Con decreto ministeriale n. 24097 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 7 luglio 1995 al 6 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., con sede in Napoli e unita' di Cantiere INPS sede provinciale Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori tutti parttime pari a 21 unita', di cui 12 lavoratori da 37 a 25 ore medie settimanali, 6 lavoratori da 33 a 24 ore medie settimanali, 2 lavoratori da 28,5 a 22,5 ore medie settimanali, 1 lavoratore da 22,5 a 18,5 ore m.s., su un organico complessivo di 33 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 23832. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24098 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 ottobre 1993 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Baroli, con sede in Gargallo (Novara) e unita' di Gargallo (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di 63 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Baroli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24099 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmebi, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per il periodo 14 aprile 1997-31 agosto 1997 in favore di un massimo di 36 unita' e da 40 a 20 ore medie settimanali per il periodo 1 settembre 1997-13 aprile 1998 in favore di un massimo di 39 unita', su un organico complessivo di 42 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1997, n. 23146. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmebi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24104 del 18 febbraio 1998 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 111 unita' (di cui 8 parttime da 30 a 20 ore medie settimanali) su un organico complessivo di 598 unita', per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995. Con decreto ministeriale n. 24105 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli, localita' S. Martino (Napoli) e unita' di Anzio (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unita' su un organico complessivo di 63 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24106 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safi, con sede in Greve in Chianti (Firenze) e unita' di Greve in Chianti (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24107 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bariosarda, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' in provincia di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 154 unita', su un organico complessivo di 155 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bariosarda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24108 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1997 al 30 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 698, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar laboratori chimici, con sede in Roma e unita' di Atella (Potenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 36 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unita', su un organico complessivo di 21 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar laboratori chimici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24109 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari e unita' in provincia di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 358 unita', su un organico complessivo di 429 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24110 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, limitatamente al periodo 1 maggio 1997-31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unita' di Napoli, Roma e San Vittore del Lazio (Frosinone), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unita', su un organico complessivo di 48 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23632. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24111 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo 16 settembre 1997 al 15 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Anghiari (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 108 unita', di cui 7 lavoratori parttime da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 108 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24112 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unita', su un organico complessivo di 47 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24113 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 4 giugno 1997 al 3 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Area AG coop., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', di cui 2 poligrafici da 37 a 25, su un organico complessivo di 13 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Area AG coop., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24114 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, con sede in Teramo e unita' in zona industriale Sant'Atto (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unita', su un organico complessivo di 39 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24115 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Conad del Tirreno, con sede in Pistoia e unita' di Monastir (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 400 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Conad del Tirreno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24116 del 18 febbraio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 4 novembre 1997 al 3 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubin sport, con sede in Uzzano (Pistoia) e unita' di Uzzano (Pistoia) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,15 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unita', su un organico complessivo di 73 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubin sport, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.