Il DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e nelle provincie autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti i decreti dirigenziali con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e provincie autonome; Visto in particolare il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Atesino" per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 1 ottobre 1996 contenente disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica "Atesino", tipologia novello, prodotto limitatamente alla vendemmia 1996; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter - n. 2665/1996 che accoglie l'istanza incidentale di sospensiva contenuta nei ricorsi riuniti numeri 2823 /96 e 2493 /96 proposti rispettivamente il primo, dalla Camera di commercio I.A.A. di Bolzano, dalla Schlosskellerei Schwanburg-Rudolf Carli Erben S.n.c. e dalla Prima e Nuova cantina sociale di Caldaro S.c. a r.l.; il secondo, dalla provincia autonoma di Bolzano, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto dirigenziale 22 novembre 1995 sopra citato di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Atesino"; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, n. 1216/1996 che, in accoglimento del ricorso n. 8483/96 proposto dalla societa' cooperativa a r.l. Istituto Trentino del vino per l'annullamento, previa sospensiva, della sopra indicata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter, e in rigetto dell'intervento ad opponendum della provincia autonoma di Bolzano, sospende l'efficacia della predetta ordinanza; Vista la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter - n. 334 del 18 febbraio 1997 che, in accoglimento dei sopra citati ricorsi riuniti numeri 2823/96 e 2493/96, annulla il gia' citato decreto dirigenziale 22 novembre 1995 di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Atesino" e di approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, n. 1608 del 27 giugno 1997, trasmessa in copia dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 60039 dell'8 gennaio 1998 al Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sul ricorso proposto dalla societa' cooperativa a r.l. Istituto Trentino del vino per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter n. 334/1997 sopra richiamata, con la quale definitivamente pronunziando, respinge l'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata ed ordina che detta decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1997 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", per i vini prodotti nell'intero territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento ed in quello della provincia di Belluno, nella regione Veneto, ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 12 e 13 gennaio 1998 con il quale, nel prendere atto della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sopra citata, si delibera di dare attuazione a tale pronuncia, in considerazione che gli interessi del settore vitivinicolo relativi al territorio investito dalla predetta decisione e riguardanti l'intero territorio amministrativo della provincia autonoma di Trento sono stati salvaguardati dal riconoscimento della indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", a condizione che sia assicurata la tutela delle situazioni giuridiche che, limitatamente alle vendemmie 1997 e precedenti, possono essere compromesse dall'annullamento del decreto dirigenziale piu' volte citato 22 novembre 1995; Ritenuto che non sussistono ragioni di interesse pubblico preclusive all'esecuzione della detta decisione anche per le sopra riportate considerazioni espresse nel parere del citato Comitato; Ritenuto di doversi provvedere in attuazione della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sopra riportata e del suddetto parere espresso dal citato Comitato alla emanazione del decreto di annullamento del decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Atesino", per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e del decreto dirigenziale 1 ottobre 1996, contenente disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica "Atesino", tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento. Decreta: Art. 1. Il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 "Riconoscimento della indicazione geografica tipica ''Atesino'' per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed approvazione del relativo disciplinare di produzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1995 e il decreto dirigenziale 1 ottobre 1996 "Disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica ''Atesino'', tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1996 sono annullati.