IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1972 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 30 aprile 1971 e 2 febbraio 1972, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Brindisi; Vista la deliberazione del 28 marzo 1996, della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'articolo 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Brindisi, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 28 marzo 1996, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Brindisi, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 1998 Il Ministro: Treu