IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge n. 135 del 23 maggio 1997, in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione; Ritenuto che per il finanziamento delle tipologie di opere ricadenti nell'ambito normativo del sopracitato art. 1 il Ministero delle politiche agricole, puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o con le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in correlazione al limite d'impegno decennale di lire 80 miliardi previsto per l'anno 1998 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato; Tenuto conto che la stessa norma prevede l'emanazione di un provvedimento del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalita', i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, nonche' l'utilizzazione dei mutui; Ritenuto di dare esecuzione al provvedimento innanzi citato; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero per le politiche agricole puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui decennali, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 23 maggio 1997, n. 135, in ragione del limite d'impegno di lire 80 miliardi previsto per l'anno 1998 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione degli interventi pubblici di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione, con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' inizialmente riferita al 50 per cento dell'importo di ciascun progetto ammesso a finanziamento, con reintegro e definizione del costo dell'opera a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento degli appalti, alle medesime condizioni convenute con il primo contratto correlate al tasso vigente.