Con  decreto  ministeriale  n.  24097   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 7  luglio 1995 al 6  luglio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., con  sede in Napoli e unita' di
Cantiere INPS sede provinciale Napoli, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  nei confronti di  un numero
massimo di  lavoratori tutti  parttime pari  a 21  unita', di  cui 12
lavoratori da 37 a 25 ore medie  settimanali, 6 lavoratori da 33 a 24
ore  medie  settimanali,  2  lavoratori  da 28,5  a  22,5  ore  medie
settimanali, 1  lavoratore da 22,5  a 18,5  ore m.s., su  un organico
complessivo di 33 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
27 novembre 1997, n. 23832.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  P.E.L.M.A.N., a  corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data  23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24098   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 ottobre 1993 al 31 maggio
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. Calzaturificio Baroli, con  sede in Gargallo
(Novara)  e  unita'  di  Gargallo  (Novara), per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
27,25 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Calzaturificio  Baroli,   a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993, n.  148, convertito  con modificazioni  nella legge  19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato alla  Corte dei conti in data  23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24099   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 14  aprile 1997 al 13 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Emmebi, con
sede in  Umbertide (Perugia) e  unita' di Umbertide (Perugia),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro da  40 a 30
ore  settimanali per  il periodo  14  aprile 1997-31  agosto 1997  in
favore di un massimo di 36 unita'  e da 40 a 20 ore medie settimanali
per  il periodo  1  settembre 1997-13  aprile 1998  in  favore di  un
massimo di 39 unita', su un organico complessivo di 42 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
15 luglio 1997, n. 23146.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Emmebi,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti  in data 6 marzo 1996, registro  n. 1, foglio n.
24.
  Con decreto ministeriale n. 24104  del 18 febbraio 1998 e' disposta
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863, in  favore  dei lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Unisys
Italia, con sede  in Milano e unita' nazionali, per  i quali e' stato
stipulato  un contratto  collettivo  aziendale che  ha stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali,
nei confronti  di un numero massimo  di lavoratori pari a  111 unita'
(di cui 8 parttime  da 30 a 20 ore medie  settimanali) su un organico
complessivo di  598 unita', per  il periodo dal  1 aprile 1995  al 31
dicembre 1995.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24105   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli, localita'
S. Martino  (Napoli) e unita' di  Anzio (Roma), per i  quali e' stato
stipulato un  contratto di  solidarieta' che stabilisce  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 21  ore medie
settimanali, nei confronti di un  numero massimo di lavoratori pari a
4 unita' su un organico complessivo di 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Latte Europa, a  corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data  23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24106   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1995 al  30 giugno 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Safi, con  sede in Greve in Chianti (Firenze)
e  unita'  di Greve  in  Chianti  (Firenze),  per  i quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 14 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali,  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Safi,   a  corrispondere   i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data  23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24107   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 7  giugno 1995 al 6 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Bariosarda, con sede in Iglesias (Cagliari) e
unita' in  provincia di Cagliari, per  i quali e' stato  stipulato un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali, nei confronti di un  numero massimo di lavoratori pari a
154 unita', su un organico complessivo di 155 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Bariosarda,  a corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti in data  23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24108   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1997 al  30 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma  3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n.  698, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Biophar
laboratori chimici,  con sede in  Roma e unita' di  Atella (Potenza),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 36  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali, nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  17  unita', su  un  organico
complessivo di 21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Biophar  laboratori chimici,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24109   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1997 al 30 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma  3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser.,
con sede in Bari e unita' in  provincia di Bari, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 38 ore  settimanali a
26,50 ore  medie settimanali, nei  confronti di un numero  massimo di
lavoratori  pari a  358 unita',  su  un organico  complessivo di  429
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. So.Ge.Ser.,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti  in data 6 marzo 1996, registro  n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24110   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, limitatamente al periodo 1 maggio 1997-31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  De  Lieto
costruzioni generali, con  sede in Napoli e unita' di  Napoli, Roma e
San Vittore del Lazio (Frosinone), per  i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che   stabilisce  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali, nei confronti di un  numero massimo di lavoratori pari a
27 unita', su un organico complessivo di 48 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23632.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. De Lieto  costruzioni generali, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24111   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo 16 settembre 1997 al  15 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S.
Stefano,  con  sede in  Sansepolcro  (Arezzo)  e unita'  di  Anghiari
(Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a 20  ore  medie  settimanali,  nei
confronti di  un numero massimo di  lavoratori pari a 108  unita', di
cui 7  lavoratori parttime da  20 a 18  ore medie settimanali,  su un
organico complessivo di 108 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Manifattura  S.   Stefano,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24112   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 20 ottobre 1997 al  19 ottobre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Acciaierie e
tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore medie  settimanali, nei confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 36 unita', su un organico complessivo di
47 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Acciaierie   e   tubificio
meridionali, a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in  premessa indicato, registrato alla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24113   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 4  giugno 1997 al 3  giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma  3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla A.r.l.  Area AG
coop.,  con sede  in Roma  e unita'  di Roma,  per i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali,  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 14  unita', di cui 2 poligrafici da 37  a 25, su un
organico complessivo di 13 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei  giornalisti italiani,  ove interessato,
sono altresi'  autorizzati, nell'ambito di quanto  sopra disposto, in
favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  A.r.l.  Area AG  coop.,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24114   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 29 settembre  1997 al  28 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Adriatica  peltro,  con  sede  in Teramo  e  unita'  in  zona
industriale Sant'Atto  (Teramo), per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 31  ore medie
settimanali, nei confronti di un  numero massimo di lavoratori pari a
38 unita', su un organico complessivo di 39 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Adriatica peltro, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996  in  premessa  indicato,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24115   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 21  luglio 1997 al 20 luglio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l. Conad del
Tirreno, con sede  in Pistoia e unita' di Monastir  (Cagliari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore medie  settimanali, nei confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
400 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Conad  del  Tirreno,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24116   del  18  febbraio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 4 novembre 1997 al  3 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Dubin sport,
con sede in Uzzano (Pistoia) e unita' di Uzzano (Pistoia) per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a 26,15 ore medie settimanali, nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 32 unita', su un organico complessivo di
73 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Dubin sport, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti  in data 6 marzo 1996, registro  n. 1, foglio n.
24.