A tutti i Ministeri
                                   - Gabinetto
                                   - Direzione generale affari
                                  generali  e del personale (o uffici
                                  analoghi)
                                  Alle     aziende     autonome    ed
                                  amministrazioni    autonome   dello
                                  Stato
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione (per il comparto scuola)
                                  - Gabinetto
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle istituzioni universitarie
                                  Ai presidenti delle regioni e delle
                                  province autonome
                                  Ai sindaci dei comuni
                                  Ai   presidenti   delle   comunita'
                                  montane
                                  Ai presidenti delle province
                                  Ai direttori generali delle aziende
                                  sanitarie e ospedaliere
                                  Ai   presidenti   degli   enti  del
                                  Servizio sanitario nazionale
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio,  industria, arti-gianato
                                  e agricoltura
                                  Ai commissari del Governo presso le
                                  regioni e le province autonome
                                  e, per conoscenza:
                                  Alla   Presidenza   Consiglio   dei
                                  Ministri   -Dipartimento   Funzione
                                  Pubblica
                                  Alla   Presidenza   Consiglio   dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie   e   per   gli  affari
                                  regionali
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  Regioni
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                  All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                  All'U.P.I. - Direzione generale
                                  All'U.N.C.E.M. - Direzione generale
                                  All'Unioncamere
                                  Alle   ragionerie   centrali  dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Ai    revisori    dei    Conti   in
                                  rappresentanza  del  Ministero  del
                                  Tesoro
I  principi  di  programmazione, monitoraggio e analisi dei risultati
gestionali  del  personale,  sono  posti a fondamento del processo di
riforma  della  pubblica  amministrazione,  processo  la cui ampiezza
rende  necessario  lo  sviluppo  di  una valida base informativa e di
adeguati supporti gestionali.
Anche   la   progettazione   di  una  rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione  (RUPA)  richiede  l'urgente  attivazione di adeguati
processi organizzativi.
In  tale  contesto  evolutivo il conto annuale assume una particolare
importanza  per  una  corretta ed efficiente gestione del personale e
per  le  finalita'  di  monitoraggio  della consistenza del personale
stesso e del costo del lavoro.
Appare,   pertanto,   prioritaria   la   necessita'   che   tutte  le
amministrazioni  sviluppino  al  loro  interno processi organizzativi
idonei a corrispondere ad ogni esigenza conoscitiva, ma, soprattutto,
siano  in  grado  di assicurare la migliore qualita' e attendibilita'
del dato, sia in termini di coerenza con il sistema contabile, sia in
termini di completezza dell'informazione.
La  pubblicazione  del conto annuale 1996 nei primi mesi del corrente
anno  rappresenta  gia'  un  importante  risultato in attesa di poter
predisporre  tale  documento entro l'anno successivo a quello oggetto
della rilevazione ad iniziare da quello del trascorso anno 1997.
Il  raggiungimento  di  tale  obiettivo richiede evidentemente che le
informazioni  risultino ulteriormente verificate e perfezionate sotto
il profilo della coerenza e della congruita'.
Per  realizzare  questi  obiettivi  non  sono  state  piu'  apportate
modifiche  alla struttura della rilevazione salvo quelle derivanti da
una nuova realta' contrattuale sopravvenuta.
Nella  circolare verranno indicate a parte le predette innovazione su
cui si richiama l'attenzione, mentre si conferma la procedura seguita
nelle precedenti rilevazioni:
1  - Fermo restando il termine perentorio del 31 maggio, entro cui le
amministrazioni  interessate  devono  inoltrare il conto annuale e la
relazione  illustrativa, si conferma, per le amministrazioni statali,
la  chiusura  anticipata  al  20 giugno 1998 del sistema informativo,
mentre,  per  il  settore  pubblico,  viene confermata la data del 31
luglio.  Si rappresenta che per Ministeri, Aziende Sanitarie e Comuni
sono  previsti,  per  la  relazione  al  conto annuale, modulistica e
termini di scadenza diversificati.
2  - Dopo tali date sara' possibile introdurre eventuali modifiche ai
dati  trasmessi,  nel periodo 30 giugno - 18 luglio, relativamente al
settore statale, dal 1 al 19 settembre per il settore pubblico.
3  - Si ricorda che, oltre alla sanzione gia' attivata nei precedenti
anni  per gli enti inadempienti, sussiste quella prevista dagli artt.
7  e  11  del  D. L.vo 6.9.89, n. 322 nel casi in cui vengano fornite
informazioni incomplete e chiaramente inattendibili.
L'art. 7 menzionato dispone infatti: "coloro che, richiesti di dati e
notizie ai sensi del comma 1, non li forniscono, ovvero li forniscono
scientemente  errati  o  incompleti,  sono  soggetti  ad una sanzione
amministrativa  pecuniaria,  nella  misura di cui all'art. 11, che e'
applicata secondo il procedimento ivi previsto".
4  -  In  applicazione della legge 7 agosto 90, n. 241, dovra' essere
indicato nel "prospetto informativo" il responsabile del procedimento
amministrativo.
Con  l'all.  1  vengono puntualizzate le incongruenze evidenziate dal
sistema  informativo,  su  cui  si  richiama  l'attenzione di codeste
Amministrazioni  e delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali
che  dovranno intensificare la verifica dei dati, anche ai fini degli
adempimenti  di  seguito  specificati.  Si  raccomanda,  pertanto, di
approfondire e di seguire puntualmente le istruzioni allegate.
Si  ribadiscono  inoltre gli indirizzi e la procedura gia' illustrati
con le precedenti circolari:
a. L'acquisizione delle informazioni, connesse con il conto annuale e
la  relazione  riguarda  anche  le  Regioni  a  statuto  speciale, in
relazione  all'aspetto  conoscitivo  della  rilevazione, nel rispetto
dell'autonomia  regionale, (Corte Costituzionale sent. n. 359, del 30
luglio  1993). Si specifica che per il 1997 la relazione illustrativa
descrittiva  non  deve  essere presentata dai Ministeri, dai Comuni e
dalle  Aziende  ospedaliere  e  dalle  aziende sanitarie del Servizio
Sanitario  Nazionale  che  presentano  apposite  rilevazioni, come da
specifiche  circolari  emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Gli  altri  enti invece produrranno i dati come di consueto, entro lo
stesso termine del 31 maggio.
b.  Il  conto  annuale  e  la  relazione,  ivi  comprese le eventuali
successive rettifiche, vanno sottoscritti, oltre che dal responsabile
del  procedimento,  anche  dal  rappresentante  del Tesoro in seno ai
Collegio dei revisori, ove esiste, prima dell'inoltro alla competente
Ragioneria.
c.  Il  conto  annuale  e  la  relazione vanno inoltrati, agli uffici
centrali periferici della Ragioneria Generale dello Stato: Ragionerie
centrali,   regionali   e  provinciali  a  seconda  delle  rispettive
competenze   territoriali,   cosi'   come  specificate  nell'allegato
prospetto "Strutture della Ragioneria Generale dello Stato" (All. 2).
d.  Come  previsto  dal  D. L.vo n. 29/93, copia del conto annuale va
"contestualmente"   trasmessa   alla  Presidenza  del  Consiglio  del
Ministri  -  Dipartimento  per  la Funzione pubblica e alla Corte del
Conti, agli indirizzi in allegato riportati (All. 3).
e.  In  tale  contesto  va  immediatamente  attivata la procedura che
comporta la dichiarazione di inadempienza subito dopo la scadenza del
termine  del  31  maggio  e l'automatica applicazione delle procedure
sanzionatorie.  Infatti,  appena  scaduto  Il  termine  di  preavviso
fissato  dalla  dichiarazione  di  stato  di inadempienza, il sistema
informativo  viene  chiuso  alle date specificate al punto 1 e non e'
piu'   possibile  l'acquisizione  dei  dati.  Al  fine  di  cadenzare
puntualmente la procedura si allegano apposite istruzioni ("Procedura
per   l'acquisizione  e  la  verifica  del  flusso  di  informazioni.
Procedura in caso di inadempienza.").
f. Nel precisare che il conto annuale fa parte del flussi informativi
del  Sistema  Statistico  Nazionale (SISTAN) e ribadendo l'importanza
che  esso  assume  per  l'attivita' delle Amministrazioni, e, piu' in
generale,  del  Governo  (come  gia'  indicato  nella direttiva della
Presidenza  del Consiglio del Ministri del 17.11.93, pubblicata nella
G.U.   n.   282   del  1  dicembre  1993),  si  richiama  la  diretta
responsabilita' della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa  anche  in relazione agli effetti che possono derivare
alla  gestione  stessa  nel  caso  in  cui, per inadempienza, vengano
applicate  le  sanzioni  di  cui  all'art.  30, comma 11, della legge
5.8.78,  n.  468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
quelle previste dal richiamato art. 11 del D. L.vo n. 322 del 6.9.89.
Nell'auspicare  che  anche il conto annuale sia utilizzato da codeste
amministrazioni   per   sviluppare  una  base  informativa  idonea  a
realizzare  una  migliore  gestione  del  personale, si raccomanda di
voler  garantire il rispetto, come in linea generale finora avvenuto,
del  termine  ultimo del 31 maggio 1998 per la trasmissione dei dati,
di  curare  la  qualita'  del  dato,  in  termini di correttezza e di
coerenza  con il sistema centrale, in quanto risultano ancora carenze
che ne rendono difficoltosa un'immediata diffusione e utilizzazione.
g.  Le  strutture  centrali  e  periferiche della Ragioneria Generale
dello  Stato  svilupperanno  ogni  possibile  azione di supporto e di
indirizzo  in connessione con il rapporto funzionale esistente con le
Amministrazioni  interessate,  e  daranno  il  massimo contributo per
evitare  inadempienze  e  per  assicurare la congruita' dei dati e la
corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili.
h.   Considerata   la   rilevanza   del   conto   annuale   ai   fini
dell'espletamento  delle  funzioni  di  verifica, di monitoraggio del
costo  del personale e di analisi dei risultati, i revisori dei conti
del  Tesoro,  ove  ne  e'  prevista  la  presenza,  si asterranno dal
sottoscrivere   documenti  contabili  (come  rendiconti  trimestrali,
bilanci di previsione e conti consuntivi), in caso di accertamento di
situazioni  di  ritardo  negli  adempimenti provvedendo, con urgenza,
alle  necessarie  segnalazioni  ai  Commissari di Governo, al fine di
poter consentire le conseguenti iniziative.
Ai  commissari  del  Governo ed ai Prefetti - la cui azione, ai sensi
dell'art.67  del  d.  leg.vo  n.29/93, si e' rivelata particolarmente
preziosa  -  si  rivolge l'invito a richiamare l'attenzione sia degli
enti  che  risultano  inadempienti,  sia  di quelli che le competenti
Ragionerie  segnaleranno  per  aver  inoltrato  dati incompleti o non
corretti.
                                            p. Il Ministro: PENNACCHI