Il DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazioni di  origine dei
vini;
  Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
nelle  provincie  autonome  del  territorio nazionale  e  sono  stati
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visti  i decreti  dirigenziali con  i quali  sono stati  modificati
alcuni disciplinari di produzione  dei vini ad indicazione geografica
tipica prodotti in alcune regioni e provincie autonome;
  Visto in particolare  il decreto dirigenziale 22  novembre 1995 con
il  quale  e' stata  riconosciuta  la  indicazione geografica  tipica
"Atesino" per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma
di Trento, nella  regione Trentino-Alto Adige, ed  e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto   il  decreto   dirigenziale   1   ottobre  1996   contenente
disposizioni  concernenti il  vino ad  indicazione geografica  tipica
"Atesino", tipologia  novello, prodotto limitatamente  alla vendemmia
1996;
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo regionale del Lazio
- Sezione II Ter - n. 2665/1996 che accoglie l'istanza incidentale di
sospensiva contenuta nei  ricorsi riuniti numeri 2823 /96  e 2493 /96
proposti rispettivamente  il primo, dalla Camera  di commercio I.A.A.
di  Bolzano,  dalla  Schlosskellerei  Schwanburg-Rudolf  Carli  Erben
S.n.c. e dalla Prima e Nuova  cantina sociale di Caldaro S.c. a r.l.;
il secondo, dalla provincia  autonoma di Bolzano, per l'annullamento,
previa  sospensione  dell'efficacia,   del  decreto  dirigenziale  22
novembre  1995  sopra  citato  di  riconoscimento  della  indicazione
geografica tipica "Atesino";
  Vista l'ordinanza del Consiglio  di Stato, in sede giurisdizionale,
sezione  sesta, n.  1216/1996  che, in  accoglimento  del ricorso  n.
8483/96 proposto dalla societa'  cooperativa a r.l. Istituto Trentino
del vino per l'annullamento,  previa sospensiva, della sopra indicata
ordinanza del Tribunale amministrativo  regionale del Lazio - Sezione
II Ter,  e in rigetto  dell'intervento ad opponendum  della provincia
autonoma di Bolzano, sospende l'efficacia della predetta ordinanza;
  Vista la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
- Sezione II Ter  - n. 334 del 18 febbraio  1997 che, in accoglimento
dei sopra citati ricorsi riuniti numeri 2823/96 e 2493/96, annulla il
gia' citato  decreto dirigenziale 22 novembre  1995 di riconoscimento
della indicazione  geografica tipica "Atesino" e  di approvazione del
relativo disciplinare di produzione;
  Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
sezione sesta,  n. 1608 del  27 giugno  1997, trasmessa in  copia dal
Ministero per le politiche agricole  con nota n. 60039 dell'8 gennaio
1998  al   Comitato  per   la  tutela   e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sul ricorso proposto dalla societa' cooperativa a r.l. Istituto
Trentino  del vino  per l'annullamento  della sentenza  del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter n. 334/1997 sopra
richiamata,  con  la  quale  definitivamente  pronunziando,  respinge
l'appello, confermando per l'effetto  la sentenza impugnata ed ordina
che detta decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa;
  Visto  il decreto  dirigenziale 26  novembre 1997  con il  quale e'
stata riconosciuta  la indicazione  geografica tipica  "Vigneti delle
Dolomiti",  in  lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  per  i  vini
prodotti nell'intero territorio delle  province autonome di Bolzano e
di  Trento ed  in quello  della provincia  di Belluno,  nella regione
Veneto, ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella  riunione tenutasi nei giorni 12 e
13  gennaio 1998  con il  quale,  nel prendere  atto della  pronuncia
definitiva del Consiglio  di Stato sopra citata, si  delibera di dare
attuazione a tale pronuncia, in  considerazione che gli interessi del
settore vitivinicolo relativi al  territorio investito dalla predetta
decisione  e  riguardanti  l'intero territorio  amministrativo  della
provincia   autonoma  di   Trento   sono   stati  salvaguardati   dal
riconoscimento  della indicazione  geografica  tipica "Vigneti  delle
Dolomiti", in  lingua tedesca "Weinberg Dolomiten",  a condizione che
sia   assicurata  la   tutela   delle   situazioni  giuridiche   che,
limitatamente  alle  vendemmie  1997  e  precedenti,  possono  essere
compromesse  dall'annullamento del  decreto  dirigenziale piu'  volte
citato 22 novembre 1995;
  Ritenuto  che   non  sussistono   ragioni  di   interesse  pubblico
preclusive all'esecuzione  della detta  decisione anche per  le sopra
riportate considerazioni espresse nel parere del citato Comitato;
  Ritenuto  di  doversi  provvedere  in  attuazione  della  pronuncia
definitiva  del Consiglio  di Stato  sopra riportata  e del  suddetto
parere espresso  dal citato Comitato  alla emanazione del  decreto di
annullamento del decreto  dirigenziale 22 novembre 1995  con il quale
e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Atesino", per
i vini  prodotti nel territorio  della provincia autonoma  di Trento,
nella regione Trentino-Alto Adige, ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e del decreto dirigenziale 1 ottobre 1996,
contenente disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica
tipica "Atesino", tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le  approvazioni dei  disciplinari  si  provveda con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto dirigenziale  22  novembre  1995 "Riconoscimento  della
indicazione  geografica tipica  ''Atesino'' per  i vini  prodotti nel
territorio  della   provincia  autonoma  di  Trento,   nella  regione
Trentino-Alto  Adige, ed  approvazione del  relativo disciplinare  di
produzione",  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana n.  300 del  27 dicembre  1995 e  il decreto  dirigenziale 1
ottobre  1996  "Disposizioni  concernenti   il  vino  ad  indicazione
geografica  tipica  ''Atesino'',  tipologia novello,  prodotto  nella
vendemmia 1996", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 1996 sono annullati.