IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 80;
Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1316, ed in particolare
l'articolo 4 e l'articolo 6, come modificato dall'articolo 55 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante
attuazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE del 29 ottobre 1993;
Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo
finalizzati al rilascio delle licenze per la fabbricazione ed il
deposito in magazzini delle margarine e dei grassi idrogenati
alimentari, come definiti dall'articolo 6 della legge 4 novembre
1951, n. 1316, modificato dall'articolo 55 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, e la tenuta di taluni documenti.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "camera di commercio", la camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura;
b) per "A.S.L.", l'azienda unita' sanitaria locale;
c) per "impianti", i macchinari, le apparecchiature, i congegni
utilizzati, asserviti o finalizzati alla produzione o alla
conservazione dei prodotti, fino allo stato di prodotto finito pronto
per la vendita;
d) per "installazione", i locali di uno stabilimento o deposito, i
luoghi di lavoro e gli impianti per lo svolgimento dell'attivita' di
produzione o conservazione in deposito.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 20 e allegato 1, n. 80,
della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge cui al comma 1,
il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni
e servizi che, per le loro caratteristiche e per la
loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono
attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli
enti locali, e indica i principi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo
e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal
fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse
ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevi privi di mezzi a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale sentite le competenti
commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Allegato 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)
(Omissis).
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e
margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
(Omissis) ".
- Si riportano i testi dell'art. 4 e dell'art. 6, come
modificato dall'art. 55 della legge n. 142/1992, della
legge n. 1316/1951 (Disciplina della produzione e del
commercio della margarina e dei grassi idrogenati
alimentari):
"Art. 4. - Gli esercenti di fabbriche di grassi
alimentari solidi diversi dal burro o dai grassi suini e
gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di
detti prodotti debbono pagare la tassa di concessione
governativa rispettivamente di L. 10.000 e di L. 6.000
sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della
licenza di cui all'art. 1.
Le licenze di cui all'art. 1, le relative domande e
l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono
soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti
disposizioni".
"Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate
con grassi alimentari di origine animale o vegetale
diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del
2% di umidita' ed un contenuto di materia grassa non
inferiore all'80 per cento hanno la denominazione generica
ed obbligatoria di ''margarina''.
2. E' consentita la produzione e la
commercializzazione con la denominazione ''margarina
leggera a ridotto tenore di grasso'', delle miscele ed
emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine
animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini,
aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed
il 62 per cento.
3. E' consentita la produzione e la
commercializzazione, con la denominazione ''margarina
leggera a basso tenore di grasso'', dei prodotti di cui
al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa
compreso tra il 40 ed il 42 per cento.
4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni
previste per la margarina dalla presente legge.
5. I grassi idrogenati alimentari hanno la
denominazione generica ed obbligatoria di ''grasso
idrogenato''".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n.
1526/1956 (Difesa della genuinita' del burro):
"Art. 8. - Le ditte che abbiano stabilimenti di
produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono
tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un
registro di carico e scarico delle materie prime. Alla
voce ''carico'' dovranno essere specificate le quantita'
delle materie grasse distinte per qualita' introdotte nello
stabilimento, ed alla voce ''scarico'' le quantita'
delle stesse materie grasse destinate alle varie
lavorazioni. Dovranno altresi' tenere aggiornato un
registro di carico e scarico della margarina e dei grassi
idrogenati: alla voce ''carico'' dovranno riportare
quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti:
alla voce ''scarico'' i quantitativi usciti dallo
stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del
numero del documento di accompagnamento. Si intendono
finiti e pronti per la vendita, e quindi da includersi
alla voce ''carico'' tutti i quantitativi di margarina e
di grassi idrogenati, comunque confezionati, esistenti
nei locali dello stabilimento.
La tenuta di un registro aggiornato di carico e
scarico e' obbligatoria anche per i grossisti ed i
depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico
dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la
ditta produttrice ed il numero del documento di
accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il
numero del documento di accompagnamento.
I registri di carico e scarico debbono essere, prima
del'uso, numerati e vidimati dall'istituto di
vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
competente per territorio.
Per le registrazioni di carico e scarico di cui
sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le
scritturazioni previste dal R.D.L. 9 gennaio 1940, n.
2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, o dal
testo unico per la finanza locale e dai relativi
regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno
pero' essere vidimati dall'istituto di vigilanza di cui al
precedente comma.
Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali,
grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati,
debbono esere sempre accompagnate da un documento dal
quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del
vettore e quello della ditta destinataria, nonche' la
denominazione, il peso netto del prodotto e la data di
spedizione.
la margarina ed i grassi idrogenati destinati al
consumo diretto, confezionati in piu' involucri, dovranno
recare anche sugli involucri interni le indicazioni
prescritte dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n.
1316".
- Il d.lgs. n. 123/1993 reca: "Attuazione della
direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari".
- Il d.lgs. n. 155/1997 reca: "Attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari".
- Il d.lgs. n. 156/1997 reca: "Attuazione della direttiva
93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
- Si riporta il testo dell'art. 50 della legge n.
146/1994 (Disposizioni per l'adeguamento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1993):
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il
Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a
rivedere e riordinare la materia della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o
trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto
comunitario con particolare riferimento alla libera
circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute,
all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla
qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei
vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della
legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di
cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure
modificate o sostituite in attuazione della norma generale
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare
a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
emanazione di regole tecniche".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, come modificato dall'art.
55 della legge n. 142/1992, della gia' citata legge n.
1316/1951, vedi note al preambolo.