IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, che prevede
l'istituzione  dell'imposta  regionale   sulle  attivita'  produttive
(IRAP) nonche' di un'addizionale regionale all'IRPEF;
  Visto in particolare  il comma 2 dell'art. 40  del predetto decreto
legislativo che prevede che con  decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro  delle finanze,  sentita  la  conferenza Statoregioni,  sono
stabilite le modalita' di riversamento delle somme riscosse sui conti
di cui al comma 1 del citato art. 40;
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione  dei   redditi  e  sul  valore   aggiunto,  nonche'  la
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto in particolare il capo  III del citato decreto legislativo n.
241/1997,  che prevede  l'effettuazione,  da  parte dei  contribuenti
titolari  di  partite  IVA,  di  versamenti  unitari,  con  eventuale
compensazione,  delle   imposte,  dei  contributi   previdenziali  ed
assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;
  Visto l'art. 31, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, che  fa salve le  disposizioni vigenti per la  determinazione del
contributo   per  l'assicurazione   volontaria  presso   il  Servizio
sanitario nazionale dei cittadini stranieri;
  Visto il parere  della conferenza Statoregioni espresso  in data 19
marzo 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi e per gli  effetti dell'art. 40 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono istituiti presso la Tesoreria centrale
dello  Stato conti  correnti  infruttiferi intestati  alle regioni  e
province  autonome operantirispettivamente  per l'IRAP  versata dalle
amministrazioni  pubbliche, dai  contribuenti diversi  dalle predette
amministrazioni   pubbliche  nonche'   per  l'addizionale   regionale
all'IRPEF (allegato A).
  2.  Presso le  sezioni di  tesoreria provinciale  dello Stato  sono
istituite  contabilita'  speciali  di girofondo  rispettivamente  per
l'IRAP versata  dalle amministrazioni pubbliche, nonche'  dai privati
che eseguono i  versamenti unitari ai sensi del capo  III del decreto
legislativo  9  luglio  1997,   n.  241,  nonche'  per  l'addizionale
regionale all'IRPEF (allegato B).
  3.  Presso la  Tesoreria centrale  e' altresi'  istituito un  conto
corrente infruttifero  intestato all'erario,  ai fini  del versamento
delle quote attribuite  allo Stato ai sensi dell'art.  26 del decreto
legislativo n. 446/1997  e delle eccedenze di cui agli  articoli 41 e
42 del citato decreto legislativo.