IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
n. 135  del 23  maggio 1997,  in particolare l'art.  1, comma  3, che
prevede  interventi  per  la  realizzazione  di  opere  di  rilevanza
nazionale nel settore della irrigazione;
  Ritenuto  che  per  il   finanziamento  delle  tipologie  di  opere
ricadenti nell'ambito  normativo del sopracitato art.  1 il Ministero
delle politiche agricole,  puo' autorizzare i consorzi  di bonifica e
di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto
13  febbraio  1933,  n.  215,  a contrarre  mutui  decennali  con  il
Meliorconsorzio S.p.a. o  con le altre banche di cui  all'art. 10 del
decreto  legislativo 1  settembre 1993,  n. 385,  in correlazione  al
limite d'impegno  decennale di lire  80 miliardi previsto  per l'anno
1998 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato;
  Tenuto  conto  che  la  stessa norma  prevede  l'emanazione  di  un
provvedimento del Ministro per le  politiche agricole di concerto con
il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica, per stabilire le modalita',  i termini e le condizioni che
dovranno regolare la concessione, nonche' l'utilizzazione dei mutui;
  Ritenuto di dare esecuzione al provvedimento innanzi citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero per  le  politiche  agricole puo'  autorizzare  i
consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione,  concessionari  ai  sensi
dell'art. 13 del regio decreto 13  febbraio 1933, n. 215, a contrarre
mutui decennali, ai  sensi dell'art. 1 comma 3 della  legge 23 maggio
1997, n.  135, in ragione  del limite  d'impegno di lire  80 miliardi
previsto per l'anno 1998 con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato  per la  realizzazione degli  interventi pubblici  di rilevanza
nazionale nel settore dell'irrigazione,  con l'osservanza dei criteri
stabiliti dall'art. 47, comma 1,  del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
  2.  L'autorizzazione di  cui  al precedente  comma e'  inizialmente
riferita al 50  per cento dell'importo di ciascun  progetto ammesso a
finanziamento,  con reintegro  e definizione  del costo  dell'opera a
seguito  dell'espletamento  delle   procedure  di  affidamento  degli
appalti, alle  medesime condizioni  convenute con il  primo contratto
correlate al tasso vigente.