IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE
del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore
dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e
degli enti creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa,
diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata
a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente
sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario,
diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente
sede legale in uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di
proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo,
suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti,
gestito in monte;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui
partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il
rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di
funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il
diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti
solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i
fondi comuni di investimento e le SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si
realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni
di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui
istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni
con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare
il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "societa' promotrice": la societa' di gestione del risparmio
che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore" la societa' di gestione del risparmio che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le societa'
di gestione del risparmio, le SICAV nonche' gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.
bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati
nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto,
autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a
offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al
pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti
finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la
raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di
strumenti finanziari;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra
forma di investimento di natura finanziaria;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta,
invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma
effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti
finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello
indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonche' di
ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo
regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di
rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di
debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di
interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi
di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity
swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a
tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali
in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti
indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i
contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle
precedenti lettere.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti
finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti
attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto
a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti
finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il
finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse,
nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e
l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di
strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione
di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione
di servizi d'investimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 1, 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994) e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al
Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti
attuativi, tra i princi'pi e i criteri generali dovranno
sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e
della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi
opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte
nuove norme di princi'pio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i
decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il
parere delle Commissioni scada nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o
al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4.
Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato
ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, testi unici delle disposizioni
dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1,
coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed
apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza
del parere.
Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di
delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi
e criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate
in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa
in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali;
stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese
autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno
rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le
attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
di elaborazione e applicazione delle norme di
comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra
loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la
disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese
di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai princi'pi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei princi'pi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei princi'pi si dovra' tener conto
della professionalita' dei promotori finanziari, anche al
fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai
valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e
sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi
di investimento siano distinti da quelli delle imprese
affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso
l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a
soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra'
essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati
all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in
particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di
investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione
straordinaria, nonche' a liquidazione coatta
amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di
investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica
di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo
organismi di natura privatistica, che siano espressione
degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano
dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e
intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le
competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
tenendo conto dei princi'pi in materia di vigilanza sui
mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e
relative disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei princi'pi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai princi'pi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei princi'pi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), cfr. la nota all'art. 211.