dei  requisiti
tecnici  del  farmaco  veterinario   ha  espresso  parere  favorevole
condizionato    o   sospensivo    al   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in  commercio, possono  rimanere in commercio  con gli
stampati gia' approvati da questo Ministero  fino al 1 aprile 1998. A
tal proposito si invitano le  aziende interessate a voler ottemperare
a tutte le richieste effettuate dalla Commissione sopracitata e dallo
scrivente Dipartimento  nel piu'  breve tempo  possibile, in  modo da
consentire l'adozione  di un  parere definitivo entro  la data  del 1
aprile 1998. Qualora i  chiarimenti richiesti non dovessero pervenire
allo scrivente Dipartimento, i medicinali veterinari in questione non
potranno   piu'   essere   legittimamente  mantenuti   in   commercio
successivamente al 1 aprile 1998.
  4. Le specialita' medicinali ad azione immunologica per le quali la
Commissione consultiva  per l'accertamento dei requisiti  tecnici del
farmaco  veterinario ha  gia' espresso  parere favorevole  al rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,  possono  essere
mantenute in  commercio, con  gli stampati  gia' approvati  da questo
Ministero, fino all'emanazione dei singoli decreti di rinnovo.
  Al  fine  di  emanare  tali decreti,  l'ufficio  avviera'  la  fase
conclusiva della procedura, nell'ambito  della quale richiedera' alle
aziende interessate  gli atti necessari per  la definizione dell'iter
autorizzativo.