IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 32  della legge  23  dicembre 1978,  n. 833,  recante
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la  propria ordinanza in  data 9 dicembre 1997  relativa alla
sospensione temporanea  della pubblicita' concernente  le specialita'
medicinali  lassative  pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - serie generale - n. 292 in data 16 febbraio 1997;
  Visto il proprio  decreto in data 19 dicembre 1997  con il quale e'
stata istituita una  Commissione con il mandato  di stabilire precise
lineeguida in materia di pubblicita' dei lassativi per assicurare che
detta pubblicita'  sia maggiormente equilibrata e  meglio finalizzata
alla diffusione di messaggi educativi;
  Visto il verbale  n. 3 relativo alla riunione  di detta commissione
in data 28  gennaio 1998 sottoscritto e perfezionato in  data 5 marzo
1998 con il quale vengono approvate le lineeguida;
  Visto il  verbale relativo alla riunione  in data 10 e  11 febbraio
1998  con  il quale  le  citate  lineeguida vengono  approvate  dalla
Commissione unica del farmaco;
  Considerato che in data 17 marzo 1998 decade la citata ordinanza;
  Considerata   l'eventuale   possibilita'   di  un   ritardo   della
pubblicazione delle predette lineeguida entro il 17 marzo 1998 per la
brevita' dei tempi disponibili, a titolo cautelativo;
                               Ordina:
  L'ordinanza 9  dicembre 1997,  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana   n.  292  in  data   16  dicembre  1997,
riguardante: "Sospensione temporanea della pubblicita' concernente le
specialita' medicinali  lassative", e' prorogata fino  all'entrata in
vigore del provvedimento recante lineeguida in materia di specialita'
medicinali lassative, e comunque non oltre il 17 aprile 1998.
   Roma, 17 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Bindi