IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223;
  Visto il  decreto ministeriale  31 gennaio 1983,  con cui  e' stato
approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica del  20 gennaio
1992,  che ha  approvato  il piano  nazionale  di assegnazione  delle
frequenze per la parte relativa all'emittenza televisiva;
  Visto il  decreto ministeriale 13  agosto 1992, con cui  sono stati
approvati  la  graduatoria  delle emittenti  televisive  nazionali  e
l'elenco di quelle aventi titolo al rilascio della concessione per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  27  agosto 1993  n.  323  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422;
  Vista la  sentenza della  Corte costituzionale  7 dicembre  1994 n.
420;
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 650;
  Vista la  legge 31 luglio 1997  n. 249 ed in  particolare l'art. 3,
commi  8  e  11  in  cui si  prevede  l'assegnazione,  anche  in  via
provvisoria,   ai  destinatari   di   concessioni  o   autorizzazioni
radiotelevisive in  ambito nazionale e  locale che hanno un  grado di
copertura  della popolazione  inferiore  al 90  per  cento di  quella
residente  nel   territorio  cui   si  riferisce  la   concessione  o
l'autorizzazione, delle frequenze che, a parere dell'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni,  non sono  indispensabili ai  soggetti
esercenti l'attivita'  radiotelevisiva per  l'illuminazione dell'area
di  servizio  e  del  bacino,   nonche'  di  quelle  che  si  rendono
disponibili a seguito del trasferimento  su cavo o su satellite delle
reti televisive in ambito nazionale in forma codificata;
  Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1997 con il quale sono
state  individuate le  competenze da  svolgere a  cura del  Ministero
delle comunicazioni  fino all'entrata in funzione  dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
  Considerata la  dismissione alla  data del  31 dicembre  1997 delle
frequenze  via etere  terrestre utilizzate  dall'emittente televisiva
nazionale  privata  Tele+3,  avvenuta  ai sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere,  in  via  provvisoria,
all'assegnazione  delle frequenze  dismesse limitatamente  ai siti  e
alle coperture  tecniche dei  relativi impianti,  anche in  attesa di
individuare le ulteriori frequenze non indispensabili di cui all'art.
3 comma 8 della legge 31 luglio 1997 n. 249;
  Riconosciuta  la   necessita'  di  disciplinare  le   procedure  di
assegnazione ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  che  prevede,  comunque,  il  rispetto  dei  criteri
stabiliti dalla  Corte costituzionale nella sentenza  7 dicembre 1994
n. 420,  concernente le  emittenti televisive nazionali,  alle quali,
pertanto, va data priorita'  nell'assegnazione delle frequenze resesi
disponibili;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   la   razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico  impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la  legge 15  marzo 1997, n.  59, e  successive integrazioni,
recante  la delega  al  Governo  per il  conferimento  di funzioni  e
compiti alle  regioni ed enti  locali, per la riforma  della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  Visto il  parere reso dalla  Presidenza del Consiglio  dei Ministri
DAGL, con  nota del 17  febbraio 1998, in  cui si afferma  che "Presa
visione dello schema di atto  di indirizzo politico - amministrativo,
e tenuto conto  del carattere ex lege  provvisorio delle assegnazioni
in oggetto, in attesa della  formazione del piano delle frequenze, si
concorda   sull'opportunita'  di   autolimitare   nel  frattempo   la
discrezionalita'  del  Ministero  con  la  fissazione  di  criteri  e
principi di  massima, a vantaggio della  trasparenza ed imparzialita'
dell'azione amministrativa.".
                              E m a n a
        il seguente atto di indirizzo politicoamministrativo:
  1.  Le frequenze  libere  di radiodiffusione  televisiva via  etere
terrestre,  anche  dismesse  alla  data   del  31  dicembre  1997  in
ottemperanza al  disposto di cui all'art.  3 comma 11 della  legge 31
luglio  1997 n.  249, sono  assegnate in  via provvisoria,  in attesa
dell'approvazione   del  piano   nazionale   di  assegnazione   delle
frequenze,   ai   destinatari   di   concessioni   o   autorizzazioni
radiotelevisive in ambito  nazionale e locale, che hanno  un grado di
copertura  della popolazione  inferiore  al 90  per  cento di  quella
residente  nel   territorio  cui   si  riferisce  la   concessione  o
l'autorizzazione.
  Restano fermi,  ai fini dell'utilizzo delle  frequenze assegnate, i
siti  e i  parametri  di irradiazione  degli  impianti relativi  alle
frequenze dismesse,  cosi' come censiti  ai sensi dell'art.  32 della
legge 6 agosto 1990, n.  223 ed eventualmente modificati dagli organi
periferici dell'amministrazione.
  2. Nell'ambito della citata  assegnazione va comunque assicurato il
rispetto  dei  criteri  stabiliti dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza  n. 420  del  7  dicembre 1994  secondo  cui, coniugando  il
principio   del    pluralismo   con   quello   di    uguaglianza   la
discrezionalita' dell'amministrazione deve essere orientata acche' le
reti nazionali  assentite siano "  - nei limiti  delle compatibilita'
tecniche   -   tendenzialmente    equivalenti   e   che   l'eventuale
insufficienza  di frequenze  disponibili in  alcune aree  di servizio
gravi, per  quanto possibile, in modo  complessivamente bilanciato su
tutte   le  reti   medesime".   Pertanto   le  emittenti   televisive
concessionarie  o autorizzate  in  ambito nazionale  che, sulla  base
della graduatoria approvata con  decreto ministeriale 13 agosto 1992,
hanno  conseguito  reti con  copertura  inferiore  rispetto a  quelle
assegnate ad altre emittenti, ad esclusione di quelle che trasmettono
in forma  codificata, saranno  in via prioritaria  assegnatarie delle
frequenze resesi disponibili.
  3. Al  fine di realizzare  il bilanciamento della copertura  tra le
reti nazionali  previsto al comma  2, si provvedera'  riassegnando le
frequenze  resesi disponibili  ed  a tal  fine  occorrenti secondo  i
seguenti criteri.
  Per ciascuno  dei bacini  regionali di utenza  in cui  le emittenti
nazionali di cui al comma 2, pur facendo servizio, non raggiungono la
copertura del novanta  per cento della popolazione,  si provvede alla
ripartizione delle  risorse resesi disponibili, computate  in termini
di  copertura della  popolazione,  ripartendo il  settanta per  cento
delle  predette  risorse  in  modo  paritario  tra  le  emittenti  in
questione  ed  il  residuo  trenta per  cento  in  modo  inversamente
proporzionale al  grado di  copertura della  popolazione da  parte di
ciascuna  di   esse,  derivante  dagli  impianti   censiti  ai  sensi
dell'articolo 32  della legge  6 agosto  1990, n.  223, eventualmente
modificati dagli organi periferici dell'amministrazione.
  4.  Costituiscono condizioni  necessarie  per l'assegnazione  delle
frequenze di cui ai commi 2 e 3:
  a) il regolare versamento dei canoni concessori o autorizzatori;
  b)  il rispetto  delle condizioni  e dei  requisiti previsti  dalla
legge per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
  5. Non si effettueranno,  comunque, assegnazioni di frequenze volte
a migliorare la ricezione nelle  aree di servizio gia' coperte, fatti
salvi i casi  di gravi interferenze su parte  prevalente dell'area di
servizio.
  6. Le emittenti  televisive concessionarie in ambito  locale di cui
al  comma  1  saranno  assegnatarie  delle  rimanenti  frequenze  non
utilizzate  per  operare  il   bilanciamento  delle  reti  televisive
nazionali, secondo  i criteri  stabiliti all'art.  3, comma  8, della
legge  n. 249  del  31  luglio 1997  anche  per l'eliminazione  delle
situazioni interferenziali altrimenti non risolvibili.
  7.  Le   situazioni  interferenziali  che  danno   titolo,  in  via
prioritaria,  all'assegnazione  delle frequenze  di  cui  al comma  6
saranno valutate secondo il seguente ordine decrescente:
  a)  situazioni interferenziali  provocate ad  impianti operanti  in
territorio estero per naturale trasbordo;
  b)  situazioni  interferenziali   che  coinvolgono  impianti  della
concessionaria RAI;
  c) incompatibilita' elettromagnetica tra  impianti che si verifichi
su gran parte dell'area di servizio;
  d) incompatibilita' elettromagnetica tra  impianti che si verifichi
su parte marginale delle relative aree di servizio.
  Qualora  piu' richiedenti  si trovino  in posizione  di parita'  di
condizioni  nell'ambito delle  classificazioni sopra  indicate dovra'
essere   attribuita  preferenza   alle   situazioni   per  le   quali
l'utilizzazione delle fequenze disponibili crea minor alterazione del
quadro radioelettrico esistente, e in subordine, alle situazioni che,
nell'ambito  delle condizioni  tecnicooperative fissate  dall'atto di
concessione,   opportunamente   verificate  dai   competenti   organi
periferici, contribuiscano maggiormente  alla razionale utilizzazione
dello  spettro  radioelettrico.  In  caso  di  ulteriore  parita'  di
condizioni  verra'  utilizzato  quale  criterio  scriminante,  quello
dell'anzianita' della situazione inteferenziale segnalata.
  8.  Costituiscono condizioni  necessarie  per l'assegnazione  delle
frequenze disponibili alle emittenti televisive locali:
    a) il regolare versamento dei canoni concessori;
  b)  il rispetto  delle condizioni  e dei  requisiti previsti  dalla
legge per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
  9. Non saranno oggetto  di riassegnazione alle emittenti televisive
nazionali e locali le frequenze  dismesse ai sensi dell'art. 3, comma
11 della  legge 31  luglio 1997,  n. 249,  che rivestano  le seguenti
condizioni:
  a) ricadano su bande non  attribuite al servizio di radiodiffusione
dal vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
  b)  determinino  interferenze  su  parte  prevalente  dell'area  di
servizio dell'impianto dismesso;
  c)  siano  relative  ad  impianti rilevati  non  installati  o  non
eserciti  con  carattere di  continuita'  nel  corso delle  verifiche
effettuate dagli organi periferici dell'amministrazione.
  Il  presente atto  verra' trasmesso  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 20 febbraio 1998
                                               Il Ministro: Maccanico
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 106