IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la propria ordinanza in data 9 dicembre 1997 relativa alla sospensione temporanea della pubblicita' concernente le specialita' medicinali lassative pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 292 in data 16 febbraio 1997; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1997 con il quale e' stata istituita una Commissione con il mandato di stabilire precise lineeguida in materia di pubblicita' dei lassativi per assicurare che detta pubblicita' sia maggiormente equilibrata e meglio finalizzata alla diffusione di messaggi educativi; Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione di detta commissione in data 28 gennaio 1998 sottoscritto e perfezionato in data 5 marzo 1998 con il quale vengono approvate le lineeguida; Visto il verbale relativo alla riunione in data 10 e 11 febbraio 1998 con il quale le citate lineeguida vengono approvate dalla Commissione unica del farmaco; Considerato che in data 17 marzo 1998 decade la citata ordinanza; Considerata l'eventuale possibilita' di un ritardo della pubblicazione delle predette lineeguida entro il 17 marzo 1998 per la brevita' dei tempi disponibili, a titolo cautelativo; Ordina: L'ordinanza 9 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 in data 16 dicembre 1997, riguardante: "Sospensione temporanea della pubblicita' concernente le specialita' medicinali lassative", e' prorogata fino all'entrata in vigore del provvedimento recante lineeguida in materia di specialita' medicinali lassative, e comunque non oltre il 17 aprile 1998. Roma, 17 marzo 1998 Il Ministro: Bindi